IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324: recante: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 10, commi 9 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351; Visto il decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457; Vista la nota n. 05481 del 13 ottobre 1995, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione formula, sulla base delle indicazioni pervenute dai gestori degli aeroporti, la proposta di utilizzo dei maggiori introiti conseguenti all'aumento dei diritti di imbarco per il 1994 disposto dall'art. 10, comma 9, della legge n. 537/1993; Preso atto in particolare che, secondo il citato Ministero ed in considerazione della transitorieta' della situazione, tale destinazione deve essere effettuata - per quanto possibile - sulla base di programmi contingenti ed in linea di massima calibrati alle disponibilita' come sopra maturate; Rilevato che i provvedimenti legislativi richiamati delineano un nuovo modello di gestione degli aeroporti, che entrera' a regime entro il 30 giugno 1996, ed in particolare prevedono la costituzione di societa' di capitali alle quali l'affidamento in concessione della gestione sia effettuato sulla base di programmi d'intervento corredati dai relativi piani economico-finanziari ed approvati con la specifica procedura dal citato decreto-legge n. 251/1995, convertito dalla legge n. 351/1995; Rilevato altresi' che i maggiori introiti per diritti aeroportuali realizzati successivamente al 1994, a seguito dell'aumento generalizzato disposto dall'art. 1 del decreto-legge da ultimo menzionato e prorogato dal decreto-legge n. 457/1995, possono essere utilizzati anche per finalita' ulteriori rispetto alle previsioni dell'art. 10 della legge n. 537/1993; Ritenuto quindi di condividere l'impostazione di principio prospettata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, prevedendone l'applicazione in modo uniforme a tutti gli aeroporti e tenendo pero' conto anche dell'opportunita', qualora non sia stato possibile individuare interventi funzionalmente autonomi, di consentire l'avvio di programmi piu' vasti, per i quali il gestore si sia gia' assunto o si assuma l'onere del maggior costo e che siano di entita' tale da non incidere comunque sull'attuazione della nuova sistematica sopra delineata; Ritenuto altresi' di condividere le considerazioni del citato Ministero in ordine all'improponibilita' della finalizzazione dei maggiori introiti per diritti di imbarco maturati nel 1994 ad interventi gia' completamente realizzati o al generico finanziamento di piani in precedenza approvati; Considerato che gli interventi infrastrutturali proposti sono compatibili con le piu' generali previsioni del piano di investimenti negli aeroporti italiani, approvato, quale atto programmatico-quadro, da questo Comitato con delibera 30 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1991; Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione; Delibera: 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vengono approvati i programmi di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera: ai suddetti programmi vengono destinati i maggiori introiti dei diritti di imbarco realizzati nel 1994 dai gestori a seguito dell'aumento disposto dal comma 9 della norma richiamata ed il cui importo e' indicato nella colonna seconda della tabella stessa. 2. L'approvazione dei programmi di cui al punto precedente resta subordinata al rilascio, se gia' non avvenuto, di dichiarazione, da parte del gestore, di assunzione, a proprio carico, della maggiore spesa necessaria per la realizzazione delle opere previste, ferma restando la facolta' del gestore medesimo di proporre la destinazione, alle stesse opere, dei maggiori ricavi maturati nel 1995 a seguito dell'aumento della misura dei diritti aeroportuali ricordato in premessa: qualora le eventuali indicazioni avanzate in tal senso vengano recepite dal Ministero dei trasporti e della navigazione in sede di formulazione della proposta generale di finalizzazione dei maggiori diritti aeroportuali riscossi nel 1995 e vengano approvate da questo Comitato, l'importo relativo verra' imputato dal gestore in detrazione del maggior costo rimasto a suo carico. 3. L'approvazione degli interventi relativi agli aeroporti di Genova, Napoli, Palermo e Trieste resta altresi' subordinata all'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente servizio del Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. Agli enti gestori degli aeroporti di Pisa, Torino e Verona viene assegnato un termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera per la predisposizione di un nuovo programma, che risulti in linea con le indicazioni del Ministero dei trasporti e della navigazione: le relative proposte verranno sottoposte dal suddetto Ministero a questo Comitato unitamente alla proposta di finalizzazione dei maggiori ricavi realizzati nel 1995 in conseguenza del citato aumento dei diritti aeroportuali. 5. In sede di formulazione della suddetta proposta il Ministero dei trasporti e della navigazione formulera' altresi' proposte per la destinazione dei maggiori importi riscossi nel 1994 dai gestori degli aeroporti di Roma e Treviso per diritti di imbarco e non assegnati ai programmi approvati con la presente delibera. 6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilera' sull'attuazione della presente delibera, in particolare verificando che per le opere come sopra finanziate e per la residua parte di costo che viene accollata al gestore non si verifichino duplicazioni rispetto agli oneri gia' posti a carico di risorse statali o comunitarie. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferira' a questo Comitato sullo stato di attuazione dei programmi approvati con la presente delibera al 30 giugno 1996, in particolare comunicando eventuali disponibilita' che si siano realizzate in fase esecutiva. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti l'11 gennaio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9