IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli  istituti  di
patronato  e  di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561;
  Vista la legge 27 marzo 1980,  n.  112,  recante:  "Interpretazione
autentica  delle  norme  concernenti  la  personalita' giuridica e il
finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo dello Stato 29  luglio  1947,  n.
804, nonche' integrazioni allo stesso decreto";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27
marzo 1980,  n.  112,  relativa  agli  Istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale";
  Visti  i  decreti  ministeriali  27 novembre 1986 e 6 marzo 1989 di
scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale ANLA
e IPLAS e di  nomina  del  commissario  liquidatore  per  un  periodo
rispettivamente di mesi 3 e anni 1;
  Visti  i decreti ministeriali con cui, in relazione alle risultanze
della procedura di liquidazione e fino alla chiusura della stessa  si
e'  nuovamente  conferito  o  prorogato  il  mandato  di  commissario
liquidatore degli Istituti in epigrafe;
  Visto il decreto  ministeriale  26  ottobre  1995  che  dispone  lo
scioglimento  dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale IPAS
e la nomina per un periodo di anni uno del commissario liquidatore;
  Visto il parere n. 158 del Consiglio di Stato, sez. II, adunanza 13
marzo  1991,   che   definisce   il   carattere   sanzionatorio   del
potere/dovere del Ministro del lavoro di disporre, ai sensi dell'art.
6,  comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
n. 804/l947, lo scioglimento d'autorita' degli Istituti di  patronato
e  di  assistenza sociale che non siano piu', per qualsiasi motivo in
grado di funzionare o per i  quali  siano  venuti  meno  i  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente  e  di  nominare  un  commissario
liquidatore;
  Vista,  altresi',  la  pronuncia   del   tribunale   amministrativo
regionale  del  Lazio  n. 766 in data 29 aprile 1988 e 2105 in data 7
giugno 1989 e della pretura di Roma n. 9351 in data 17  luglio  1992,
con  cui  la  magistratura  di merito ha confermato nella fattispecie
l'applicabilita' per la liquidazione del patrimonio degli articoli 11
e seguenti  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  civile,
nonche'  degli  articoli  201 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio
decreto n. 267 del 16 marzo 1942 in materia  di  liquidazione  coatta
amministrativa;
  Vista, altresi', l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale
del  Lazio, sezione III n. 2105 del 7 giugno 1989 che, confermando il
suddetto orientamento, limita i compiti del commissario ad  acta  per
l'esecuzione  del  giudicato amministrativo alle sole quantificazioni
dei  crediti  spettanti  ed  alla  notificazione  degli   stessi   al
commissario  liquidatore  per la loro soddisfazione nell'ambito delle
procedure e degli adempimenti di cui  agli  articoli  14  e  seguenti
delle disposizioni di attuazione del codice civile;
  Considerato  il  carattere  meramente sollecitatorio del termine di
durata della nomina del commissario liquidatore e l'apposizione dello
stesso per la periodica verifica dello stato della liquidazione;
  Ritenuto di dover procedere  all'integrazione  del  citato  decreto
ministeriale 26 ottobre 1995 come di seguito;
                              Decreta:
  Il  decreto ministeriale 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, e'
integrato dai seguenti ulteriori tre articoli:
                              "Art. 3.
  Alla  procedura  di  liquidazione  si  applicano,  per  quanto  non
diversamente  disposto,  le  norme  in materia di liquidazione coatta
amministrativa.
                               Art. 4.
  Ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  e  con  effetto
dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono nominati,
per la durata di un anno dalla data stessa, membri  del  comitato  di
sorveglianza  della  liquidazione i signori dott. Carmelo Barbagallo,
con funzioni di presidente del  comitato,  dott.ssa  Anna  La  Rocca,
dott. Giovanni Timpanaro.
                               Art. 5.
  Ai suddetti membri, per la durata dell'incarico, spetta il compenso
forfettario  annuo  lordo di L. 1.800.000 e un gettone di presenza di
L. 180.000, piu' il rimborso delle spese sostenute da liquidarsi  con
gli stessi criteri vigenti per i commissari liquidatori.
  Il   presidente  del  comitato  di  sorveglianza  ha  diritto  alla
maggiorazione di un quinto  del  compenso  annuo  e  del  gettone  di
presenza".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 gennaio 1996
                                                    Il Ministro: TREU