IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante:  "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
  Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale e' stata
autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e  42,
della  citata  legge,  la concessione da parte della Cassa depositi e
prestiti, a favore della regione Lazio,  di  mutui  finalizzati  alla
attuazione  di  vari  interventi  acquedottistici  fra i quali quello
riguardante  i  lavori  di  "Adeguamento  e  rinnovo  dell'acquedotto
comunale"  del  comune di Canino (Viterbo) per un importo complessivo
di L. 1.600.000.000;
  Vista la deliberazione n. 418772200 del  18  ottobre  1990  con  la
quale  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ha assentito, al sopracitato
progetto, un mutuo di L. 1.440.000.000 con ammortamento a carico  del
bilancio statale;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante:  "Disposizioni in
materia  di  finanza  pubblica", in particolare l'art.   20, comma 1,
secondo il quale "le economie  verificatesi  nella  realizzazione  di
opere  pubbliche  finanziate  con  ricorso a mutui con ammortamento a
carico  del  bilancio  statale  in  base  a  specifiche  disposizioni
legislative,  possono  essere  utilizzate  per lavori suppletivi e di
variante al progetto originario, previa autorizzazione del  Ministero
competente,  secondo  le  medesime  procedure previste dalla legge di
riferimento";
  Vista la perizia di variante e suppletiva datata 23  ottobre  1992,
dell'importo complessivo di lire 1.600.000.000, redatta per conto del
comune  di  Canino  dal  dott.  ing.    Francesco Treta, che riguarda
l'esecuzione di alcuni nuovi tratti di rete e di maggiori lavori  non
previsti dal progetto originario;
  Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone
di  utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 229.504.117 per
l'esecuzione di maggiori lavori nell'ambito del progetto finanziato;
  Vista la delibera del comune di Canino n. 840 del 3 dicembre  1992,
con  la  quale  e'  stata  approvata  la  surrichiamata perizia ed il
relativo quadro economico;
  Visto il voto n. 3688 dell'8 marzo 1993 con il  quale  il  comitato
tecnico consultivo della regione Lazio ha espresso parere favorevole,
in linea tecnica, sul citato progetto;
  Vista  la  delibera  13 settembre 1994, n. 7379, della giunta della
regione Lazio, con la quale viene approvata la anzidetta  perizia  di
variante e suppletiva ed il relativo quadro economico;
  Vista la nota n. 22724 del 20 febbraio 1995 con la quale la regione
Lazio  ha  richiesto,  ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991,
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto  verificatesi
nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;
  Viste  le  risultanze  favorevoli  dell'istruttoria  compiuta sugli
elaborati della perizia e sugli atti  in  argomento,  ai  fini  della
rispondenza  degli  interventi  in  essa  previsti  ai  requisiti  di
ammissibilita' fissati dalla deliberazione  C.I.P.E.  del  14  giugno
1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, la regione Lazio e' autorizzata ad  utilizzare
le  economie, ammontanti a L. 229.504.117, derivanti dall'appalto dei
lavori di "Adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale" del comune
di Canino dell'importo complessivo di L. 1.600.000.000 finanziato con
mutuo della Cassa depositi e prestiti, per  l'esecuzione  dei  lavori
suppletivi  e  di  variante  di  cui  alla  perizia  richiamata nelle
premesse.
   Roma, 8 gennaio 1996
                                                 Il Ministro: BARATTA