Alle imprese interessate
                                  All'ABI
                                  All'Assireme
                                  All'Unioncamere
                                  Al Mediocredito centrale
                                  All'Ass.I.Lea
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Al Comitato di coordinamento  delle
                                  confederazioni artigiane
La  delibera  CIPE  in  data 8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  246  del  20  ottobre  1995,  determina  i  criteri  di
attuazione  delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art.
1 del decreto legge 26 giugno 1995 n. 244, convertito dalla  legge  8
agosto  1995 n. 341 in favore delle imprese operanti in aree depresse
del territorio nazionale, come individuate dalla Commissione  europea
ai  sensi  degli  obiettivi 1, 2 e 5b, nonche' dall'art. 92, 3. c del
Trattato di Roma.
Con la presente circolare  si  forniscono  le  istruzioni  necessarie
all'attivazione   degli   interventi  e  le  informazioni  utili  per
un'agevole compilazione della modulistica.
1.  Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attivita'
Le  aree  interessate  agli  interventi  agevolativi  sono   indicate
nell'allegato 8.
I  soggetti  beneficiari  sono le imprese che effettuino investimenti
fissi, costituiti da nuovi macchinari ed impianti, in  unita'  locali
ubicate  nelle  aree suddette e che presentino produzioni e attivita'
rientranti nei settori estrattivo e manifatturiero, di seguito  indi-
cate  e  risultanti  dal  certificato d'iscrizione nel registro ditte
della Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
competente per territorio.
Le  attivita'  e le produzioni ammissibili sono quelle elencate nelle
sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche  ISTAT
1991  riportate nell'allegato 6 - parte I - e quelle che nello stesso
allegato - parte II -, in base all'applicazione di norme comunitarie,
sono assoggettate a limitazioni e per  le  quali  esiste  obbligo  di
notifica   alla   Commissione  europea.  Le  imprese  esercenti  tali
attivita' (all. 6 - parte II) potranno fruire delle agevolazioni solo
a seguito del  nulla  osta  comunitario.  Sono,  invece,  escluse  le
attivita' indicate nella parte III dell'allegato 6. Alla scadenza del
termine  di  efficacia  di  dette  norme comunitarie verra' applicato
quanto   sara'   stabilito   dall'Unione   Europea.   Il    Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  di  seguito
indicato,  per  brevita',  col  termine  Ministero,  comunichera'  le
conseguenti,   eventuali  variazioni  che  dovessero  intervenire  in
materia.
I parametri dimensionali delle imprese sono  riportati  nell'allegato
4.
2.  Iniziative e spese ammissibili
Le  tipologie di iniziative che possono fruire delle provvidenze sono
illustrate nell'allegato 5.
Le  spese  ammissibili  sono quelle fatturate, relative ad impianti e
macchinari di nuova fabbricazione, destinati all'attivita' produttiva
ed  autonomamente  funzionanti,  installati  ed  inseriti  nel  ciclo
produttivo,  ordinati  a  decorrere  dal  20  ottobre  1995;  data di
pubblicazione  della  citata  delibera  CIPE   8   agosto   1995,   e
corrispondenti alle definizioni riportate nell'allegato 9.
Le  spese  medesime  sono  ammissibili  al netto delle imposte, degli
interessi passivi, degli oneri notarili ed accessori (ivi compresi il
trasporto e l'imballaggio), dei costi delle  opere  murarie  comunque
connesse agli investimenti, dei materiali di consumo, degli accessori
non  direttamente necessari alla produzione e del valore di eventuali
beni dati in permuta.
Le spese relative al montaggio ed al  collaudo  sono  ammissibili  se
tali operazioni sono state effettuate a cura dei fornitori.
Non   sono  ammissibili  le  spese  riguardanti  beni  consegnati,  a
qualunque titolo, presso una sede diversa da quella  dell'unita'  lo-
cale  per  la  quale e' stata inoltrata la richiesta di agevolazioni,
ovvero  le  spese  riguardanti  impianti  totalmente  o  parzialmente
realizzati anteriormente a detto termine.
I beni possono essere acquisiti:
- mediante acquisto diretto;
-  ai  sensi dell'art. 1523 del codice civile (vendita con riserva di
  proprieta');
- ai sensi della legge 28 novembre 1965 n.  1329  (legge  Sabatini  -
  operazioni  di  sconto,  effettuate da istituti di credito ordinari
  e/o  a  medio  termine,  di   cambiali   derivanti   esclusivamente
  dall'acquisto  di  nuove  macchine  destinate al ciclo produttivo),
  purche' non vi sia richiesta di contributi in conto interessi;
- tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.
Sono considerati validi, ai fini  delle  agevolazioni,  soltanto  gli
ordini  e  le  conferme  d'ordine  in  forma  scritta  ed i contratti
regolarmente stipulati a decorrere  dal  20  ottobre  1995,  data  di
pubblicazione della citata delibera CIPE 8 agosto 1995.
Non   sono   ammessi  i  contratti  relativi  a  macchinari  ordinati
antecedentemente alla predetta data.
Per le iniziative  da  realizzare  con  il  sistema  della  locazione
finanziaria  non sono ammesse le spese relative all'acquisto da parte
della societa' di leasing di beni  gia'  di  proprieta'  dell'impresa
beneficiaria delle agevolazioni.
Sono  esclusi dalle provvidenze in oggetto gli specifici investimenti
per i quali,  alla  data  apposta  dal  legale  rappresentante  sulla
dichiarazione  per  la  prenotazione dei benefici, risultino concesse
altre agevolazioni o risultino in essere istanze per l'ottenimento di
altre  agevolazioni  disposte  da  leggi   nazionali,   regionali   o
comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche.
Le   agevolazioni   saranno   fruibili   sulla   base  dei  requisiti
dimensionali, di appartenenza ai settori d'attivita'  previsti  e  di
localizzazione  dichiarati  sussistenti  alla data apposta dal legale
rappresentante  nella  dichiarazione-domanda  di  prenotazione  delle
risorse.
In caso di mancata apposizione della data sulla dichiarazione-domanda
verra'  considerata  quella  di  autentica  della  firma  del  legale
rappresentante  dell'impresa  richiedente.  Comunque,  la   data   in
questione  non potra' risultare antecedente di oltre 15 giorni quella
di spedizione o di consegna, a pena di decadenza.
3.  Misura dell'agevolazione
La  misura  dell'agevolazione e' pari al 60 per cento dell'intensita'
massima consentita dall'Unione Europea e non puo'  superare  lire  20
miliardi  per  ciascuna  unita'  locale  nell'arco  di  18 mesi, come
precisato anche nel  successivo  paragrafo.  La  misura  medesima  e'
determinata   in   funzione  delle  dimensioni  dell'impresa  nonche'
dell'ubicazione dell'unita' locale in cui sono istallati i macchinari
e gli impianti. Le quote  percentuali  di  intervento  sono  elencate
nell'allegato 8 per regioni, per provincie e per comuni.
4.  Modalita' e procedure per la prenotazione delle agevolazioni
La  dichiarazione-domanda  per  la  prenotazione  delle  risorse deve
essere:
1. redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica  ed
   inoltrata  nella  apposita  busta,  che  consentira'  agli  Uffici
   ministeriali una immediata individuazione  di  tale  tipologia  di
   istanze.
   Lo  schema  del  modulo  e  le avvertenze per la compilazione sono
   riportati nell'allegato 1.
   Il modulo e' obbligatorio e l'utilizzo di documento diverso o  non
   originale comportera' la reiezione della domanda.
   Le  buste ed i moduli, con le avvertenze per la compilazione, sono
   stampati e posti in  vendita  dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
   dello Stato - Direzione Generale marketing e commerciale - Settore
   vendite pubblicazioni - Piazza Verdi 10 - 00198 Roma, numero verde
   167237565, che provvedera' all'invio su ordinazione, con pagamento
   contro  assegno,  a  mezzo  lettera  o  fax al numero 06/85082520,
   ovvero posti in vendita presso le  Agenzie  della  Libreria  dello
   Stato site ai seguenti indirizzi: Piazza Verdi n. 10 - 00198 Roma;
   Via Cavour n. 102 - 00184 Roma.
   La  modulistica medesima potra' comunque essere chiesta all'Unione
   italiana delle Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
   agricoltura   (UNIONCAMERE),  all'Associazione  bancaria  italiana
   (ABI), all'Associazione degli istituti regionali  di  mediocredito
   (ASSIREME),  all'Istituto  centrale per il credito a medio termine
   (MEDIOCREDITO  CENTRALE),  alle  Camere  di  commercio  industria,
   artigianato   ed   agricoltura,  all'Istituto  per  la  Promozione
   Industriale (IPI)  e  ad  altri  organismi  quali  le  banche,  le
   societa' di locazione finanziaria, le associazioni di categoria.
   Il  modulo  di  domanda  e'  composto  da  un originale, che sara'
   utilizzato per la lettura ottica, e da tre copie  a  ricalco,  due
   per  il  Ministero  ed  una per l'impresa. Tale ultima copia viene
   trattenuta dall'impresa richiedente;
2.  indirizzata  al  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
   dell'artigianato  -  D.G.P.I.  -  Div. III - Via Molise, 2 - 00187
   ROMA e corredata della documentazione precisata  nell'allegato  3,
   ai fini della certificazione "antimafia";
3. riferita ad una sola unita' locale;
4. inoltrata:
   * mediante consegna diretta all'Ufficio accettazione L. 341/95 del
     Ministero  che  potra' apporre, su richiesta, apposito timbro di
     ricezione sulla "copia per il  richiedente";  in  tale  caso  la
     copia  non  dovra' essere inserita nella busta chiusa ma esibita
     unitamente alla stessa;
   * ovvero per posta od altri mezzi di spedizione;
5.  datata  non anteriormente a quindici giorni rispetto al giorno di
   spedizione o di consegna;
6. consegnata o fatta pervenire a  decorrere  dal  quarantacinquesimo
   giorno  successivo  alla  pubblicazione  della  presente circolare
   nella Gazzetta Ufficiale.  Le  dichiarazioni  che  perverranno  al
   Ministero  anteriormente a detto termine saranno considerate prive
   di efficacia e restituite al mittente.
Il Ministero ordina, con propri provvedimenti,  in  distinti  elenchi
secondo  la  data  di  arrivo,  le  dichiarazioni-domande  pervenute,
rispettivamente nella prima e seconda meta' di ogni mese.
Il Ministero  verifica  altresi'  la  regolarita'  formale  dei  dati
inviati  dalle imprese, accerta la disponibilita' delle risorse e da'
comunicazione alle imprese interessate della data di ricezione  della
dichiarazione-domanda nonche' delle decisioni adottate.
Per quanto riguarda le dichiarazioni-domande presentate per le unita'
locali nelle quali l'attivita' esercitata rientra tra quelle elencate
nell'allegato 6 - Parte II -, e che pertanto devono essere notificate
alla  Commissione  europea,  il  Ministero  provvede ed effettuare la
prenotazione con riserva. Tale riserva verra' sciolta solo a  seguito
delle  determinazioni favorevoli che saranno adottate in merito dalla
Commissione medesima.
Possono essere presentate piu' dichiarazioni-domande  per  la  stessa
unita'   locale   purche'   per  investimenti  diversi.  Tuttavia  il
Ministero,  per   ciascuna   unita',   verifica   l'ammontare   delle
agevolazioni  prenotate  nei  18 mesi precedenti la data di arrivo di
ogni dichiarazione-domanda e limita a  lire  20  miliardi  il  totale
delle prenotazioni in tale arco temporale.
In  caso  di divergenza tra gli importi relativi ai macchinari e agli
impianti  indicati  nella  dichiarazione-domanda  di  prenotazione  e
quelli  risultanti  dagli allegati alla medesima, verra' considerato,
ai fini della determinazione dell'ammontare  dei  costi  agevolabili,
quello minore.
Sono   motivi   di  esclusione  immediata  dalla  prenotazione  delle
agevolazioni:
a)  la  compilazione  della  dichiarazione-domanda  su   modulo   non
   originale;
b) la mancata, erronea o parziale compilazione del modulo in tutte le
   sue parti;
c)  eventuali  modificazioni  apportate  al  testo  prestampato delle
   dichiarazioni contenute nel modulo;
d) la mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima;
e) l'apposizione sulla dichiarazione-domanda di data  antecedente  di
   oltre 15 giorni quella di spedizione o di consegna della stessa;
f)   la  mancanza  o  l'incompletezza  della  documentazione  per  la
   certificazione "antimafia".
Non e' consentito alcun tipo di integrazione e/o completamento, della
dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, successivi  alla
presentazione.  In  caso di reiezione, e' consentita la presentazione
di una nuova  dichiarazione-domanda  per  la  quale,  sulla  base  di
richiesta  formale  dell'impresa,  puo'  essere utilizzata, se ancora
valida, la documentazione  per  la  "certificazione  antimafia"  gia'
presentata con la precedente dichiarazione-domanda.
5.  Modalita' e procedure per la fruizione delle agevolazioni
Entro  il  termine  perentorio  di 18 mesi dalla data di arrivo della
dichiarazione-domanda di prenotazione, gli investimenti devono essere
totalmente realizzati. Pertanto, i macchinari e gli impianti proposti
per l'agevolazione devono essere interamente consegnati, fatturati  e
pagati  entro  tale  termine, ai sensi di quanto stabilito al punto 3
della delibera CIPE 8 agosto 1995 (ad  esempio:  data  di  arrivo  10
giugno  1996,  data  ultima per il completamento degli investimenti 9
dicembre  1997).  Sono,  quindi,  esclusi  dalle  agevolazioni   quei
macchinari  ed  impianti  per  i  quali,  una o piu' delle tre citate
condizioni risultino non soddisfatte o soddisfatte solo  parzialmente
al termine dei predetti 18 mesi.
Occorre,  tuttavia,  tenere  presente  che,  per  quanto  concerne il
pagamento:
a) nel caso di beni  acquisiti  mediante  locazione  finanziaria,  e'
sufficiente  che  l'ammontare  dei  canoni pagati nei 18 mesi sia non
inferiore:
* all'agevolazione effettivamente spettante;
* al 15 per cento  del  costo  dei  beni,  risultante  dalle  fatture
quietanzate, intestate alle societa' di locazione finanziaria.
Ai  fini  di  detto calcolo puo' essere assunto il valore complessivo
del canone, al netto dell'IVA.
b) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste  dalla  legge  28
novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), e' sufficiente che:
*   siano  stati  emessi  effetti,  sottoscritti  dall'acquirente,  a
copertura totale delle forniture;
* la banca abbia integralmente pagato il fornitore.
La dichiarazione-domanda per la fruizione deve  essere  inoltrata  al
Ministero,  secondo  le  medesime  modalita'  indicate al punto 4 del
paragrafo precedente, non  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  recante le norme
attuative sulla  regolazione  contabile  per  i  concessionari  della
riscossione,   previsto   dall'art.  1,  comma  2,  del  d.l.  244/95
convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, non  anteriormente  alla
comunicazione  di  avvenuta prenotazione delle risorse da parte dello
stesso Ministero e, comunque, entro il termine di 20 mesi dalla  data
di arrivo della dichiarazione-domanda di prenotazione.
Qualora  dall'arrivo della dichiarazione-domanda di prenotazione alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento  trascorrano  piu'
di  18  mesi,  la  dichiarazione-domanda  di  fruizione dovra' essere
inoltrata entro il termine perentorio di 2 mesi da quest'ultima data.
La   dichiarazione-domanda   di   fruizione   deve   essere   redatta
sull'apposito  modulo  predisposto per la lettura ottica ed inoltrato
nell'apposita busta, che consentira'  agli  Uffici  ministeriali  una
immediata individuazione di tale tipologia di istanze.
Lo  schema  del  modulo  e  le  avvertenze  per  la compilazione sono
riportati nell'allegato 2.
IL modulo obbligatorio  e  l'utilizzo  di  documento  diverso  o  non
originale  comportera'  la  reiezione della dichiarazione-domanda. Le
buste ed i moduli, con le avvertenze per  la  compilazione,  potranno
essere  richiesti  ai  medesimi  soggetti  elencati  al  punto  1 del
paragrafo precedente.
Alla dichiarazione-domanda deve  essere  allegata  la  documentazione
precisata nell'allegato 7, in originale e una fotocopia.
In  caso  di  documentazione  totalmente  o parzialmente mancante, il
Ministero chiedera' le necessarie integrazioni, assegnando 60  giorni
per  il  completamento.  Qualora, trascorso tale periodo di tempo, la
documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, la domanda
sara' considerata decaduta e le relative risorse saranno svincolate e
rese nuovamente disponibili.
Il Ministero verificata la regolarita' formale  e  la  compatibilita'
della   dichiarazione-domanda  di  fruizione  con  quanto  dichiarato
all'atto  della   prenotazione,   controllata   la   presenza   della
documentazione   prevista   e,   tenuto  conto  della  certificazione
"antimafia", liquida l'agevolazione  con  proprio  provvedimento,  in
unica  soluzione  nel  limite  delle risorse prenotate; sono pertanto
esclusi acconti e anticipi. Eventuali variazioni in aumento del costo
complessivo dei beni per i quali e'  stata  prenotata  l'agevolazione
sono  considerate  prive di efficacia ai fini della liquidazione, che
verra' comunque  commisurata  al  costo  effettivo  dell'investimento
qualora variato in diminuzione.
La    conseguente    comunicazione    di   liquidazione   all'impresa
beneficiaria,  oltre  a  recare  i  dati  identificati   dell'impresa
medesima,  dell'investimento  e  dell'agevolazione  liquidata,  sara'
corredata di un modulo in duplice esemplare per la  registrazione,  a
cura  del  concessionario  del  servizio  di riscossione dei tributi,
dell'importo dell'agevolazione fruita.
L'impresa, quindi,  utilizzera'  la  suddetta  comunicazione  per  il
pagamento,  presso il concessionario competente per territorio, delle
imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle
dovute in qualita' di sostituto d'imposta.
L'agevolazione  puo'  essere  fruita  in  una  o  piu'  soluzioni,  a
decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  ricezione della
citata comunicazione.
Nel caso in  cui  nell'unita'  locale  per  la  quale  viene  chiesta
l'agevolazione,  sia  esercitata  un'attivita'  compresa  tra  quelle
elencate nell'allegato 6 - Parte II, per le quali occorre  notificare
l'iniziativa    alla    Commissione    europea,    la    liquidazione
dell'agevolazione   e'   subordinata   alle   determinazioni    della
Commissione medesima.
Gli  investimenti  oggetto  della  domanda di fruizione devono essere
quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o  essere
funzionalmente  equivalenti  agli  stessi.  Tale  equivalenza  dovra'
essere attestata da apposita perizia giurata  asseverata,  rilasciata
da  ingegnere  o perito industriale iscritto ad albo professionale ed
estraneo all'azienda.
Su ogni fattura riguardante beni per  i  quali  e'  stata  chiesta  e
ottenuta   l'agevolazione,   deve   essere   apposta,  con  scrittura
indelebile, anche mediante  l'utilizzo  di  un  apposito  timbro,  la
dicitura: "bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste
dall'art.  1  del d.l. 244/95 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n.
341". Ogni fattura che, a seguito di  controlli  e  verifiche,  venga
trovata  sprovvista  di tale dicitura, non sara' considerata valida e
determinera' la revoca della corrispondente agevolazione.
6.  Controlli, revoche e sanzioni
Successivamente alla liquidazione  dell'agevolazione,  il  Ministero,
con  i propri organi centrali o periferici o per il tramite di enti o
organismi, sulla base di apposite convenzioni, provvede al  controllo
dei  requisiti e degli investimenti dichiarati dai beneficiari, anche
mediante  visite  ispettive  presso le imprese interessate. Qualora i
suddetti  controlli   evidenzino   l'insussistenza   di   condizioni,
requisiti e investimenti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il
Ministero  revoca  le  agevolazioni  medesime,  che  dovranno  essere
restituite  dall'impresa,   nella   misura   effettivamente   fruita,
maggiorate  di  un  interesse  pari  al  tasso  di riferimento per il
settore industria vigente alla data del decreto di  liquidazione,  ai
sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE 8 agosto 1995, paragrafo
7.
In  presenza  di  dichiarazioni  non rispondenti al vero, che abbiano
determinato una liquidazione di benefici non spettanti, il Ministero,
ferme restando le responsabilita' penali connesse alle  dichiarazioni
medesime,  applica,  inoltre,  una  sanzione  amministrativa  pari al
doppio dell'agevolazione liquidata fino a lire 5 miliadi,  al  triplo
da  oltre  5  miliardi  fino  a 10 miliardi e al quadruplo oltre i 10
miliardi di lire.
                                                    Il Ministro: CLO'