IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1989 che autorizza l'istituto di urologia del complesso clinico ospedaliero dell'unita' sanitaria locale n. 21 di Padova, ora azienda ospedaliera di Padova, al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 24 giugno 1995 intesa a richiedere l'autorizzazione a trasferire le operazioni di trapianto di rene da vivente dalle sale operatorie, gia' autorizzate con il sopracitato decreto, alle nuove sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 6 dicembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera di Padova e' autorizzata a trasferire le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, gia' autorizzate con decreto ministeriale del 7 novembre 1989, dalle sale operatorie dell'istituto di urologia alle sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia.