IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  l'attivita'  degli  istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono
inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e
di  assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie
di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale";
    b)  all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo
le  parole:  "province  autonome"  sono  inserite  le seguenti: "e la
regione interessata";
    c)  all'articolo  2,  comma  3,  dopo  le  parole: "scientifica e
tecnologica" sono inserite le seguenti: "e il Ministro del tesoro";
    d)  all'articolo  2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: "i
criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ",
a  tempo  indeterminato,  ma  soggetto  a  verifica  periodica  della
sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da
parte  del  Ministero  della  sanita'";  alla  lettera f), le parole:
"della  attivita'  di  ricerca  e  di  sperimentazione  clinica" sono
sostituite con le seguenti: "dell'attivita' di ricerca sperimentale e
di  ricerca  clinica";  dopo  la  lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis)  i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di
intesa tra gli istituti e le universita' per regolamentare i rapporti
di  ricerca,  didattici  e  di  assistenza  tra le due istituzioni in
armonia con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni"; alla lettera h), dopo le parole: "procedure per" sono
inserite le seguenti: "il coordinamento e";
    e) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis. Il Ministero della sanita', sentita la regione interessata,
procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento  di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli
istituti  gia'  riconosciuti  dei  necessari  requisiti strutturali e
funzionali, nonche' del rispetto delle finalita' di ricerca, degli
  obiettivi   della   programmazione   sanitaria   e   dei  risultati
    conseguiti";
f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti
dai seguenti:
   "1)  il  consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la
legale  rappresentanza  dell'istituto,  e' composto da: a) un esperto
con  documentata  esperienza  in  materia  di  gestione  di strutture
sanitarie  o  di  ricerca  designato  in  qualita'  di presidente dal
Ministro  della  sanita';  b)  quattro esperti con analoga esperienza
nominati   uno   dal   Ministro   della  sanita',  uno  dal  Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal
presidente  della  regione  ove  ha  sede  legale  l'istituto; c) due
rappresentanti  degli  originari interessi previsti dallo statuto. Il
consiglio  di  amministrazione  e'  nominato con decreto del Ministro
della sanita', sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della
regione  interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono  essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni
dalla  richiesta  di  designazione  gli  enti interessati non abbiano
provveduto,   il  Ministro  della  sanita'  nomina  il  consiglio  di
amministrazione.  Il  Ministro della sanita', puo' comunque procedere
alla   nomina  del  consiglio  di  amministrazione  ove  siano  stati
designati  almeno  quattro  dei  sette  componenti.  Il  consiglio di
amministrazione:  a)  adotta  lo  statuto dell'istituto e le relative
modifiche  e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti;
b)  approva  il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il
conto  consuntivo su proposta del direttore generale; c) definisce le
linee programmatiche dell'attivita' dell'istituto in conformita' alle
linee   della  programmazione  nazionale  e  regionale;  d)  verifica
l'andamento    generale    dell'attivita'    dell'istituto    tenendo
periodicamente  informato  il  Ministero della sanita' e la regione o
provincia  autonoma interessata. Il consiglio, convocato e presieduto
dal  presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni
qualvolta  lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno
due   componenti  oppure  il  direttore  generale.  Alle  sedute  del
consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la
validita'  delle sedute e' richiesta la maggioranza dei componenti in
carica.   Per   la  validita'  delle  sedute  e  delle  deliberazioni
concernenti  le materie di cui al quinto periodo, lettere a), b) e c)
del  presente numero, e' richiesta la maggioranza qualificata dei tre
quinti  del  consiglio.  Le  rimanenti modalita' di funzionamento del
consiglio    di   amministrazione   sono   regolate   dallo   statuto
dell'istituto.  Il  consiglio  di amministrazione puo' essere sciolto
con decreto del Ministro della sanita' sentita la regione o provincia
autonoma  interessata,  nel  caso di dimissioni della maggioranza dei
componenti  o  di  ripetute  e  gravi  violazioni  delle disposizioni
normative  o  statutarie.  Con  lo  stesso  decreto viene nominato un
commissario  straordinario  cui sono attribuite funzioni e competenze
del   disciolto   consiglio   di  amministrazione.  Il  consiglio  di
amministrazione  deve  essere  ricostituito  nel termine dei sei mesi
dalla data del decreto di scioglimento;
   2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore
delegato  del  consiglio  di  amministrazione.  Egli  e' nominato dal
Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  il presidente della regione
competente  per  territorio,  nell'ambito  di  una terna proposta dal
consiglio  di  amministrazione,  composta  di  candidati  scelti  tra
soggetti  in  possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari
per  la  nomina  a direttore generale delle unita' sanitarie locali e
delle  aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore
sanitario  ed  il direttore amministrativo. Per il direttore generale
degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni.  Al  direttore  generale spetta altresi' la nomina del
direttore  scientifico  previa  consultazione  del  comitato  tecnico
scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni
agli  istituti,  in  possesso  di  documentate competenze nel settore
scientifico,  indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza
nel  settore  da  lui  stesso  nominata.  Il  rapporto  di lavoro del
direttore  scientifico e' regolato dalle stesse norme previste per il
direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;
   3)  il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanita',
composto  da  cinque  membri,  di  cui uno designato dal Ministro del
tesoro,  fra  i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due
dal  Ministro  della sanita', fra i funzionari del Ministero, uno dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
fra  i  funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede
l'istituto.  Il  collegio  e' presieduto dal componente di nomina del
Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla
regione  debbono  possedere i requisiti di professionalita' richiesti
per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei
revisori   vigila   sull'attivita'   amministrativa  dell'istituto  e
sull'osservanza  delle  leggi,  verifica  la  regolare  tenuta  della
contabilita'   e  la  corrispondenza  del  rendiconto  generale  alle
risultanze   delle   scritture  contabili,  esamina  il  bilancio  di
previsione  e  le  relative  variazioni ed assestamento ed informa il
controllo  sugli  atti  ai  principi contenuti nell'articolo 2403 del
codice  civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa
e   puo'   chiedere  notizie  al  direttore  generale  sull'andamento
dell'istituto.  I  revisori possono, in qualsiasi momento, procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;";
    g) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il  rapporto  di  lavoro del direttore generale e' a tempo
pieno,   regolato   da   contratto   di  diritto  privato  di  durata
quinquennale,  rinnovabile,  e  non  puo' comunque protrarsi oltre il
settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto sono fissati
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni.  Il  trattamento  economico viene
fissato  dal  Ministro della sanita', con proprio decreto, in base ai
criteri  indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.  Ai  membri del consiglio di amministrazione e del collegio
dei  revisori  spetta  un'indennita' lorda pari al 10 per cento degli
emolumenti  del  direttore  generale.  Ai  presidenti di detti organi
compete  una  maggiorazione  pari  al  20  per  cento dell'indennita'
fissata per gli altri componenti.";
    h)  all'articolo  3,  comma  2, alla fine del primo periodo, sono
inserite  le  seguenti parole: "fermo quanto disposto nel comma 1." e
l'ultimo periodo e' abrogato;
    i) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
    l)  all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "in analogia con le disposizioni";
    m) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "  2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto
dall'articolo  18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  nel  quale  devono essere previste specifiche norme relative ai
titoli  specifici  per  la  partecipazione ai concorsi medesimi ed ai
criteri  per  la  loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle
prove  d'esame,  alla  nomina  ed alla composizione delle commissioni
esaminatrici.";
    n) il comma 3 dell'articolo 4 e' abrogato;
   o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:
  "  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', d'intesa con il
Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  ai sensi dell'articolo 17 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro  il  31  gennaio  1996,  e'
disciplinata  la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli
istituti.";
    p)  all'articolo  6  nella  rubrica  le  parole:  "di  base" sono
sostituite dalla seguente: "corrente";
    q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono
inserite le seguenti: ", sia corrente che finalizzata,";
    r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata"
sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";
    s)  all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi"
sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";
    t) all'articolo 6, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.   Fino   all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  2,  comma  3, l'attivita' di ricerca degli istituti, in
coerenza  con  le  finalita'  peculiari  di  ciascun  istituto di cui
all'articolo  1,  commi 3 e 4, e' svolta secondo le indicazioni della
Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:
     a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare
     alla  ricerca  corrente  e  alla  ricerca finalizzata di ciascun
     istituto;
b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della
ricerca  corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli
per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni
e  servizi  relativi  alla  produttivita'  documentata  anche per gli
aspetti  clinici  ed  alla  pubblicazione,  con  apposito  bollettino
unitario,  dei  risultati  della  ricerca  applicabili  nel  Servizio
sanitario nazionale;
     c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata
anche   a   carattere   pluriennale   con   oneri  complessivi  sulla
disponibilita' del relativo esercizio finanziario.";
   u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  "  4.  Restano  ferme  le funzioni del consiglio di amministrazione
dell'istituto   'G.   Gaslini'   di   Genova,  la  cui  composizione,
determinata  ai  sensi  del  vigente  statuto,  e'  integrata  da  un
rappresentante  del Ministero della sanita' in sostituzione di quello
della unita' sanitaria locale competente per territorio.
   6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto
di  riconoscimento  del  carattere  scientifico  di  cui  al comma 1,
adeguano  i  propri  statuti  e regolamenti; decorso tale termine, il
Ministro   della   sanita'   provvede,   previa   diffida,   in   via
sostitutiva.".
  2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto  il  Ministro  della  sanita'
provvede  ad  attivare il procedimento per la nomina del consiglio di
amministrazione  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico.