IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
pieno   ed  efficace  funzionamento  dei  commissariati  del  Governo
nell'espletamento  delle  numerose  e delicate incombenze affidate ai
predetti  organi,  nonche'  di  ridurre i contingenti di personale di
altre  amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  I  commi  4,  5,  6  dell'articolo 3 del decreto legislativo 13
febbraio  1993,  n.  40,  come  integrato  dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:
  "  4.  La  commissione  e'  presieduta dal commissario del Governo,
ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla
lettera b) di grado piu' elevato ed e' composta:
    a) da un magistrato della Corte dei conti;
    b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno
con  qualifica  dirigenziale  in  servizio  presso  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  uno  appartenente ai ruoli della dirigenza
dell'amministrazione   civile   del  Ministero  dell'interno  ed  uno
appartenente  ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria
generale  dello  Stato.  A  parita' di grado le funzioni vicarie sono
affidate  al  dirigente  dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
    c)  da  un  esperto,  scelto  in  una terna di nomi designata dal
consiglio  regionale  fra  docenti  universitari  di ruolo in materie
giuridico-amministrative,  avvocati,  anche  dello  Stato, funzionari
statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di
un comune della regione.
   5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma
4  sono  collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza
del  Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa.
Compatibilmente  con  gli impegni connessi con il funzionamento delle
commissioni,  ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo
assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.
   6.  Le  funzioni  vicarie  di  cui all'articolo 13, comma 5, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado
piu' elevato in servizio presso il commissariato del Governo".
  2.  Al  comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993,
n.  479,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Al fine di
garantire  il  regolare  svolgimento  dei  lavori  della  commissione
statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il
personale  in  servizio  presso  il  commissariato  del  Governo  con
qualifica  dirigenziale,  un membro supplente, scelto nelle categorie
di  cui alla lettera b) del comma 4, con il compito di sostituire uno
dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento".
  3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
  4.  All'articolo  13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Il  commissario  del Governo nella regione e' nominato tra i
prefetti  previo  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  e tra i
magistrati  amministrativi,  gli avvocati dello Stato e i consiglieri
del  ruolo  di  cui  alla tabella A allegata alla presente legge, con
qualifica  di  dirigente  generale,  con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".