IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il  personale  del  settore  sanitario, al fine di
garantire   la   piena   efficienza   e   funzionalita'  dei  servizi
dirigenziali  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere, nonche' per
finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
delle  finanze  e,  ad  interim,  del bilancio e della programmazione
economica, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

  1.  Fino  al  completamento sul territorio nazionale dei servizi di
emergenza  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed
alla  definizione  di  nuovi  modelli  organizzativi  della  medicina
generale,  le  unita'  sanitarie  locali e le aziende ospedaliere, in
deroga  a  quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di
guardia  medica,  di  emergenza e territoriali, di cui ai decreti del
Presidente  della  Repubblica  25  gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio
1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge
23  dicembre  1978,  n.  833,  e  i sostituti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarita'
delle  zone  carenti  al  31  dicembre  1994, a cui le regioni devono
provvedere  entro  sessanta  giorni  dalla  medesima data; le regioni
potranno altresi' utilizzare, successivamente alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  altri sostituti resi necessari dalle
carenze  in  particolari  ambiti  territoriali.  Le regioni a statuto
speciale  e  le province autonome che non utilizzano contributi dello
Stato  possono  organizzare  servizi  di  guardia  medica con proprie
norme.
  2.  Per  l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti
quali  diritti  acquisiti  sono  equipollenti  all'attestato  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 256. Ai
medici  che  hanno  superato  il  corso  di  formazione  specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene
riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.