IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Ritenuto opportuno dare la  massima  diffusione  agli  importi  dei
limiti  di  reddito  vigenti nell'anno 1996 stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi
civili, ciechi  civili,  sordomuti,  sia  per  la  concessione  della
pensione  di reversibilita' a favore delle categorie di cui al quarto
comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  subordinata
anch'essa  al  possesso di redditi non superiori al limite prescritto
per la concessione delle pensioni  ai  mutilati  ed  invalidi  civili
totali;
  Ritenuto,  altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari
gli importi delle pensioni, degli assegni, delle  indennita'  erogati
dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;
  Visti  gli  importi  dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'art.  14-septies  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 643,  rivalutabili  annualmente  sulla  base  degli
indici  delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  che  prevede
che,  ai  fini  della  concessione dell'assegno mensile agli invalidi
civili  parziali  dovra'  farsi  riferimento  al  limite  di  reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
  Visti  gli  articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
in base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento,  di
comunicazione  nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le
modalita' previste dal comma 2 dell'art.  1  della  legge  6  ottobre
1986, n. 656;
  Visto  l'art.  1  della  legge  11  ottobre  1990,  n.  289, che ha
istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennita'  mensile
di frequenza;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che, all'art.  1,  dispone  che  con  decorrenza  dal  1  marzo  1991
l'indennita'  di  accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti
e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 6
ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2  della  citata legge n. 429/1991 che stabilisce il
diritto delle  persone  affette  da  piu'  minorazioni  di  percepire
un'indennita'   cumulativa   pari   alla   somma   delle   indennita'
attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della  legge  21  novembre
1988, n. 508;
  Vista   la  nota  n.  12.8/40238/Q  18-199  del  18  novembre  1995
dell'Istituto   nazionale   della    previdenza    sociale    recante
l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1996;
  Vista  la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla
quale si rileva che la variazione percentuale registrata negli indici
mensili  del  costo  della  vita,  calcolati  per  la  determinazione
dell'indennita'  di contingenza nel settore dell'industria, e' pari a
5,38  e  che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni
minime contrattuali degli operai dell'industria e' risultata  pari  a
2,50;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  datato  20  novembre
1995  che,  all'art.  1,  determina  la percentuale di variazione per
l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per  l'anno  1996
in   misura   pari  a  5,2  dal  1  gennaio  1996,  salvo  conguaglio
all'accertamento dei  valori  definitivi  relativamente  ai  mesi  di
novembre e dicembre 1995;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1996  i limiti di reddito per fruire delle provvidenze
economiche previste dalla legge in favore dei  minorati  civili  sono
determinate come segue:
   L.  21.103.645  annue per avere diritto alla pensione spettante ai
ciechi civili assoluti, ai ciechi civili  parziali,  ai  mutilati  ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
   L. 4.882.150 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante
ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di
frequenza spettante ai minori invalidi civili;
   L. 10.145.980 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante
ai ciechi civili decimisti.