LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  dell'art. 6, comma 4, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato  con  propria  delibera  n.
6237 del 3 giugno 1992;
  Visto  in particolare l'art. 6 del citato regolamento di attuazione
dell'art. 6, comma 4, della legge 18  febbraio  1992,  n.  149,  come
modificato con propria delibera n. 9570 del 6 novembre 1995;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire  la stabilizzazione dei
corsi dei titoli oggetto di offerta pubblica di vendita  nel  periodo
susseguente all'offerta stessa;
  Ritenuto  opportuno,  a tal fine, eliminare in parte le limitazioni
previste in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  del  citato
regolamento in ordine all'effettuazione di operazioni di acquisto dei
titoli oggetto dell'offerta;
  Ritenuto  opportuno  eliminare soltanto le limitazioni previste per
il periodo susseguente l'offerta e riguardanti i  quantitativi  delle
operazioni   di  acquisto  di  titoli  oggetto  dell'offerta  stessa,
lasciando invece inalterati le condizioni e i limiti  riguardanti  il
prezzo di tali operazioni di acquisto effettuate in detto periodo;
                              Delibera:
  Il  regolamento  di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18
febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6237  del  3  giugno
1992,  come  modificato  con delibera n. 9570 del 6 novembre 1995, e'
modificato come segue:
  1. L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 6 (Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di
compravendita nel periodo susseguente l'offerta). -  1.  Nel  periodo
susseguente  l'offerta,  la  societa'  incaricata puo' effettuare per
conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto
di titoli oggetto dell'offerta a condizione che tali operazioni siano
effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale
a dire il prezzo unitario di ogni singolo acquisto  non  puo'  essere
superiore  all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel
mercato regolamentato in cui esso e' negoziato.
  2. Nel primo giorno  di  quotazione  il  prezzo  unitario  di  ogni
singolo acquisto non puo' essere superiore al prezzo di offerta.
  3.  Nel  periodo susseguente l'offerta, la societa' incaricata puo'
effettuare per conto  dei  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta per quantitativi
non  superiori ai quantitativi precedentemente acquistati a norma del
comma 1; tali operazioni devono essere effettuate  in  controtendenza
rispetto all'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di
ogni  singola  vendita non puo' essere inferiore all'ultimo prezzo di
riferimento del titolo registrato nel mercato  regolamentato  in  cui
esso e' negoziato.
  4.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 3, la societa' incaricata
tiene conto del prezzo registrato nel mercato prevalente.".
  2.  La  presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica.
   Roma, 15 gennaio 1996
                                            p. Il presidente: BESSONE