LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149; Visto il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con propria delibera n. 6237 del 3 giugno 1992; Visto in particolare l'art. 6 del citato regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come modificato con propria delibera n. 9570 del 6 novembre 1995; Considerata l'opportunita' di consentire la stabilizzazione dei corsi dei titoli oggetto di offerta pubblica di vendita nel periodo susseguente all'offerta stessa; Ritenuto opportuno, a tal fine, eliminare in parte le limitazioni previste in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del citato regolamento in ordine all'effettuazione di operazioni di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta; Ritenuto opportuno eliminare soltanto le limitazioni previste per il periodo susseguente l'offerta e riguardanti i quantitativi delle operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta stessa, lasciando invece inalterati le condizioni e i limiti riguardanti il prezzo di tali operazioni di acquisto effettuate in detto periodo; Delibera: Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6237 del 3 giugno 1992, come modificato con delibera n. 9570 del 6 novembre 1995, e' modificato come segue: 1. L'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di compravendita nel periodo susseguente l'offerta). - 1. Nel periodo susseguente l'offerta, la societa' incaricata puo' effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta a condizione che tali operazioni siano effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non puo' essere superiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso e' negoziato. 2. Nel primo giorno di quotazione il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non puo' essere superiore al prezzo di offerta. 3. Nel periodo susseguente l'offerta, la societa' incaricata puo' effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta per quantitativi non superiori ai quantitativi precedentemente acquistati a norma del comma 1; tali operazioni devono essere effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singola vendita non puo' essere inferiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso e' negoziato. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, la societa' incaricata tiene conto del prezzo registrato nel mercato prevalente.". 2. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 15 gennaio 1996 p. Il presidente: BESSONE