IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che reca
"Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e
provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale";
Visto il decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella
legge 17 dicembre 1990, n. 383, concernente "lnterpretazione e
modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n.
856, in materia di benefici alle imprese armatoriali";
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale datato 6
novembre 1990, n 372, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre
1990, che detta "Norme applicative degli articoli 11, 12 e 27 della
legge 14 giugno 1989, n. 234 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
18 ottobre 1990, n. 296, in materia di benefici alle imprese
armatoriali";
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente
"Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 febbraio
1991 con il quale si e' proceduto alla determinazione dei criteri e
delle modalita' di concessione del contributo di cui alla richiamata
normativa;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio
19 dicembre 1994, n. 2139, che ha annullato il suddetto decreto
ministeriale nella parte riguardante la determinazione dei criteri di
individuazione di nave altamente specializzata, in quanto
l'amministrazione, limitando la scelta a navi destinate a servizi
speciali ed a navi adibite a trasporti particolari, non ha
considerato che un'alta specializzazione tecnica e' pure
riscontrabile in altri tipi di navi;
Vista la lettera 5 aprile 1995, n. 45120 dell'Avvocatura generale
dello Stato con la quale si riconosce che, anziche' impugnare la
decisione del tribunale amministrativo, e' preferibile adottare un
nuovo provvedimento.
Considerato che i criteri di cui all'art. 2, lettera a) e b), del
decreto impugnato non sono stati di per se' oggetto di censura;
Ritenuto quindi di dover rinnovare il citato art. 2 integrandolo
con un criterio aggiuntivo rispetto a quelli di cui alle lettere a) e
b), idoneo ad individuare, fra gli altri tipi di navi speciali,
quelle altre unita' che per struttura, impianti e attrezzature
possano essere definite come "altamente specializzate";
Ritenuto altresi' che la conferma dei criteri di cui alle lettere a)
e b) consente di mantenere validita' ed efficacia ai decreti di
concessione del maggiore contributo per alta specializzazione gia'
emanati in base ai criteri stessi;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, che
autorizza, tra l'altro, ulteriori limiti di impegno per gli
interventi di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 2 del decreto del Ministro della marina mercantile 15
febbraio 1991, di cui in premessa, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2.
Sono considerate 'altamente specializzate':
a) le navi in possesso di speciali attrezzature per la
movimentazione e la conservazione del carico rispondenti a specifiche
normative (IBC code, BCH code, lGC code, MODU code), appositamente
dettate in relazione al tipo di attivita' da svolgere e pertanto
diverse da quelle generali;
b) le navi in possesso di speciali strutture per lo svolgimento
di particolari lavori in mare o operazioni di ricerca e di speciali
apparecchiature fisse o mobili, ma comunque connesse e/o collegate
con la nave, rispondenti a caratteristiche operative appositamente
studiate in relazione al tipo di attivita' da svolgere;
c) le navi speciali, quali i traghetti RO.RO, le navi
portacontenitori, OBO, polivalenti e a doppio scafo che, per il loro
progetto strutturale e per gli impianti e le attrezzature fisse e/o
mobili di cui sono dotate, possono svolgere attivita' di trasporto di
carichi con flessibilita' nell'utilizzo commerciale e con modalita'
particolarmente efficaci per la sicurezza della navigazione, la
tutela dell'ambiente marino e la economicita' della gestione".