IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 5 maggio 1976, n.  324:  recante:  "Nuove  norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 10, commi 9 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1995,  n.  251,  convertito,  con
modifiche, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
  Visto il decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457;
  Vista  la  nota  n.  05481  del  13  ottobre  1995, con la quale il
Ministro dei trasporti e della navigazione formula, sulla base  delle
indicazioni  pervenute  dai  gestori  degli aeroporti, la proposta di
utilizzo dei maggiori introiti conseguenti all'aumento dei diritti di
imbarco per il 1994 disposto dall'art. 10, comma 9,  della  legge  n.
537/1993;
  Preso  atto  in  particolare che, secondo il citato Ministero ed in
considerazione   della   transitorieta'   della   situazione,    tale
destinazione  deve  essere  effettuata - per quanto possibile - sulla
base di programmi contingenti ed in linea di massima  calibrati  alle
disponibilita' come sopra maturate;
  Rilevato  che  i  provvedimenti legislativi richiamati delineano un
nuovo modello di gestione degli  aeroporti,  che  entrera'  a  regime
entro  il 30 giugno 1996, ed in particolare prevedono la costituzione
di societa' di capitali alle quali l'affidamento in concessione della
gestione  sia  effettuato  sulla  base  di   programmi   d'intervento
corredati dai relativi piani economico-finanziari ed approvati con la
specifica  procedura dal citato decreto-legge n. 251/1995, convertito
dalla legge n. 351/1995;
  Rilevato altresi' che i maggiori introiti per diritti  aeroportuali
realizzati   successivamente   al   1994,   a   seguito  dell'aumento
generalizzato  disposto  dall'art.  1  del  decreto-legge  da  ultimo
menzionato  e prorogato dal decreto-legge n. 457/1995, possono essere
utilizzati anche per finalita'  ulteriori  rispetto  alle  previsioni
dell'art. 10 della legge n. 537/1993;
  Ritenuto   quindi   di   condividere  l'impostazione  di  principio
prospettata  dal  Ministero  dei  trasporti  e   della   navigazione,
prevedendone  l'applicazione in modo uniforme a tutti gli aeroporti e
tenendo pero' conto anche dell'opportunita', qualora  non  sia  stato
possibile   individuare   interventi   funzionalmente   autonomi,  di
consentire l'avvio di programmi piu' vasti, per i quali il gestore si
sia gia' assunto o si assuma l'onere del maggior costo e che siano di
entita' tale da non incidere  comunque  sull'attuazione  della  nuova
sistematica sopra delineata;
  Ritenuto  altresi'  di  condividere  le  considerazioni  del citato
Ministero in ordine  all'improponibilita'  della  finalizzazione  dei
maggiori  introiti  per  diritti  di  imbarco  maturati  nel  1994 ad
interventi gia' completamente realizzati o al generico  finanziamento
di piani in precedenza approvati;
  Considerato  che  gli  interventi  infrastrutturali  proposti  sono
compatibili con le piu' generali previsioni del piano di investimenti
negli aeroporti italiani, approvato, quale atto programmatico-quadro,
da questo Comitato con delibera  30  maggio  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1991;
  Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              Delibera:
  1.  Ai  sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, vengono approvati i programmi di cui alla  tabella  allegata,
che  forma  parte  integrante  della  presente  delibera: ai suddetti
programmi vengono  destinati  i  maggiori  introiti  dei  diritti  di
imbarco  realizzati  nel  1994  dai  gestori  a  seguito dell'aumento
disposto dal comma 9 della norma richiamata  ed  il  cui  importo  e'
indicato nella colonna seconda della tabella stessa.
  2.  L'approvazione  dei  programmi di cui al punto precedente resta
subordinata al rilascio, se gia' non avvenuto, di  dichiarazione,  da
parte  del  gestore,  di assunzione, a proprio carico, della maggiore
spesa necessaria per la realizzazione  delle  opere  previste,  ferma
restando   la   facolta'   del   gestore   medesimo  di  proporre  la
destinazione, alle stesse opere, dei  maggiori  ricavi  maturati  nel
1995  a  seguito  dell'aumento  della misura dei diritti aeroportuali
ricordato in premessa: qualora le eventuali indicazioni  avanzate  in
tal  senso  vengano  recepite  dal  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione in  sede  di  formulazione  della  proposta  generale  di
finalizzazione  dei maggiori diritti aeroportuali riscossi nel 1995 e
vengano approvate  da  questo  Comitato,  l'importo  relativo  verra'
imputato  dal  gestore  in detrazione del maggior costo rimasto a suo
carico.
  3. L'approvazione  degli  interventi  relativi  agli  aeroporti  di
Genova,   Napoli,   Palermo  e  Trieste  resta  altresi'  subordinata
all'approvazione  del  relativo  progetto  esecutivo  da  parte   del
competente servizio del Ministero dei trasporti e della navigazione.
  4. Agli enti gestori degli aeroporti di Pisa, Torino e Verona viene
assegnato  un  termine  di  trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente delibera per la predisposizione di un nuovo programma,
che risulti in linea con le indicazioni del Ministero dei trasporti e
della navigazione:  le  relative  proposte  verranno  sottoposte  dal
suddetto  Ministero  a  questo  Comitato  unitamente alla proposta di
finalizzazione dei maggiori ricavi realizzati nel 1995 in conseguenza
del citato aumento dei diritti aeroportuali.
  5. In sede di formulazione della suddetta proposta il Ministero dei
trasporti e della navigazione formulera'  altresi'  proposte  per  la
destinazione dei maggiori importi riscossi nel 1994 dai gestori degli
aeroporti di Roma e Treviso per diritti di imbarco e non assegnati ai
programmi approvati con la presente delibera.
  6.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  vigilera'
sull'attuazione della presente delibera, in  particolare  verificando
che  per  le  opere  come  sopra finanziate e per la residua parte di
costo che viene accollata al gestore non si verifichino  duplicazioni
rispetto  agli  oneri  gia'  posti  a  carico  di  risorse  statali o
comunitarie. Il Ministro dei trasporti e della navigazione  riferira'
a  questo  Comitato sullo stato di attuazione dei programmi approvati
con  la  presente  delibera  al  30  giugno  1996,   in   particolare
comunicando  eventuali disponibilita' che si siano realizzate in fase
esecutiva.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'11 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9