IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
Visto l'art. del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di
trasporto;
Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316,
concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza
della maternita' e dell'infanzia;
Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione I-bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un
proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione
estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n.
584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano
intendersi per "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" non solo
quelli di proprieta' pubblica, ma anche quelli di proprieta' privata,
in relazione alla fruibilita' degli stessi da parte di membri
indifferenziati della collettivita' per il servizio che vi si rende o
per l'attivita' che vi si svolge;
Considerato che nella predetta decisione del tribunale
amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento
del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo
di provvedere concretamente in maniera satisfattiva dell'interesse
fatto valere;
Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del
Consiglio di Stato, con la quale e' stata rigettata la domanda di
sospensione cautelare della decisione sopra citata, con
l'argomentazione che "l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate
dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei
provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli
ambienti chiusi, di proprieta' della pubblica amministrazione, e
negli altri locali pubblici o parti al pubblico nei quali i cittadini
debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi
dall'amministrazione"; che "restano estranei all'ambito della
efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprieta'
pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprieta' privata nei
quali non vengono erogati servizi dell'amministrazione" e che "il
suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli
ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimate
(Ministero della sanita' e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e
Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di
direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui
all'art. 1 della legge n. 584 del 1975";
Ritenuta peraltro l'opportunita', nel dare doveroso adempimento a
quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa, di estenderne
gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale
a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio
(Ministero della sanita' e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e
Bari) ma nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali
destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonche', per il
tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici
servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o
accreditamento;
Visti gli articoli 2, comma 3, lettera d), e 5, comma 2, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre
1995;
Sulla proposta del Ministro della sanita';
A D O T T A
la seguente direttiva:
Art. 1.
La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sara' osservato dalle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle
istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed
associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali;
dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.