IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare l'attivita' del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico, nonche' di intervenire nella regolamentazione del regime di produzione lattiera; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze, ad interim, del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura 1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2002.