IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti del 19 dicembre 1995 che hanno disposto  per
il  29  dicembre  1995  l'emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro a
novantuno,  centottantadue  e  trecentosessantasette   giorni   senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 dicembre 1995;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  29  dicembre  1995  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 dicembre  1995
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,50 per i B.O.T. a
novantuno giorni, a L. 95,14 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a
L. 90,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario  1996,  ammonta  a  L.  349.532.640.000  per  i  buoni  a
novantuno giorni con scadenza 29 marzo 1996; a L. 631.841.762.500 per
i titoli a centottantadue giorni con scadenza 28 giugno 1996; e a  L.
1.418.746.227.500  per  i  titoli  a trecentosessantasette giorni con
scadenza 30 dicembre 1996.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,17  per  i
B.O.T.  a  novantuno giorni, a L. 94,48 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 89,35 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 gennaio 1996
                                        Il direttore generale: DRAGHI