IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di collocamento e di lavoro agricolo;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri delle finanze e, ad interim, del bilancio e
della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di collocamento
1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le
assunzioni. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei
lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo
2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del
comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il
nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la
tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a
consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una
dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si
applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi'
tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro. L'omessa o infedele
compilazione del libro matricola, la mancata consegna al lavoratore
della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla
sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al
comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a
lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti
disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al
comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo
necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, viene determinato un modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale
egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima
puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni
e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma
del citato articolo 5.
7. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni
previste dal comma 1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle
effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di
formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' ad
eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da
altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo,
ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di
accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le
assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di
formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella
base di computo della predetta riserva.
8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente
in eta' da lavoro inferiore alla media nazionale, la misura
percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' ridotta al 6 per cento. Alla determinazione delle
predette circoscrizioni, valida anche ai fini dell'applicazione di
altre norme che facciano riferimento al medesimo criterio, si
provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
9. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma
3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella
regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal
momento della violazione.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai
sensi del medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, nonche' di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista
dalla contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in
deroga alla vigente normativa.
11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere
costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai
controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi
precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente
adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalita'. A quest'ultimo personale sono
attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale per il proprio personale, finalizzati allo svolgimento
di mansioni di addetti alla vigilanza o di ispettori, a parita' di
livello di inquadramento. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per il personale interessato, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici
regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonche' le
agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti
pubblici, organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con
gli organismi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), nuovi
servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento
scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda
ed offerta di lavoro, nonche' lo svolgimento dei tirocini di cui
all'articolo 6.
14. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene
secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino
gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle
commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alla loro formazione.
16. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e' elevato a sei.
17. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilita' dei contratti a
termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato
che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da societa'
di servizi o studi professionali per attivita' da svolgere sia sul
territorio nazionale che all'estero.
18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono
dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.
346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un
periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e
l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 608, e' eliminata la commissione regionale per
l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del
1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per quelle
del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di
diritto privato a termine.".
19. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante del reparto appositamente istituito e operante alle
dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire al predetto
personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi
di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, e' aumentata di centodue unita' di cui due
ufficiali, settanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
dieci unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e
brigadiere capo, venti unita' appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri. All'onere derivante dall'incremento valutato in lire
1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede: quanto a lire 1.800 milioni per l'anno
1995 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1113
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e quanto a lire 5.423 milioni a
decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1996 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
20. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca
delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli
ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente
articolo si applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono
abrogati il comma 1, lettera a), dell'articolo 23 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, nonche' il corrispondente precetto contenuto nel
comma 1, lettera a), dell'articolo 29 della medesima legge.