IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto il proprio decreto in data  18  ottobre  1989  che  autorizza
l'istituto  di urologia del complesso clinico ospedaliero dell'unita'
sanitaria locale n. 21 di Padova, ora azienda ospedaliera di  Padova,
al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera di Padova in data 24  giugno  1995  intesa  a  richiedere
l'autorizzazione  a  trasferire le operazioni di trapianto di rene da
vivente dalle sale operatorie, gia' autorizzate  con  il  sopracitato
decreto,  alle  nuove sale operatorie della chirurgia pediatrica site
al piano terreno della divisione di ostetricia;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 6 dicembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.  694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  di  Padova  e'  autorizzata a trasferire le
operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, gia' autorizzate
con decreto ministeriale del 7 novembre 1989, dalle  sale  operatorie
dell'istituto  di  urologia  alle  sale  operatorie  della  chirurgia
pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia.