Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta per dodici mesi con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unita' di Varese, per il periodo dal 6 settembre 1994, al 5 marzo 1995. E', altresi', autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo predetto, in favore dell'ulteriore scaglione di lavoratori dipendenti, sospesi o lavoranti ad orario ridotto. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 6 settembre 1994. Parere comitato tecnico, seduta del 4 luglio 1995: favorevole all'aumento del numero dei lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale straordinaria nel semestre in esame (da 30 a 45 unita'). L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Eva Di Accatino, con sede in Valenza (Alessandria) e unita' di Valenza (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18282, articoli 1 e 2 del 14 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine di periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gamma serbatoi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 gennaio 1996 al 24 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2 D, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e unita' di Folignano (Ascoli Piceno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 settembre 1995 al 22 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni riunite di Moretti Filomena & C., con sede di Bellante (Teramo) e unita' di Bellante (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione farmacisti - Soc. coop. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo e unita' di Teramo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 maggio 1996 al 9 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi - Societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi - Societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unita' di Chilivani (Sassari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18311 del 14 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bocami, con sede in Genova e unita' presso Arsenale M.M. di Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Chemie Linz Castellanza Gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza (Varese), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tema, con sede in Napoli e unita' di Nola (Napoli), per il periodo dal 26 gennaio 1995 al 25 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in Buccinasco (Milano) e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 ottobre 1995 al 14 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Distribution Systems, con sede in Milano e unita' di Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 31 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona e unita' di Ancona, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unita' di Varese, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Radaelli Sud, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno e Spinazzola (Bari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 ottobre 1995 al 27 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 aprile 1996 al 27 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 5 ottobre 1995 al 3 aprile 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unita' di Colico (Como) e cantieri itineranti sul territorio nazionale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Marcioni & C., con sede in Novara e unita' di Novara, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 giugno 1994, al 15 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.M. Cooperativa edile Monghidoro, con sede in Monghidoro (Bologna) e unita' di Monghidoro (Bologna), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 22 settembre 1995 al 21 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unita' di Colico (Como) e cantieri itineranti nazionali, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. I.T.S. Servizi tecnici internazionali, con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Astaldi, con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 29 febbraio 1996 al 28 agosto 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' di Milano e Udine, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 settembre 1995, n. 18669, articoli 1 e 2. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unita' di Brescia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi Societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 febbraio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18310 del 14 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 14 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 5 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale l'Indipendente, con sede in Milano e unita' di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia di Pomigliano (Napoli). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia di Pomigliano (Napoli), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 1 giugno 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ferrari Estero, con sede in Giulianova (Teramo) gia' San Benedetto del Tronto e unita' di Giulianova (Teramo). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ferrari Estero, con sede in Giulianova (Teramo) gia' San Benedetto del Tronto e unita' di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ferrari Estero, con sede in Giulianova (Teramo) gia' San Benedetto del Tronto e unita' di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995, della ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unita' di Avezzano (L'Aquila) e Pescara. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1995 con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unita' di Avezzano (L'Aquila) e Pescara, per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 14 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995, della ditta S.r.l. Elco, con sede in Pescara e unita' della sede di Pescara e di Nocciano (Pescara). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal 23 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Elco, con sede in Pescara e unita' della sede di Pescara e di Nocciano (Pescara), per il periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 23 dicembre 1993. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, della ditta C.I.L.FE di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unita' di Giammoro C.re Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina C.re Policlinico e ufficio di Messina. Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.I.L.FE di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unita' di Giammoro C.re Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina C.re Policlinicoe e ufficio di Messina, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. Esclusi i lavoratori di cantiere e per fine lavori; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta). Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1995 al 17 aprile 1996, della ditta S.p.a. Decon, con sede in Messina e unita' di Messina. Parere comitato tecnico del 25 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decon, con sede in Messina e unita' di Messina, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 febbraio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 marzo 1995 al 24 settembre 1995, della ditta S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia). Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con effetto dal 25 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 25 marzo 1995 al 24 settembre 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 25 marzo 1994, n. 2386. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Casertane ora Firema Trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta e S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1995 con decorrenza 29 giugno 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Impresa Ventura Francesco, con sede in Paola (Cosenza) e unita' di Paola (Cosenza). Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Ventura Francesco, con sede in Paola (Cosenza) e unita' di Paola (Cosenza), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 1995, n. 18090/4; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Ventura Francesco, con sede in Paola (Cosenza) e unita' di Paola (Cosenza), per il periodo dal 9 maggio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. A.I.C.O., con sede in Sassari e unita' di Sassari, per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 4 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acron, con sede in nucleo industriale di Onna (L'Aquila) e unita' di L'Aquila, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.p.a. Pastificio Maltagliati, con sede in Napoli e unita' di Altopascio localita' Riatri (Lucca), Massa e Cozzile (Pistoia), ufficio di Altopascio localita' Riatri (Lucca) e ufficio di Massa e Cozzile (Pistoia). Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pastificio Maltagliati, con sede in Napoli e unita' di Altopascio localita' Riatri (Lucca), Massa e Cozzile (Pistoia), ufficio di Altopascio localita' Riatri (Lucca) e ufficio di Massa e Cozzile (Pistoia), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995; 8) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995, con effetto dal 4 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. Societa' Italiana Vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 13 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1995 con decorrenza 4 aprile 1995; 9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. Societa' Italiana Vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' solo per uffici di Milano, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 13 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 10) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. Societa' Italiana Vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' solo per uffici di Milano, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 14 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995, della ditta S.p.a. Laterificio Pugliese, con sede in Bari e unita' di Terlizzi (Bari). Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1994 con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laterificio Pugliese, con sede in Bari e unita' di Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 25 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995, della ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unita' in loc. Milocca di Dittaino-Assoro (Enna). Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unita' in loc. Milocca di Dittaino-Assoro (Enna), per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1995 con decorrenza 8 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995, della ditta S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta). Parere comitato tecnico del 27 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con effetto dal 4 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 4 maggio 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitie, con sede in Ferrara e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1995, n. 18531/9; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Angelantoni Scientifica, con sede in Massa Martana, localita' Cimacolle (Perugia), unita' di Massa Martana (Perugia), uffici di Ferrara, Milano e Roma. Parere comitato tecnico del 30 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Angelantoni Scientifica, con sede in Massa Martana, localita' Cimacolle (Perugia), unita' di Massa Martana (Perugia), uffici di Ferrara, Milano e Roma, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unita' e uffici provincia di Agrigento e unita' in provincia di Trapani. Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unita' e uffici provincia di Agrigento e unita' in provincia di Trapani, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unita' e uffici provincia di Agrigento e unita' in provincia di Trapani, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 gennaio 1994, della ditta L'Elettra di F. Cunzolo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno). Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta L'Elettra di F. Cunzolo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta L'Elettra di F. Cunzolo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta Impresa geom. Donato Callisto, con sede in Benevento, stabilimento e ufficio di Benevento. Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Impresa geom. Donato Callisto, con sede in Benevento, stabilimento e ufficio di Benevento, per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, con esclusione lavoratori cantiere e licenziati per fine lavori; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Impresa geom. Donato Callisto, con sede in Benevento, stabilimento e ufficio di Benevento, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 9 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, con esclusione lavoratori cantiere e licenziati per fine lavori. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Carello gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Venaria (Torino). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carello gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carello gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza-Carrara (Massa Carrara). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza-Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Foster, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza-Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 febbraio 1996, della ditta S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Udine e unita' di Udine. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Udine e unita' di Udine, per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 15 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 15 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Udine e unita' di Udine, per il periodo dal 15 agosto 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 15 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova-Campi. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova-Campi, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 5) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova-Campi, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Genova-Campi, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 7) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 9) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 10) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 11) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995; 12) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 13) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova, Levate (Bergamo) e Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova, Levate (Bergamo) e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 14) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva dal 1 aprile 1995 Tubificio di Piombino S.r.l., con sede in Genova e unita' di Piombino (Livorno). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva dal 1 aprile 1995 Tubificio di Piombino S.r.l., con sede in Genova e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 15) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 16) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 17) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 18) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unita' di Aosta e Milano. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unita' di Aosta e Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 19) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unita' di Aosta e Milano, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 20) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unita' di Aosta e Milano, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 21) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 22) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unita' di Pero (Milano. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unita' di Pero (Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 23) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995; 24) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. T.A.D. - Tubi acciaio e derivati commerciali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Lainate (Milano). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. T.A.D. - Tubi acciaio e derivati commerciali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Lainate (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 25) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.A.D. - Tubi acciaio e derivati commerciali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Lainate (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995; 26) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tubificio di Piombino, gia' T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Piombino (Livorno). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubificio di Piombino, gia' T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 aprile 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 giugno 1994 al 24 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Irplastnastri - Industria nastri adesivi, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e unita' di Capraia e Limite (Firenze). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Irplastnastri - Industria nastri adesivi, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e unita' di Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 15 giugno 1994 al 24 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 15 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.