IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per alcuni vini da tavola prodotti nella regione siciliana, tra le quali risultano le indicazioni geografiche tipiche "Bonera", "Feudo dei Fiori" e "Menfi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1995; Visto il proprio decreto 18 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, con il quale e' stata riconosciuta, a decorrere dalla vendemmia 1995, la denominazione di origine controllata "Menfi" ed approvato il relativo disciplinare di produzione che prevede all'art. 2 le menzioni delle sottozone "Feudo dei Fiori" e "Bonera"; Visto il proprio decreto 10 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Camarro", "Colli Ericini", "Delia Nivolelli", "Fontanarossa di Cerda", "Salemi", "Salina", "Sciacca", "Valle Belice", "Sicilia" per i vini prodotti nel territorio della regione siciliana ed approvati i relativi disciplinari di produzione, con l'esclusione delle indicazioni geografiche tipiche "Bonera", "Feudo dei Fiori" e "Menfi"; Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad usare, per il prodotto proveniente dalla vendemmia 1995, le diciture Menfi, Bonera e Feudo dei Fiori, gia' utilizzate quali indicazioni geografiche ormai soppresse a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto 18 agosto 1995 e consentite solo se verranno rivendicate per la denominazione di origine controllata "Menfi" con le relative sottozone "Bonera" e "Feudo dei Fiori"; Considerato che i produttori che hanno inteso utilizzare, per il prodotto proveniente dalla vendemmia 1995, il dispositivo del citato parere del predetto Comitato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1995 in attesa del conseguente conforme decreto dirigenziale, non conoscendo da quale vendemmia sarebbe decorsa la validita' del richiamato decreto dirigenziale di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Menfi", avrebbero, e come in effetti hanno, potuto utilizzare per designare il prodotto ottenuto dalla vendemmia 1995 le indicazioni Bonera, Feudo dei Fiori e Menfi; Tenuto conto che in conseguenza di quanto riportato potrebbero risultare in giacenza presso i produttori vini ottenuti e designati con diciture non rispondenti alle disposizioni impartite con i rispettivi decreti di riconoscimento in precedenza citati; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto proprio decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Menfi" piu' volte citato con disposizioni relative allo smaltimento di eventuali giacenze di vino e di mosti, ottenuti da uve prodotte nella vendemmia 1995, e designate con riferimenti geografici preclusi dall'avvenuto riconoscimento in argomento; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. a) E' consentito rivendicare la denominazione di origine controllata "Menfi" e/o eventualmente le sottozone "Bonera" e "Feudo dei Fiori" per i vini ed i mosti ottenuti dalla vendemmia 1995, a condizione che i soggetti interessati comunichino all'ufficio periferico dell'ispettorato repressione frodi, competente per territorio, il prodotto giacente e che lo stesso, una volta sottoposto ad analisi chimico-fisica e all'esame organolettico risulti rispondente ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata "Menfi". b) E' consentito rivendicare l'utilizzazione di una delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il citato decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 per i vini ed i mosti ottenuti dalla vendemmia 1995, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nella regione siciliana, con particolare riguardo alla zona di produzione in esso prevista.