IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.
145,  recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale (AAAVTAG);
  Visto  il  decreto-legge  28  giugno  1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
trasformazione  della  predetta Azienda, al fine di poterla dotare di
strumenti  gestionali  tali da garantire il costante adeguamento agli
standards di sicurezza nell'esercizio dell'attivita' di controllo del
traffico aereo;
  Considerato  che  la  trasformazione  in  societa'  per  azioni  e'
ritenuta  la piu' adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati
e  che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la
formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la
necessaria  gradualita'  nell'adeguamento  delle procedure operative,
tecniche ed amministrative;
  Considerata, altresi', la natura strategica dell'attivita' posta in
essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto  con  i Ministri delle finanze e, ad interim, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza
               al volo per il traffico aereo generale
  1.  L'Azienda  autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale   (AAAVTAG)  e'  trasformata  in  ente  pubblico  economico,
denominato  Ente  nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere
dal 1 gennaio 1996.
  2.  L'Ente  nazionale  di assistenza al volo, di seguito denominato
Ente, e' trasformato in societa' per azioni il 1 gennaio 1999, con le
modalita'  indicate  dall'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 28
giugno  1995,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto  1995,  n.  351.  Entro  la  predetta data sara' verificato il
conseguimento  degli  obiettivi  definiti  a  tal fine in un apposito
piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di
febbraio  1996.  Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto con il Ministro del tesoro, i quali
effettuano anche la predetta verifica.
  3.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione esercita la
vigilanza  sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui
al comma 2.