LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, adottato con delibera n. 9483 del 2 ottobre 1995; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche e integrazioni; Considerata l'opportunita' di autorizzare le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto singoli titoli azionari; Ritenuto opportuno rendere immediatamente note al mercato le caratteristiche del menzionato contratto di opzione su singoli titoli azionari; Delibera: Sono autorizzate le negoziazioni in borsa di un contratto di opzione call e di un contratto di opzione put avente ad oggetto singoli titoli azionari quotati sul sistema telematico delle borse valori, di cui al regolamento citato in premessa (di seguito denominato "opzione su singoli titoli" ovvero "contratto ISOa"). Il contratto ISOa ha valore nominale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di titoli azionari sottostanti il contratto medesimo, fissato pari a n. 1000. Il contratto ISOa e' quotato in lire e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio e' pari a 1 lira. Sono negoziabili contratti ISOa aventi scadenze mensili e scadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza mensile piu' vicina e le due scadenze mensili successive, nonche' la scadenza trimestrale piu' vicina e le due scadenze trimestrali successive, per un totale di cinque scadenze negoziate. Per ciascuna scadenza call e put sono quotati almeno cinque prezzi di esercizio, espressi in lire e riferiti ad un singolo titolo azionario, con intervalli pari a: Prezzo di esercizio Intervallo - - Inferiore a 3000 lire . . . . . 100 lire Tra 3001 e 8000 lire . . . . . . 250 lire Tra 8001 e 25000 lire . . . . . 500 lire Oltre 25001 lire . . . . . . . . 1000 lire Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio ove il prezzo di riferimento del titolo azionario sottostante risulti, per le opzioni call, maggiore (minore) del primo prezzo out of (in) the money e, per le opzioni put, maggiore (minore) del primo prezzo in (out of) the money. Il contratto ISOa prevede alla scadenza la consegna dei titoli azionari sottostanti lo stesso contratto. Per ogni mese di scadenza il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdi' del mese solare di scadenza. Nel caso in cui il terzo venerdi' del mese solare di scadenza sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente al terzo venerdi' del mese solare di scadenza. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza e' quotata la nuova scadenza. Il compratore di opzione call e di opzione put su singoli titoli azionari, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, puo' esercitare la relativa facolta' in qualunque giorno compreso tra la prima seduta di negoziazione del contratto ed il giorno di scadenza dell'opzione medesima. L'importo del premio di ciascun contratto ISOa e' dato dal prodotto tra il prezzo di negoziazione ed il numero di titoli azionari sottostanti il contratto stesso. La liquidazione del premio negoziato avviene il primo giorno di borsa aperta successivo alla negoziazione, esclusivamente per contanti. Il venditore di ciascun contratto ISOa e' tenuto a versare alla Cassa di compensazione e garanzia (di seguito Cassa) margini di garanzia iniziali definiti e calcolati secondo le modalita' di cui alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa citate in premessa (di seguito disposizioni) ed al regolamento concernente il funzionamento della Cassa medesima di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni citate. Ai fini del calcolo del margine iniziale la Cassa calcola giornalmente il prezzo di chiusura secondo le modalita' di cui al regolamento di cui sopra concernente il funzionamento della Cassa medesima. Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la Cassa confronta il prezzo di riferimento del titolo azionario sottostante ciascun contratto ISOa rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte, e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza. Il compratore, entro le ore 10 del giorno di scadenza, puo' comunicare alla Cassa, tramite il sistema di contrattazione, la propria volonta' di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la Cassa medesima abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta della Cassa. La liquidazione dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio anticipato o a scadenza dei contratti di opzione avviene, per il tramite della Cassa di compensazione e garanzia, nella liquidazione a contante garantita il quinto giorno successivo a quello di esercizio. A detto fine la Cassa presenta alla Stanza di compensazione i saldi bilaterali relativi ai titoli azionari sottostanti i contratti di opzione esercitati. Con successivo provvedimento sara' stabilita la data di entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera sara' inviata in copia al Consiglio di Borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 15 gennaio 1996 p. Il presidente: BESSONE