IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Sant'Antimo" corredata dal parere espresso dalla regione Toscana;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
riconoscimento   della   denominazione   di    origine    controllata
"Sant'Antimo" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal
Comitato  stesso,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24
agosto 1995;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la
proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di
origine  controllata  di  che  trattasi  riguardante  in  particolare
l'eliminazione   dell'affinamento   di   due   mesi  in  bottiglia  e
l'imbottigliamento in zona determinata;
  Considerato che il citato Comitato, nella riunione del  16  gennaio
1996, ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza sopra citata;
  Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Sant'Antimo" in conformita'
della proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del citato  regolamento  20  aprile  1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che
le denominazioni di origine controllata  vengano  riconosciute  ed  i
relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuta   la   denominazione   di   origine   controllata
"Sant'Antimo"  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.