Con    decreto   ministeriale   23   dicembre   1995   a   seguito
dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta  per
dodici  mesi  con  decreto  ministeriale  del  28  dicembre  1994, e'
autorizzata la proroga del trattamento straordinario di  integrazione
salariale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unita' di  Varese,  per
il periodo dal 6 settembre 1994, al 5 marzo 1995.
   E',  altresi',  autorizzata  la  corresponsione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria, per  il  periodo  predetto,  in
favore  dell'ulteriore  scaglione di lavoratori dipendenti, sospesi o
lavoranti ad orario ridotto.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con  decorrenza  6
settembre 1994.
   Parere  comitato  tecnico,  seduta  del  4 luglio 1995: favorevole
all'aumento del numero dei lavoratori interessati al  trattamento  di
integrazione  salariale  straordinaria nel semestre in esame (da 30 a
45 unita').
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Eva Di Accatino, con  sede  in
Valenza   (Alessandria)   e   unita'  di  Valenza  (Alessandria),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 18282, articoli 1 e 2 del 14 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21
agosto 1995 al 20 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  di  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Gamma  serbatoi,  con  sede  in  Ferentino
(Frosinone) e unita' di  Ferentino  (Frosinone),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25
gennaio 1996 al 24 luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  2  D,  con  sede  in  Civitella  del  Tronto
(Teramo)  e  unita'  di  Folignano (Ascoli Piceno), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
settembre 1995 al 22 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Confezioni riunite di Moretti Filomena &  C.,
con  sede  di  Bellante  (Teramo)  e  unita' di Bellante (Teramo), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4
aprile 1996 al 3 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. Unione farmacisti - Soc. coop. a r.l.
Unifarma, con sede in Teramo e unita' di Teramo,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10
maggio 1996 al 9 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Socimi  -  Societa'  costruzioni  industriali
Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (Milano), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi  - Societa' costruzioni industriali
Milano, con sede in  Milano  e  unita'  di  Chilivani  (Sassari),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 18311 del 14 luglio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Bocami, con sede in Genova e unita' presso
Arsenale  M.M.  di  Taranto,  e'  prorogata  la  corresponsione   del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Chemie Linz Castellanza Gruppo OMV, con sede
in  Castellanza  (Varese)  e  unita'  di  Castellanza  (Varese),   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tema, con
sede in Napoli e unita' di Nola  (Napoli),  per  il  periodo  dal  26
gennaio  1995  al  25  luglio  1995 la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana,  con
sede  in  Buccinasco  (Milano)  e  unita'  di  S.  Giorgio  a Cremano
(Napoli),   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15  ottobre
1995 al 14 aprile 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore   dei   lavoratori   interessati   dipendenti   dalla   S.p.a.
Distribution  Systems, con sede in Milano e unita' di Milano e uffici
nazionali, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 31 dicembre 1995 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona e unita'
di Ancona, per il periodo dal 1 ottobre 1995  al  31  marzo  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  provinciale  di  Taranto,  con sede in Taranto e unita' di
Taranto, per il periodo dal 13 luglio 1995  al  12  gennaio  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese  e  unita'  di
Varese,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Radaelli Sud, con sede in  Modugno  (Bari)  e
unita' di Modugno e Spinazzola (Bari), e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
28 ottobre 1995 al 27 aprile 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 28 aprile 1996 al 27 ottobre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Fiorentini,  con  sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 5
ottobre 1995 al 3  aprile  1996  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como),
unita'  di  Colico  (Como)  e  cantieri  itineranti  sul   territorio
nazionale,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale  cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 5 luglio 1995 al 4
gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  23  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Marcioni  &  C.,  con  sede  in
Novara  e  unita'  di  Novara,  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
16 giugno 1994, al 15 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
   Con   decreto   ministeriale  23  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori edili rientranti nel campo di  applicazione  dell'art.  3,
comma  3,  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e  dipendenti  dalla
S.c.  a  r.l.  C.E.M.  Cooperativa  edile  Monghidoro,  con  sede  in
Monghidoro (Bologna) e unita' di Monghidoro (Bologna),  e'  prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione  del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 22 settembre 1995 al 21 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unita'  di  Colico
(Como)   e   cantieri   itineranti   nazionali,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione  del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. I.T.S. Servizi tecnici internazionali,  con  sede  in  Roma  e
unita'  di  Roma,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto,
ai  fini  della  determinazione  del  trattamento,  del  periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 26 aprile
1996 al 25 ottobre 1996.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Astaldi, con sede in Roma e unita' di Roma,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione  del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.c. a r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e  unita'
di   Manfredonia   (Foggia),   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della durata del trattamento speciale di disoccupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata   dal  29  febbraio  1996  al  28  agosto  1996,  con  pari
diminuzione della durata del trattamento speciale di  disoccupazione,
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
 
 
   Con   decreto   ministeriale  23  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine  e
unita'  di  Milano  e  Udine,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  29  novembre
1994 al 28 maggio 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 12 settembre 1995, n. 18669, articoli 1 e 2.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede
in Brescia e unita' di Brescia, e' prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 10 luglio
1995 al 9 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  23  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi  Societa'   costruzioni
industriali  Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (Milano),
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 febbraio 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 18310 del 14 luglio 1995.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mandelli  industriale - Gruppo
Mandelli, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 27 ottobre 1995 al 14 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  23  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma - Gruppo Mandelli, con sede
in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 27 ottobre
1995 al 5 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  23  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring Gruppo Mandelli,  con  sede
in  Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  27  ottobre
1995 al 14 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con
sede in Piacenza e unita' di Piacenza, e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  27
ottobre 1995 al 14 marzo 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   23   dicembre   1995,   a   seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale  del
25  settembre  1995,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Editoriale l'Indipendente, con sede in Milano
e  unita' di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995
al 14 novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  giugno  1995  al  31 maggio 1996, della ditta S.r.l.
Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Casoria (Napoli)  e
c/o Alenia di Pomigliano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o
Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia di Pomigliano  (Napoli),  per
il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 giugno 1995 con decorrenza 1
giugno 1995;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l.
Ferrari Estero, con sede in Giulianova (Teramo)  gia'  San  Benedetto
del Tronto e unita' di Giulianova (Teramo).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Ferrari Estero, con sede in  Giulianova
(Teramo)  gia'  San  Benedetto  del  Tronto  e  unita'  di Giulianova
(Teramo), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Ferrari
Estero, con sede in Giulianova (Teramo) gia' San Benedetto del Tronto
e unita' di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1 luglio 1994  al
31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995,  della  ditta  S.r.l.
Azienda  Forese, con sede in Milano e unita' di Avezzano (L'Aquila) e
Pescara.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 luglio 1995 con effetto dal 14 novembre 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Azienda Forese, con sede in Milano e unita' di Avezzano (L'Aquila)  e
Pescara, per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 14
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 23 dicembre 1994 al 22
giugno 1995, della ditta S.r.l. Elco, con sede in  Pescara  e  unita'
della sede di Pescara e di Nocciano (Pescara).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal  23  dicembre
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. Elco, con sede in Pescara e unita' della sede di Pescara e  di
Nocciano  (Pescara), per il periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno
1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991  -  Decreto  Tribunale  del  23
dicembre 1993.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, della ditta C.I.L.FE  di
Villari  Giuseppa,  con  sede  in  Messina  e unita' di Giammoro C.re
Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina  C.re
Policlinico e ufficio di Messina.
   Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta C.I.L.FE di  Villari  Giuseppa,  con  sede  in
Messina  e  unita'  di Giammoro C.re Capannone Milazzo Cir (Messina),
Messina  C.re  Ferrofir,  Messina  C.re  Policlinicoe  e  ufficio  di
Messina, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 26 giugno 1995 con decorrenza 1
maggio 1995. Esclusi i lavoratori di cantiere e per fine lavori;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.r.l. Faray,
con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove  (Caserta)
e  unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 3 aprile 1995 al
2 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza
3 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  aprile  1995  al 17 aprile 1996, della ditta S.p.a.
Decon, con sede in Messina e unita' di Messina.
   Parere comitato tecnico del 25 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Decon, con sede in Messina e unita' di
Messina, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 febbraio 1995 con decorrenza
18 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al  periodo  dal  25  marzo  1995  al  24
settembre  1995,  della  ditta S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta' di
Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia).
   Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con effetto  dal
25  marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta'  di  Castello  (Perugia)  e
unita'  di  Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 25 marzo
1995 al 24 settembre 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 -  Sentenza  Tribunale  del  25
marzo 1994, n. 2386.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9 febbraio  1995,  con  effetto  dal  29
dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Officine  Casertane  ora Firema Trasporti, con sede in
Napoli e unita' di Caserta e S. Nicola La Strada  (Caserta),  per  il
periodo dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1995 con decorrenza
29 giugno 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al  31  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Impresa  Ventura  Francesco,  con sede in Paola (Cosenza) e unita' di
Paola (Cosenza).
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Impresa Ventura Francesco, con sede in
Paola (Cosenza) e unita' di Paola (Cosenza), per  il  periodo  dal  1
agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 9 settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 22 giugno 1995, n. 18090/4;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Ventura
Francesco,  con  sede in Paola (Cosenza) e unita' di Paola (Cosenza),
per il periodo dal 9 maggio 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1995  con  decorrenza  1
febbraio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre 1995, con effetto dal 23 gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. A.I.C.O., con
sede in Sassari e unita' di Sassari, per il  periodo  dal  23  luglio
1995 al 22 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza
23 luglio 1995;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre 1995, con effetto dal  4  aprile  1995,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acron, con sede
in nucleo industriale di Onna (L'Aquila) e unita' di L'Aquila, per il
periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 1
agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  aprile  1995  al  2  aprile 1996, della ditta S.p.a.
Pastificio Maltagliati, con sede in Napoli  e  unita'  di  Altopascio
localita'  Riatri  (Lucca),  Massa  e  Cozzile  (Pistoia), ufficio di
Altopascio localita' Riatri (Lucca) e  ufficio  di  Massa  e  Cozzile
(Pistoia).
   Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Pastificio  Maltagliati,  con  sede  in
Napoli  e  unita'  di  Altopascio  localita'  Riatri (Lucca), Massa e
Cozzile (Pistoia), ufficio di Altopascio localita' Riatri  (Lucca)  e
ufficio  di  Massa  e  Cozzile (Pistoia), per il periodo dal 3 aprile
1995 al 2 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 maggio  1995  con  decorrenza  3
aprile 1995;
    8)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  4  marzo  1995,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale del 4 marzo 1995, con effetto dal 4 aprile
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. S.I.V. Societa' Italiana Vetro (Gruppo Pilkington e Techinit),
con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di Settimo Torinese (Torino),
per il periodo dal 4 aprile 1995 al 13 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  27 marzo 1995 con decorrenza 4
aprile 1995;
    9)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 4 marzo 1995, e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  4  marzo  1995,  con  effetto  dal  14
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  S.I.V.  Societa'  Italiana  Vetro (Gruppo Pilkington e
Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' solo per uffici di
Milano, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 13 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza
14 febbraio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    10)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 4 marzo 1995, e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  4  marzo  1995,  con  effetto  dal  14
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  S.I.V.  Societa'  Italiana  Vetro (Gruppo Pilkington e
Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unita' solo per uffici di
Milano, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
14 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
 
 
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1994 al 24  aprile
1995,  della  ditta  S.p.a.  Laterificio Pugliese, con sede in Bari e
unita' di Terlizzi (Bari).
   Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  21  novembre 1994 con effetto dal 25
ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Laterificio  Pugliese,  con  sede  in Bari e unita' di
Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25  ottobre  1994  al  24  aprile
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza
25 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995, della  ditta  S.p.a.
Sipem,   con   sede   in   Catania   e  unita'  in  loc.  Milocca  di
Dittaino-Assoro (Enna).
   Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Sipem, con sede in Catania e unita' in
loc. Milocca di Dittaino-Assoro (Enna), per il periodo dall'8  maggio
1995 al 7 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 giugno 1995 con decorrenza 8
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal  4  maggio 1995 al 3
novembre 1995, della ditta S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e  lavorazioni
meccaniche,  con  sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise
(Caserta).
   Parere comitato tecnico del 27 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
effetto  dal  4  maggio  1994,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  B.D.  Bulloneria  dadi  e  lavorazioni
meccaniche,  con  sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise
(Caserta), per il periodo dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 4
maggio 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7  agosto  1995
con  effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitie, con sede in Ferrara e unita'  di
Assemini  (Cagliari), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1995  con  decorrenza  1
febbraio 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 7 agosto 1995, n. 18531/9;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  luglio  1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a.
Angelantoni  Scientifica,  con  sede  in  Massa  Martana,   localita'
Cimacolle  (Perugia),  unita'  di  Massa Martana (Perugia), uffici di
Ferrara, Milano e Roma.
   Parere comitato tecnico del 30 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal  1  gennaio  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Angelantoni  Scientifica,  con  sede  in  Massa  Martana,   localita'
Cimacolle  (Perugia),  unita'  di  Massa Martana (Perugia), uffici di
Ferrara, Milano e Roma, per il  periodo  dal  1  luglio  1995  al  31
dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a.
Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unita' e  uffici
provincia di Agrigento e unita' in provincia di Trapani.
   Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Impresem,  con  sede  in  Agrigento,
ufficio  di  Palermo, unita' e uffici provincia di Agrigento e unita'
in provincia di Trapani, per il periodo dal 1  dicembre  1994  al  31
maggio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 1
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Impresem,
con  sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unita' e uffici provincia
di Agrigento e unita' in provincia di Trapani, per il periodo  dal  1
giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 luglio 1995 con decorrenza 1
giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  gennaio  1993  al  10  gennaio  1994,  della  ditta
L'Elettra di F. Cunzolo, con sede in Battipaglia (Salerno)  e  unita'
di Battipaglia (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  L'Elettra  di  F.  Cunzolo,  con  sede   in
Battipaglia  (Salerno)  e  unita'  di  Battipaglia  (Salerno), per il
periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 11
gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  L'Elettra  di  F.
Cunzolo,  con  sede  in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia
(Salerno), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993  con  decorrenza  11
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  9  gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta Impresa
geom. Donato Callisto, con sede in Benevento, stabilimento e  ufficio
di Benevento.
   Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta Impresa geom. Donato  Callisto,  con  sede  in
Benevento,  stabilimento e ufficio di Benevento, per il periodo dal 9
gennaio 1995 all'8 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza  9
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  predetto  trattamento,   con
esclusione lavoratori cantiere e licenziati per fine lavori;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore
dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  Impresa  geom.
Donato  Callisto,  con  sede  in Benevento, stabilimento e ufficio di
Benevento, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995  con  decorrenza  9
luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  predetto  trattamento,   con
esclusione lavoratori cantiere e licenziati per fine lavori.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  relativa al periodo dal 1 febbraio 1994
al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Carello gruppo Fiat, con  sede
in Torino e unita' di Torino e Venaria (Torino).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  19  aprile  1993  con  effetto dal 1
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Carello  gruppo  Fiat,  con sede in Torino e unita' di
Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1 febbraio 1994  al  31
luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 19 aprile 1993, con effetto dal 1 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Carello  gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Venaria
(Torino), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  marzo  1994  al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Foster,  con  sede  in  Carrara   (Massa   Carrara)   e   unita'   di
Avenza-Carrara (Massa Carrara).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Foster, con sede in Carrara
(Massa Carrara) e unita' di Avenza-Carrara (Massa  Carrara),  per  il
periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5  marzo 1994 con decorrenza 1
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  gia'  disposta con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Foster,  con
sede  in  Carrara  (Massa  Carrara) e unita' di Avenza-Carrara (Massa
Carrara), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1994  con  decorrenza  1
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 febbraio 1996, della ditta  S.a.s.
Falma di Astante & C., con sede in Udine e unita' di Udine.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.a.s. Falma di Astante  &  C.,  con  sede  in
Udine  e  unita'  di Udine, per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14
agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995  con  decorrenza  15
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 15 febbraio 1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.a.s. Falma di
Astante & C., con sede in Udine e unita' di Udine, per il periodo dal
15 agosto 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995  con  decorrenza
15 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31  dicembre  1995,  della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi
industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova  e  unita'  di  Genova,
Cornigliano  (Genova),  Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino
(Livorno).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1  aprile
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo  Ilva,  con
sede  in  Genova  e  unita' di Genova, Cornigliano (Genova), Taranto,
Bagnoli (Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dal  1
gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1  aprile  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede  in
Genova  e  unita'  di  Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli
(Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dal  1  luglio
1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 agosto 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1  aprile  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede  in
Genova  e  unita'  di  Genova, Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli
(Napoli), Trieste e Piombino (Livorno), per il periodo dall'11 agosto
1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995  con  decorrenza  11
agosto 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    4)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con
sede in Taranto e unita' di Genova-Campi.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  19  novembre 1993 con effetto dall'8
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Sidermontaggi  -  Gruppo  Ilva,  con sede in Taranto e
unita' di Genova-Campi, per il periodo  dal  1  gennaio  1995  al  30
giugno 1995.
 
 
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    5)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  9 novembre 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Sidermontaggi  -  Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Taranto  e  unita' di
Genova-Campi, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
    Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con  decorrenza  1
luglio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dall'8  febbraio  1992,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Sidermontaggi -  Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Taranto  e  unita'  di
Genova-Campi, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11
agosto 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    7)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con
sede in Taranto e unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  9  novembre  1993  con  effetto  dal  1
gennaio  1992,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Taranto  e
unita'  di  Taranto,  per  il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza  1
gennaio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    8)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto,
per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995  con  decorrenza  1
luglio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    9)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Taranto,
per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con  decorrenza  11
agosto 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    10) e' approvata la modifica del programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1995 al 31 dicembre
1995, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo  Ilva,  con  sede  in
Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Sidermontaggi  - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di
Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1  gennaio  1995  al  30  giugno
1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995;
    11)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16 giugno 1995  con  effetto  dal  1  gennaio  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi -
Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), per il
periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995  con  decorrenza  1
luglio 1995;
    12)   e'   approvata  la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con  sede
in  Dalmine  (Bergamo)  e  unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa
Carrara).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12  dicembre  1992  con  effetto  dal  1
gennaio  1992,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine  (Bergamo)  e
unita'  di  Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo
dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza  1
gennaio 1995;
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    13)   e'   approvata  la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. T.D.I. -  Tubi  Dalmine  Ilva  -
Gruppo  Ilva, con sede in Genova e unita' di Genova, Levate (Bergamo)
e Torre Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 gennaio
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva - Gruppo Ilva, con sede in Genova e
unita'  di  Genova, Levate (Bergamo) e Torre Annunziata (Napoli), per
il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    14)  e'  approvata  la  proroga  complessa  del   programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva dal 1
aprile 1995 Tubificio di Piombino S.r.l., con sede in Genova e unita'
di Piombino (Livorno).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 gennaio
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva dal  1  aprile  1995  Tubificio  di
Piombino  S.r.l.,  con sede in Genova e unita' di Piombino (Livorno),
per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza  1
gennaio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    15)  e'  approvata  la  proroga  complessa  del   programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31  dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita'
nazionali.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 marzo
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal
1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza  1
gennaio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    16)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  12  dicembre 1992 con effetto dal 1 marzo 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ilva,  con  sede  in  Roma  e  unita' nazionali, per il periodo dal 1
luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995  con  decorrenza  1
luglio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    17)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1  marzo  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali,  per  il  periodo  dall'11
agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    18)  e'  approvata  la  proroga  complessa  del   programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31  dicembre  1995,  della  ditta  S.p.a.  Cogne, con sede in Aosta e
unita' di Aosta e Milano.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1  marzo
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Cogne, con sede in Aosta e unita' di Aosta e  Milano,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    19) a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1  febbraio 1993, con effetto dal 1 marzo 1992, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Cogne, con sede in Aosta e unita' di Aosta e Milano, per  il  periodo
dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    20) a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1  febbraio 1993, con effetto dal 1 marzo 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Cogne,  con  sede in Aosta e unita' di Aosta e Milano, per il periodo
dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    21)   e'   approvata  la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Gescon '90 -  Gruppo  Ilva,  con
sede in Taranto e unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  20  settembre 1993 con effetto dal 1
luglio 1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unita'
di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza  1
gennaio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    22) e' approvata la modifica del programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  1 gennaio 1995 al 31 dicembre
1995, della ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo Ilva, con sede  in
Pero (Milano) e unita' di Pero (Milano.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Tubi  di  qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e
unita' di Pero (Milano, per il periodo  dal  1  gennaio  1995  al  30
giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995;
    23)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16 giugno 1995, con effetto  dal  1  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,   dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Dalmine
Laboratory Services - Gruppo Ilva, con sede in  Dalmine  (Bergamo)  e
unita'  di  Ceriano  Laghetto  (Milano)  e  Dalmine (Bergamo), per il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza  1
febbraio 1995;
    24)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al  31  dicembre  1995,  della
ditta  S.p.a.  T.A.D.  - Tubi acciaio e derivati commerciali - Gruppo
Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine  (Bergamo)  e
Lainate (Milano).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. T.A.D.  -  Tubi  acciaio  e
derivati  commerciali  - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e
unita' di Dalmine (Bergamo) e Lainate (Milano), per il periodo dal  1
gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995;
    25)   a   seguito    dell'approvazione    del    programma    per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal  1  febbraio
1995,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. T.A.D. - Tubi acciaio e derivati commerciali  -  Gruppo  Ilva,
con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Lainate
(Milano), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1995 con decorrenza 1
luglio 1995;
    26)  e'  approvata  la  proroga  complessa  del   programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31  dicembre  1995,  della  ditta  S.r.l. Tubificio di Piombino, gia'
T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Piombino (Livorno).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 17  dicembre  1993  con  effetto  dal  1
gennaio  1993,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.r.l. Tubificio di Piombino, gia' T.D.I. - Tubi Dalmine  Ilva,
con  sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Piombino (Livorno), per il
periodo dal 1 aprile 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
aprile 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 15 giugno 1994 al 24 ottobre 1994, della
ditta S.p.a. Irplastnastri - Industria nastri adesivi,  con  sede  in
Capraia e Limite (Firenze) e unita' di Capraia e Limite (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Irplastnastri  -  Industria
nastri  adesivi,  con  sede in Capraia e Limite (Firenze) e unita' di
Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 15 giugno 1994  al  24
ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza
15 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.