IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle  attivita'  di  prevenzione e recupero delle tossicodipendenze,
nonche'   di   introdurre  talune  modifiche  al  testo  unico  sulle
tossicodipendenze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  "Fondo  nazionale di intervento per la lotta alla droga" di
cui   all'articolo  127  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  per  gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi  di  cui  agli  articoli  127, 131, 132 e 134 dello stesso
testo  unico.  A  tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283
dello  stato  di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
alla  tabella  C  allegata  alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
trasferiti,  per  gli  anni  ivi  indicati, nello stato di previsione
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni  di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati
i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
  2.  I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della  difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e
della   previdenza   sociale,   dell'universita'   e   della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  nonche'  il Dipartimento per gli affari
sociali,  possono  chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i
tempi,  le  modalita'  e  gli  obiettivi che si intendono conseguire,
finalizzati:
    a)  ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione
e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo;
    b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dalla Unione europea;
    c)  al  potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la  diffusione  delle  tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli  comportamentali  antagonisti  del fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
    d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
    e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza;
    f)  alla  realizzazione  di  programmi  organici  e  specifici di
educazione  alla  salute  presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare  lungo  l'intero arco della carriera scolastica, anche con
riferimento  alla  prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti.
  3. Gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono chiedere il
finanziamento  di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalla  tossicodipendenza  e dalla alcooldipendenza correlata, nonche'
di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di
sostanze  stupefacenti,  da  realizzare  sulla  base  dei bisogni del
territorio  rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di
una  o  piu'  fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli
effetti  degli  interventi attivati. I medesimi soggetti, nonche' gli
enti di cui al comma 4, possono altresi' chiedere il finanziamento di
progetti  volti  ad  attivare  servizi  sperimentali di prevenzione e
recupero  sul  territorio  finalizzati  alla riduzione del danno, con
particolare  riferimento  ai  centri di accoglienza a bassa soglia ed
alle   unita'  di  strada.  I  progetti  ed  i  servizi  sperimentali
finalizzati  alla  riduzione  del danno di cui al comma 3 non possono
prevedere  la  somministrazione  delle  sostanze stupefacenti incluse
nelle  tabelle  I  e  II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle
tossicodipendenze,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, e delle sostanze non inserite
nella  farmacopea  ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo
la vigente normativa.
  4.  Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i
privati  che  operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'articolo  116  del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero  in  caso  di mancata istituzione dell'albo e nelle more della
registrazione  temporanea,  che  si  coordinino  con la regione o con
l'unita'  sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni, possono
chiedere  il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con
contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione  dell'ente  locale,  della  tossicodipendenza  e della
alcooldipendenza   correlata  nonche'  al  recupero  e  reinserimento
sociale  e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di
attivita'   di  recupero  e  reinserimento  sociale  gia'  avviate  e
dettagliatamente    documentate.   Possono   altresi'   chiedere   il
finanziamento   di   progetti   di  reinserimento  professionale  dei
tossicodipendenti  le  cooperative  sociali,  e loro consorzi, di cui
all'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima
legge,  ovvero,  nelle  more  della  istituzione dell'albo regionale,
iscritte   nel   registro   prefettizio  delle  cooperative,  sezione
cooperazione   sociale,   ai   sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577,  ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.
302,  e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati
con   l'agenzia   per   l'impiego   o   con   il   servizio   per  le
tossicodipendenze    delle    unita'    sanitarie    locali    (SERT)
territorialmente competenti.
  5.  Le  regioni  possono chiedere il finanziamento di progetti o di
attivita'   di  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
pubblici,  degli  enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del
testo  unico  sulle  tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  del
volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze,
anche  con  riguardo  alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di progetti di formazione di
operatori  per  l'elaborazione  di  sistemi di verifica e valutazione
degli  interventi.  Al  finanziamento di tale iniziativa e' destinata
una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e
1995  un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento e' attribuita a
progetti  per  la  realizzazione  di  sistemi  di  verifica,  anche a
distanza  di  tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi
sul territorio.