IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a
sostegno del reddito;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e, ad interim,
del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni per l'attivazione
dei lavori socialmente utili
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili
il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della
tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini
dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la
immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa
autorizzazione del commissario del Governo, a procedure
straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia,
fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta
alla criminalita' organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono,
anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del
progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende
approvato;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale,
dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per
l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai
soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto
medesimo.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 e' sostituito dal
seguente: " 4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito
del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere
richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non
superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'INPS e
per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita'
e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere
corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo
integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva
esecuzione delle prestazioni.".
4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per
l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e'
ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori
di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi
lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti
di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio
1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non
abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un
sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella
misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione
salariale, di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito;
tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella
misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione
professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i
periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al
completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi,
possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che
sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3
non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici
della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili alla data del 1 agosto 1995 il predetto sussidio e'
riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30
settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle
finalita' di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla
data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti
nei cui confronti siano cessati entro il 31 agosto 1995, i
trattamenti di integrazione salariale o di mobilita', ai medesimi
soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento
del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a
decorrere dalla predetta cessazione.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai
lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed
all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al
31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che
non abbiano piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se
avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente
articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza la loro disponibilita', con esclusione dei soggetti che
abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di
anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto
1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire
514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di
previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui dei
capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui
al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso
anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche
nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31
gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda
i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1
febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere
presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito
dell'attivita' ordinaria delle cooperative medesime. I progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa.
Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci,
rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei
dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative
sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile
ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando
almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio
lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti
a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie
per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette
attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente
utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello
regionale in relazione al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei
soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior
bisogno. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse
finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle
regioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai
lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili
approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione
della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al
comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sara'
effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.