IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la
sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della
normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di
assunzione di personale per gli enti locali che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie, nonche' di dettare norme per
il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche'
delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari
regionali e dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31
dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994
l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste
dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto
riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e
compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del
decreto-legge n. 8 del 1993.
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo
stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si
applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento
economico del personale posto in mobilita', a carico della quota di
fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo
15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il
personale che l'ente stesso intende riammettere in organico
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 25, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della
riammissione stessa.
4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo
spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto
finanziario, posto in mobilita', sono anticipati alla fine di ciascun
anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno,
prima dell'emanazione del provvedimento di mobilita' da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione
e' effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal
legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e,
ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa e' posta a carico della
quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della
certificazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno
ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del
Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.