IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data 18 dicembre 1981, con il
quale e' stato approvato  il  "Regolamento  per  le  inchieste  sugli
incidenti,   infortuni   ed  eventi  di  particolare  gravita'  o  di
particolare  risonanza  avvenuti  nell'ambito  dei  comandi  ed  enti
dell'Aeronautica  militare o che abbiano coinvolto personale militare
dell'Aeronautica";
  Ravvisata la necessita' di apportare  a  detto  regolamento  alcune
modifiche  semplificative circa l'esecuzione delle inchieste sommarie
e le autorita' competenti ad ordinare le stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,  n.
549,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento concernente la
determinazione  della  circoscrizione  territoriale  dei  comandi  di
regione aerea;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota
n. 3443 del 20 luglio 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La lettera c. dell'art. 3 del regolamento  citato  in  premessa,
allegato  al  decreto  ministeriale  18  dicembre 1981, e' sostituita
dalla seguente:
   " c. i comandi di regione aerea per i comandi  ed  enti  dislocati
nell'area  di  competenza  nell'ambito della quale si sono verificati
gli eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota alle premesse:
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 3 del regolamento annesso al D.M.
          18 dicembre 1981, come modificato dal presente articolo, e'
          il seguente:
             "Art. 3 (Autorita' competenti  ad  ordinare  l'inchiesta
          sommaria).   -   Le   autorita'   competenti   ad  ordinare
          l'inchiesta sommaria sono:
               a. lo stato maggiore dell'Aeronautica militare, quando
          gli incidenti, gli infortuni e gli  eventi  di  particolare
          gravita' o di particolare risonanza avvengono:
               durante esercitazioni NATO o interforze;
               nell'ambito  dei  comandi  o delle scuole direttamente
          dipendenti;
                b. lo stato maggiore dell'Aeronautica o l'ufficio del
          segretario generale a seconda della dipendenza  degli  enti
          presso  i  quali  si  verificano  gli incidenti allorche' i
          medesimi avvengano nall'ambito interforze;
               c. i comandi di regione aerea per i  comandi  ed  enti
          dislocati  nell'area  di competenza nell'ambito della quale
          si sono verificati gli eventi di particolare gravita' o  di
          particolare risonanza".