IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  Piano  generale dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  10  aprile  1986  ed
aggiornato  con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto
1991;
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge  finanziaria  1993),
che  ha  soppresso  la  prima  annualita'  del  1  limite  di impegno
previsto, rispettivamente, all'art. 9 ed  all'art.  10  della  citata
legge n. 211/1992;
  Visti  l'art.  1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed il decreto
del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,  n.  373  che,  in
attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo e  tra  i  quali  figura  incluso  il  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET);
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428,  convertito
dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha destinato le disponibilita'
relative   al   1994   al  parziale  finanziamento  del  collegamento
Saronno-Malpensa e che ha  disposto  un  ulteriore  finanziamento  di
detto  intervento  a  carico  delle  risorse di cui all'art. 10 della
legge n. 211/1992;
  Viste le leggi 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994)  e
23  dicembre  1994,  n.  725  (legge  finanziaria  1995),  che  hanno
ulteriormente rimodulato gli stanziamenti di cui alla  citata  legge,
n. 211/1992;
  Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di trasporti rapidi di massa;
  Viste  le direttive emanate, ai sensi della legge, n. 211/1992, dal
CIPET con delibera del  31  marzo  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   91   del  17  aprile  1992,  e  viste  le  ulteriori
determinazioni assunte dal Comitato con delibera del 18 maggio  1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  117 del 21 maggio 1992, e con
delibera  7  giugno  1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 15 settembre 1993 e concernente l'autorizzazione alla contrazione
di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di  trasporto
rapido  di  massa,  disposta in relazione alle previsioni dell'art. 1
comma 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  Visto il decreto emanato il  22  dicembre  1993  dal  Ministro  dei
trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane per dettare
disposizioni  integrative  ai  fini  dell'attuazione  della legge, n.
211/1992;
  Vista la nota, n. 590 del 3 agosto 1995, con la quale  il  Ministro
dei  trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario di Stato per
le aree urbane, Roma capitale e Giubileo  2000  hanno  trasmesso  una
relazione,  nella  quale riferiscono a questo Comitato in ordine alle
risultanze dei lavori della Commissione di alta  vigilanza  istituita
ai  sensi  dell'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla
legge n. 204/1995, e formulano  proposte  di  riparto  delle  risorse
recate  dalla  legge n. 211/1992 sulla base della graduatoria redatta
dalla suddetta Commissione;
  Vista  la  nota  n. 777 dell'11 ottobre 1995, con la quale la Cassa
depositi  e  prestiti  fornisce  elementi  circa  le  modalita'   per
conseguire  il pieno utilizzo delle disponibilita' esistenti a carico
della legge n. 211/1992 e vista la nota n. 819 del 16  ottobre  1995,
con  la quale la predetta Cassa sviluppa piu' dettagliati conteggi al
riguardo;
  Vista l'ulteriore relazione trasmessa il 18 novembre 1995 e con  la
quale,  a  modifica della precedente proposta di riparto, il Ministro
dei trasporti e della navigazione e il Sottosegretario  per  le  aree
urbane,  Roma capitale e Giubileo 2000 propongono di ripartire in una
prima fase tutti i fondi di cui all'art. 9 della  legge  n.  211/1992
sulla  base  della  richiamata  graduatoria della Commissione di alta
vigilanza, ma contenendo il finanziamento  statale  entro  il  limite
massimo  del  50%  del costo dell'intervento, e propongono inoltre di
procedere successivamente al riparto degli stanziamenti dell'art.  10
della  medesima legge al fine di valutare la possibilita' di disporre
analogo tetto alla contribuzione statale;
  Considerato  che  la  legge  n.  211/1992  mira  a   stimolare   la
realizzazione  di sistemi di trasporto atti a migliorare la mobilita'
in aree urbane e le condizioni ambientali, nella medesima logica  che
e'  stata  adottata  dal CIPET nella delibera del 23 dicembre 1992 su
"mobilita' urbana ed ambiente" (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4  marzo
1993)  ed alla quale risulta poi improntato il Piano nazionale per lo
sviluppo sostenibile in attuazione  dell'Agenda  XXI,  approvato  dal
CIPE  con  delibera  del 28 dicembre 1993 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994);
  Considerato  che  i  fenomeni  di  congestione  e  di  inquinamento
atmosferico  sono  presenti particolarmente nelle aree metropolitane,
del resto gia'  direttamente  incluse  dall'art.  1  della  legge  n.
211/1992 tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla
legge stessa;
  Rilevato  che,  per le regioni a statuto ordinario, l'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 individua, quali  aree  metropolitane,  i
comuni  di  Torino,  Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari e Napoli e gli altri comuni collegati ai primi  da  rapporti  di
stretta  integrazione,  identificando  di  massima  - e salvo diversa
determinazione della regione competente - l'area metropolitana con il
territorio della provincia;
  Ritenuto  di  confermare,  per   i   motivi   sopra   esposti,   la
finalizzazione  di  almeno  l'85% delle risorse recate dalla legge n.
211/1992 alle aree metropolitane, prevista  dal  CIPET  nella  citata
delibera del 31 marzo 1992;
  Ritenuto che il riferimento alla metodologia predisposta dal CIPET,
di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995 convertito dalla legge
n.  204/1/995,  implichi  il richiamo ai criteri fissati dal Comitato
all'art. 3 della menzionata delibera del 31 marzo 1992, tra  i  quali
specifico   rilievo   assume   il  criterio  dell'ottimizzazione  del
contributo concedibile ai sensi  della  legge  n.  211/1992  mediante
l'apporto  di  altre  risorse  pubblico-private  rese  disponibili da
soggetti interessati alla realizzazione dell'opera;
  Ritenuto che sia opportuno che gli oneri per  la  realizzazione  di
parcheggi  necessari per assicurare maggiore funzionalita' al sistema
di trasporto finanziato  ai  sensi  della  legge  n.  211/1992  siano
stralciati  dal costo dell'opera sul quale computare il contributo di
cui  sopra  e vengano invece a gravare su altre risorse, tra le quali
sono da annoverare sia gli stanziamenti recati dalla legge  24  marzo
1989,  n.  122,  e  confluiti, in base al disposto dell'art. 12 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel fondo per  il  finanziamento  dei
programmi  regionali  di  sviluppo  di  cui all'art. 3 della legge 14
giugno 1990, n. 158, sia le disponibilita' di cui all'art.  6,  comma
3, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29
maggio 1989, n. 205;
  Constatato  che  per  l'intervento  relativo alla citta' di Spoleto
risulta gia' stimata la quota del  costo  complessivo  riferita  alla
realizzazione di parcheggi;
  Ritenuto  che  l'utilizzo  di altre risorse ed in particolare delle
risorse per le aree depresse  debba  collocarsi,  come  prevedeva  la
menzionata  delibera  CIPET  del  31  marzo  1992,  in un quadro piu'
complessivo di intervento nel quale l'impiego delle risorse  medesime
assuma carattere integrativo rispetto ai finanziamenti della legge di
settore;
  Ritenuto improcrastinabile dare avvio all'attuazione della legge n.
211/1992, anche al fine di favorire il rilancio dell'occupazione;
  Preso  atto  della  graduatoria  redatta  dalla commissione di alta
vigilanza;
  Preso atto che il disegno  della  legge  finanziaria  per  il  1996
prevede un parziale rifinanziamento della legge, n. 211/1992;
  Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del  Sottosegretario  di  Stato  per  le aree urbane, Roma capitale e
Giubileo 2000;
                              Delibera:
  1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992,  i
programmi  di  intervento  di  cui  all'allegato prospetto, che forma
parte integrante  della  presente  delibera:  a  detti  programmi  e'
destinata  annualmente una quota delle disponibilita' di cui all'art.
9 della legge n. 211/1992 nella misura massima indicata nella colonna
2 dell'allegato stesso e  per  il  numero  di  anni  precisato  nella
successiva colonna 3.
  L'approvazione  definitiva  degli interventi da realizzare a Milano
(prolungamento M3 Zara-Maciachini),  Roma,  Padova  e  Spoleto  resta
subordinata  alla  trasmissione,  da parte del comune interessato, di
una  documentazione  dalla  quale  risultino   le   ulteriori   fonti
individuate  per  assicurare la copertura del 50% del costo relativo,
mentre  l'approvazione  del  sistema  ettometrico  di  Assisi   resta
subordinata  alla  trasmissione,  da parte del comune interessato, di
documentazione dalla quale risultino  le  fonti  individuate  per  il
cofinanziamento  di almeno il 50% del costo di realizzazione di lotti
funzionali; la  documentazione  dovra'  pervenire  al  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione  entro  trenta  giorni dalla data di
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  della  presente  delibera.  I
soggetti  proponenti  interventi  che  includono  la realizzazione di
parcheggi  devono  individuare  e  comunicare  al  citato  Dicastero,
tempestivamente  e  comunque  non  oltre  trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente delibera in Gazzetta Ufficiale, il costo
di detta realizzazione dei parcheggi, da stralciare dal costo  totale
dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992.
  In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi
e  prestiti  i contributi saranno ceduti, direttamente e per l'intero
periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla
Cassa stessa, che provvedera' a concedere  agli  enti  beneficiari  i
relativi mutui di importo pari al valore attuale dei contributi cosi'
ceduti,  calcolato  applicando  un  tasso  di sconto pari al tasso di
interesse vigente per i mutui di detta Cassa.
  2. Come specificato al punto  precedente  le  quote  di  contributo
indicate  nell'allegato  prospetto  sono  da  intendere  come  limiti
massimi. Gli  importi  definitivi  saranno  quantificati,  a  seguito
dell'approvazione  della progettazione esecutiva e tenuto conto delle
informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 1,  dal  Ministero
dei  trasporti  e  della navigazione. Il costo totale dell'intervento
dovra' ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri
accessori, nonche' l'IVA.  Prima  che  si  pervenga  all'approvazione
della   progettazione  esecutiva  il  citato  Dicastero  verifichera'
l'effettiva  sussistenza  dei  cofinanziamenti  dichiarati  dall'ente
richiedente:  l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la
mancata   approvazione   dei   progetto    esecutivo    comporteranno
l'automatica  caducazione  del finanziamento statale. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione provvedera'  a  comunicare  al  CIPE  i
procedimenti  istruttori  conclusisi  negativamente ed a trasmettere,
nelle altre ipotesi, i relativi  provvedimenti  approvativi,  con  la
quantificazione  delle  economie  eventualmente  conseguite  anche in
relazione allo scomputo degli oneri per gli  interventi  relativi  ai
parcheggi.
  3. I soggetti beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 9 della
legge  n. 211/1992, che in sede di definizione del progetto esecutivo
- anche attraverso gare pubbliche  -  conseguano  una  riduzione  del
costo  totale  dell'investimento  relativo al sistema rapido di massa
prescelto a seguito di mutamenti nella tecnologia  e/o  dell'adozione
di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della
corrispondente  quota  di  contributo  dello Stato gia' destinata, da
portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno  del
progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella
colonna 5 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al
costo dell'investimento.
  Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della
gara  per  l'affidamento  dell'esecuzione degli interventi resteranno
acquisite allo Stato.
  4. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico  dei
soggetti beneficiari.
  5.  Il CIPE, tenuto conto dell'ordine della graduatoria predisposta
dalla Commissione di alta vigilanza, provvedera' a destinare ad altri
interventi,  finanziabili  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge   n.
211/1992,  i  fondi  resisi  disponibili a seguito del verificarsi di
quanto previsto dai punti precedenti e dell'eventuale rifinanziamento
della stessa legge n. 211/1992, secondo quanto  previsto  dal  d.d.l.
finanziaria   1996   in  premessa  richiamato.  Resta  fermo  che  il
finanziamento a carico della legge n. 211/1992  non  potra'  comunque
superare il 50% del costo complessivo dell'investimento.
  6.  Ai  fini  della destinazione delle risorse di cui al punto 5, i
soggetti che hanno avanzato istanza di  ammissione  ai  benefici  per
interventi  non  inclusi nell'allegato prospetto, ma ricompresi nella
graduatoria della Commissione di alta vigilanza, potranno  presentare
al  Ministero  dei  trasporti,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale   della   presente   delibera,
documentazione  integrativa anche per l'individuazione delle fonti di
cofinanziamento    necessarie    alla     copertura     del     costo
dell'investimento,   nonche'   per  la  quantificazione  delle  spese
relative alla realizzazione dei parcheggi.
  I soggetti che hanno presentato distinti progetti  che  configurano
soluzioni  alternative per un medesimo problema di mobilita' dovranno
pervenire ad un accordo di programma,  ai  sensi  dell'art.  3  della
legge  n.  211/1992,  per  la  definizione  di  un  progetto unico da
comunicare al Ministero dei trasporti, entro  lo  stesso  termine  di
trenta giorni.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 226