IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine
  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle  domande  di
riconoscimento  delle indicazioni geografiche tipiche per alcuni vini
da tavola prodotti nella regione siciliana, tra le quali risultano le
indicazioni  geografiche  tipiche  "Bonera",  "Feudo  dei  Fiori"   e
"Menfi",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 201 del 29 agosto
1995;
  Visto il proprio decreto 18 agosto 1995, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  233  del  5  ottobre  1995,  con  il  quale  e'  stata
riconosciuta, a decorrere dalla vendemmia 1995, la  denominazione  di
origine  controllata "Menfi" ed approvato il relativo disciplinare di
produzione che prevede all'art. 2 le menzioni delle sottozone  "Feudo
dei Fiori" e "Bonera";
  Visto il proprio decreto 10 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  269  del  17  novembre  1995,  con il quale sono state
riconosciute le indicazioni  geografiche  tipiche  "Camarro",  "Colli
Ericini",  "Delia  Nivolelli",  "Fontanarossa  di  Cerda",  "Salemi",
"Salina", "Sciacca", "Valle Belice", "Sicilia" per  i  vini  prodotti
nel  territorio  della  regione  siciliana  ed  approvati  i relativi
disciplinari  di  produzione,  con  l'esclusione  delle   indicazioni
geografiche tipiche "Bonera", "Feudo dei Fiori" e "Menfi";
  Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad usare, per
il  prodotto  proveniente  dalla  vendemmia  1995, le diciture Menfi,
Bonera  e  Feudo  dei  Fiori,  gia'  utilizzate   quali   indicazioni
geografiche  ormai  soppresse  a  seguito  dell'entrata in vigore del
predetto decreto  18  agosto  1995  e  consentite  solo  se  verranno
rivendicate  per  la denominazione di origine controllata "Menfi" con
le relative sottozone "Bonera" e "Feudo dei Fiori";
 Considerato che i produttori che hanno  inteso  utilizzare,  per  il
prodotto  proveniente dalla vendemmia 1995, il dispositivo del citato
parere del predetto Comitato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
201  del  29  agosto  1995 in attesa del conseguente conforme decreto
dirigenziale, non conoscendo da quale vendemmia  sarebbe  decorsa  la
validita' del richiamato decreto dirigenziale di riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata "Menfi", avrebbero, e come in
effetti hanno, potuto utilizzare per designare il  prodotto  ottenuto
dalla vendemmia 1995 le indicazioni Bonera, Feudo dei Fiori e Menfi;
  Tenuto  conto  che  in  conseguenza  di quanto riportato potrebbero
risultare in giacenza presso i produttori vini ottenuti  e  designati
con  diciture  non  rispondenti  alle  disposizioni  impartite  con i
rispettivi decreti di riconoscimento in precedenza citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere   all'integrazione   del
predetto  proprio  decreto  di  riconoscimento della denominazione di
origine  controllata  "Menfi"  piu'  volte  citato  con  disposizioni
relative  allo  smaltimento di eventuali giacenze di vino e di mosti,
ottenuti da uve  prodotte  nella  vendemmia  1995,  e  designate  con
riferimenti   geografici  preclusi  dall'avvenuto  riconoscimento  in
argomento;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   a)  E'  consentito  rivendicare  la   denominazione   di   origine
controllata  "Menfi" e/o eventualmente le sottozone "Bonera" e "Feudo
dei Fiori" per i vini ed i mosti ottenuti  dalla  vendemmia  1995,  a
condizione   che   i  soggetti  interessati  comunichino  all'ufficio
periferico  dell'ispettorato  repressione   frodi,   competente   per
territorio,   il  prodotto  giacente  e  che  lo  stesso,  una  volta
sottoposto  ad  analisi  chimico-fisica  e  all'esame   organolettico
risulti  rispondente  ai requisiti propri del vino a denominazione di
origine controllata "Menfi".
   b)  E'  consentito  rivendicare  l'utilizzazione  di   una   delle
indicazioni  geografiche  tipiche  riconosciute con il citato decreto
dirigenziale 10 ottobre 1995 per i vini ed  i  mosti  ottenuti  dalla
vendemmia  1995, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione
annesso al decreto dirigenziale 10  ottobre  1995  di  riconoscimento
delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per  i  vini prodotti nella
regione siciliana, con particolare riguardo alla zona  di  produzione
in esso prevista.