IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1991; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), che ha soppresso la prima annualita' del 1 limite di impegno previsto, rispettivamente, all'art. 9 ed all'art. 10 della citata legge n. 211/1992; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET); Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha destinato le disponibilita' relative al 1994 al parziale finanziamento del collegamento Saronno-Malpensa e che ha disposto un ulteriore finanziamento di detto intervento a carico delle risorse di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992; Viste le leggi 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) e 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), che hanno ulteriormente rimodulato gli stanziamenti di cui alla citata legge, n. 211/1992; Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa; Viste le direttive emanate, ai sensi della legge, n. 211/1992, dal CIPET con delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, e viste le ulteriori determinazioni assunte dal Comitato con delibera del 18 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992, e con delibera 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993 e concernente l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 1 comma 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Visto il decreto emanato il 22 dicembre 1993 dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane per dettare disposizioni integrative ai fini dell'attuazione della legge, n. 211/1992; Vista la nota, n. 590 del 3 agosto 1995, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000 hanno trasmesso una relazione, nella quale riferiscono a questo Comitato in ordine alle risultanze dei lavori della Commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, e formulano proposte di riparto delle risorse recate dalla legge n. 211/1992 sulla base della graduatoria redatta dalla suddetta Commissione; Vista la nota n. 777 dell'11 ottobre 1995, con la quale la Cassa depositi e prestiti fornisce elementi circa le modalita' per conseguire il pieno utilizzo delle disponibilita' esistenti a carico della legge n. 211/1992 e vista la nota n. 819 del 16 ottobre 1995, con la quale la predetta Cassa sviluppa piu' dettagliati conteggi al riguardo; Vista l'ulteriore relazione trasmessa il 18 novembre 1995 e con la quale, a modifica della precedente proposta di riparto, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Sottosegretario per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000 propongono di ripartire in una prima fase tutti i fondi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 sulla base della richiamata graduatoria della Commissione di alta vigilanza, ma contenendo il finanziamento statale entro il limite massimo del 50% del costo dell'intervento, e propongono inoltre di procedere successivamente al riparto degli stanziamenti dell'art. 10 della medesima legge al fine di valutare la possibilita' di disporre analogo tetto alla contribuzione statale; Considerato che la legge n. 211/1992 mira a stimolare la realizzazione di sistemi di trasporto atti a migliorare la mobilita' in aree urbane e le condizioni ambientali, nella medesima logica che e' stata adottata dal CIPET nella delibera del 23 dicembre 1992 su "mobilita' urbana ed ambiente" (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 marzo 1993) ed alla quale risulta poi improntato il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI, approvato dal CIPE con delibera del 28 dicembre 1993 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994); Considerato che i fenomeni di congestione e di inquinamento atmosferico sono presenti particolarmente nelle aree metropolitane, del resto gia' direttamente incluse dall'art. 1 della legge n. 211/1992 tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge stessa; Rilevato che, per le regioni a statuto ordinario, l'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 individua, quali aree metropolitane, i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli e gli altri comuni collegati ai primi da rapporti di stretta integrazione, identificando di massima - e salvo diversa determinazione della regione competente - l'area metropolitana con il territorio della provincia; Ritenuto di confermare, per i motivi sopra esposti, la finalizzazione di almeno l'85% delle risorse recate dalla legge n. 211/1992 alle aree metropolitane, prevista dal CIPET nella citata delibera del 31 marzo 1992; Ritenuto che il riferimento alla metodologia predisposta dal CIPET, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995 convertito dalla legge n. 204/1/995, implichi il richiamo ai criteri fissati dal Comitato all'art. 3 della menzionata delibera del 31 marzo 1992, tra i quali specifico rilievo assume il criterio dell'ottimizzazione del contributo concedibile ai sensi della legge n. 211/1992 mediante l'apporto di altre risorse pubblico-private rese disponibili da soggetti interessati alla realizzazione dell'opera; Ritenuto che sia opportuno che gli oneri per la realizzazione di parcheggi necessari per assicurare maggiore funzionalita' al sistema di trasporto finanziato ai sensi della legge n. 211/1992 siano stralciati dal costo dell'opera sul quale computare il contributo di cui sopra e vengano invece a gravare su altre risorse, tra le quali sono da annoverare sia gli stanziamenti recati dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, e confluiti, in base al disposto dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sia le disponibilita' di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; Constatato che per l'intervento relativo alla citta' di Spoleto risulta gia' stimata la quota del costo complessivo riferita alla realizzazione di parcheggi; Ritenuto che l'utilizzo di altre risorse ed in particolare delle risorse per le aree depresse debba collocarsi, come prevedeva la menzionata delibera CIPET del 31 marzo 1992, in un quadro piu' complessivo di intervento nel quale l'impiego delle risorse medesime assuma carattere integrativo rispetto ai finanziamenti della legge di settore; Ritenuto improcrastinabile dare avvio all'attuazione della legge n. 211/1992, anche al fine di favorire il rilancio dell'occupazione; Preso atto della graduatoria redatta dalla commissione di alta vigilanza; Preso atto che il disegno della legge finanziaria per il 1996 prevede un parziale rifinanziamento della legge, n. 211/1992; Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000; Delibera: 1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi di intervento di cui all'allegato prospetto, che forma parte integrante della presente delibera: a detti programmi e' destinata annualmente una quota delle disponibilita' di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 nella misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per il numero di anni precisato nella successiva colonna 3. L'approvazione definitiva degli interventi da realizzare a Milano (prolungamento M3 Zara-Maciachini), Roma, Padova e Spoleto resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del 50% del costo relativo, mentre l'approvazione del sistema ettometrico di Assisi resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di documentazione dalla quale risultino le fonti individuate per il cofinanziamento di almeno il 50% del costo di realizzazione di lotti funzionali; la documentazione dovra' pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera. I soggetti proponenti interventi che includono la realizzazione di parcheggi devono individuare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale, il costo di detta realizzazione dei parcheggi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992. In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti i contributi saranno ceduti, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvedera' a concedere agli enti beneficiari i relativi mutui di importo pari al valore attuale dei contributi cosi' ceduti, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa. 2. Come specificato al punto precedente le quote di contributo indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come limiti massimi. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovra' ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonche' l'IVA. Prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verifichera' l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione dei progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvedera' a comunicare al CIPE i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi. 3. I soggetti beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992, che in sede di definizione del progetto esecutivo - anche attraverso gare pubbliche - conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota di contributo dello Stato gia' destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella colonna 5 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo dell'investimento. Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi resteranno acquisite allo Stato. 4. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari. 5. Il CIPE, tenuto conto dell'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione di alta vigilanza, provvedera' a destinare ad altri interventi, finanziabili ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992, i fondi resisi disponibili a seguito del verificarsi di quanto previsto dai punti precedenti e dell'eventuale rifinanziamento della stessa legge n. 211/1992, secondo quanto previsto dal d.d.l. finanziaria 1996 in premessa richiamato. Resta fermo che il finanziamento a carico della legge n. 211/1992 non potra' comunque superare il 50% del costo complessivo dell'investimento. 6. Ai fini della destinazione delle risorse di cui al punto 5, i soggetti che hanno avanzato istanza di ammissione ai benefici per interventi non inclusi nell'allegato prospetto, ma ricompresi nella graduatoria della Commissione di alta vigilanza, potranno presentare al Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera, documentazione integrativa anche per l'individuazione delle fonti di cofinanziamento necessarie alla copertura del costo dell'investimento, nonche' per la quantificazione delle spese relative alla realizzazione dei parcheggi. I soggetti che hanno presentato distinti progetti che configurano soluzioni alternative per un medesimo problema di mobilita' dovranno pervenire ad un accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 211/1992, per la definizione di un progetto unico da comunicare al Ministero dei trasporti, entro lo stesso termine di trenta giorni. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 226