Ai  presidenti  delle giunte delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Alla  Federazione  nazionale ordini
                                  dei medici veterinari
                                  Alla F.O.F.I. - Federazione  ordini
                                  farmacisti italiani
                                  Alla Vetindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'ASSICC  - Associazione italiana
                                  del commercio chimico
                                  All'AISA
                                  Alla  Federchimica   -   Assosalute
                                  Assobiomedica
                                  All'ASSALZOO
                                  All'A.D.F.      -      Associazione
                                  distributori farmaceutici
                                  All'A.I.A. - Associazione  italiana
                                  allevatori
                                  All'AS.CO.FAR.VE.   -  Associazione
                                  nazionale     grossisti     farmaci
                                  veterinari
                                  All'ANADISME     -     Associazione
                                  nazionale   aziende   distributrici
                                  specialita' medicinali
                                  Alla  SCIVAC  -  Societa' culturale
                                  italiana veterinari per animali  da
                                  compagnia
                                  All'A.N.C.I.     -     Associazione
                                  nazionale dei consumatori italiana
                                  All'E.N.P.A.   -   Ente   nazionale
                                  protezione animali
                                  Alla  Lega  nazionale per la difesa
                                  del cane
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al    Ministero    delle    risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  Commissario  del  Governo nella
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Al  Commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                   Al Commissario del  Governo  nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  Commissario  del  Governo nella
                                  regione Sicilia
                                  Al Commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  Commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al       Comando        carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                  Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione
                                  italiana  aziende  municipalizzate,
                                  centrali  del  latte,  annonarie  e
                                  farmaceutiche
                                  Alla Federfarma
 Con  il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 90, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993 e' stata  data  attuazione
alla  direttiva n. 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990, con la
quale sono state stabilite le condizioni di preparazione,  immissione
sul mercato ed utilizzazione di mangimi medicati nella Comunita'.
  Successivamente,  sono state predisposte le norme di attuazione del
predetto decreto legislativo 3  marzo  1993,  n.  90,  riportate  nel
decreto  ministeriale  16  novembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 26  novembre  1993,  e  modificato  dal  decreto
ministeriale  16  aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 27 agosto 1994.
  L'attuale normativa sui mangimi medicati (M.M.) prevede  una  serie
di  nuove  disposizioni  che  sostituiscono quelle gia' emanate con i
decreti ministeriali 4 agosto 1969, 10 giugno 1977 e 30 luglio  1979,
che vengono abrogati.
  Per quanto riguarda le premiscele medicate (PM) nulla e' modificato
rispetto  alle  disposizioni  riportate  nel  decreto  legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Con la presente circolare,  elaborata  d'intesa  con  il  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  si  intende
richiamare l'attenzione degli organi di controllo e  degli  operatori
del   settore   su  alcune  disposizioni  che  rivestono  particolare
importanza dal punto di vista interpretativo  in  considerazione  del
loro carattere innovativo.
                           AUTORIZZAZIONI
  1. Autorizzazioni alla produzione.
  1.1  Produzione  di  mangimi  medicati  e  prodotti intermedi negli
impianti industriali.
  La produzione  dei  M.M.  puo'  essere  effettuata  negli  impianti
industriali   gia'  autorizzati  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e per i quali  gli  interessati  abbiano
provveduto a presentare una nuova domanda al Ministero della sanita',
secondo  quanto  riportato nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16
novembre 1993.
  I titolari di impianti industriali  che  hanno  gia'  provveduto  a
presentare  la  domanda  di  autorizzazione  in  conformita' a quanto
riportato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993,  n.  90,
sono  tenute  a  completarla  con  le  informazioni e con i documenti
richiesti  nel  citato allegato 1 al decreto ministeriale 16 novembre
1993.
  Gli   impianti   industriali   gia'   autorizzati   dal   Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato a produrre a scopo
di  vendita  o  preparare  per  conto  terzi,  o,  comunque,  per  la
distribuzione  per  il consumo mangimi medicati possono continuare la
produzione di tali mangimi e  di  P.I.  purche'  abbiano  ottemperato
all'invio  della  richiesta  d'autorizzazione  entro  i termini sopra
citati ed a condizione che nella domanda sia esplicitamente  prevista
la richiesta d'autorizzazione anche per i P.I.
  Gli  impianti  industriali  che  intendono  preparare  M.M., P.I. e
mangimi complementari medicati (M.C.M.) devono  avvalersi  dell'opera
del  laureato  previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 15 febbraio
1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Le ditte che per programmazione di lavoro producono P.I.  e  M.C.M.
soltanto  in  alcune  giornate  della  settimana,  possono  assolvere
l'obbligo mediante contratti a tempo parziale.
  In tal caso il cedolino previsto al punto  i)  dell'allegato  1  al
decreto  ministeriale  26  novembre  1993  deve essere sostituito con
copia del contratto.
  I titolari degli stabilimenti  autorizzati  alla  fabbricazione  di
mangimi  medicati,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90, per conseguire l'autorizzazione alla
preparazione  di  prodotti  intermedi  devono  presentare   specifica
domanda al Ministero della sanita'.
  In tale domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita',  che  sono  assolte le condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, lettere  da  a)
ad f).
  Relativamente  alle  specifiche  indicazioni richieste dall'art. 3,
comma 3, dello stesso decreto, gli interessati dovranno sottoscrivere
nella domanda l'impegno di comunicare al Ministero della sanita', per
ogni P.I. preparato, le  seguenti  indicazioni:  premiscela  medicata
autorizzata  utilizzata;  concentrazione  di  elemento medicamentoso;
specie animale di destinazione.
  La preparazione dei P.I. puo' iniziare dal  momento  in  cui  viene
presentata la domanda, come previsto all'art. 1, comma 5, del decreto
ministeriale 16 novembre 1993, fermo restando l'obbligo di comunicare
al  Ministero  della  sanita' le specifiche indicazioni per ogni P.I.
preparato.
  Per quanto concerne gli atti procedurali susseguenti  alla  domanda
di  autorizzazione  interministeriale alla produzione, si precisa che
la commissione provinciale di cui all'art. 6 della legge 15  febbraio
1963, n. 281, deve essere attivata dall'assessorato regionale e nelle
province autonome dall'assessorato provinciale competente che avranno
cura, altresi', di notificare il parere della commissione stessa alla
ditta interessata.
  L'ispezione   deve   aver   luogo  entro  i  centocinquanta  giorni
successivi al  ricevimento  della  domanda  completa  degli  allegati
previsti dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.
  Entro  tale  termine  la  commissione  provinciale  invia copia del
verbale oltre che al  Ministero  della  sanita'  anche  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Il   verbale   deve  esprimere  il  parere  favorevole,  il  parere
favorevole condizionato o le motivate osservazioni circa  l'eventuale
mancato rilascio del parere favorevole.
  Gli  impianti  industriali  che  intendano  iniziare l'attivita' di
produzione a scopo  di  vendita  o  preparare  per  conto  terzi,  o,
comunque,  per  la  distribuzione  per il consumo, possono avviare la
produzione di M.M. e P.I. dal momento in cui venga  loro  notificato,
da  parte  della regione competente, il verbale di sopralluogo in cui
si esprime parere favorevole  o  favorevole  condizionato  (ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 novembre 1993).
  Si  richiama  l'attenzione  dei titolari degli impianti industriali
autorizzati  sulla  necessita'  che  i  prodotti   non   finiti,   ma
costituenti  fase  del  processo  di  lavorazione,  siano chiaramente
identificabili.
  1.2 Produzione di mangimi medicati nelle aziende zootecniche.
   A. La produzione dei mangimi  medicati  a  partire  da  premiscele
medicate autorizzate puo' essere effettuata nelle aziende zootecniche
per  esclusivo consumo aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'art. 2, comma 3,  del  decreto  ministeriale  16  novembre
1993.  Tali  aziende devono rispondere ai requisiti individuati dagli
articoli 4 e 5 del medesimo decreto.
  Secondo  il  disposto  dell'art.  8  del  decreto  ministeriale  16
novembre  1993,  il  titolare  dell'autorizzazione deve far eseguire,
presso laboratori autorizzati, almeno una analisi ogni 100  miscelate
e   comunque   almeno   una  volta  l'anno,  al  fine  di  verificare
l'efficienza degli impianti di miscelazione.
  I  risultati  di  tali  analisi  devono  essere  conservati  presso
l'allevamento,  in ordine cronologico e numerati progressivamente, in
modo da assolvere gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 10
del decreto ministeriale 16 novembre 1993.
  L'allevatore,  in  qualita'   di   responsabile   dell'allevamento,
coordina l'attivita' del personale addetto alla miscelazione, ne cura
l'istruzione  in  merito  alle  attivita' da svolgere, indicando, tra
l'altro,  le  modalita'  operative  che  consentono  lo   svolgimento
corretto delle varie fasi del ciclo produttivo.
   B.  L'utilizzazione di P.I. e' consentita alle aziende zootecniche
che abbiano inoltrato domanda al Ministero  della  sanita'  compilata
conformemente   a   quanto   indicato   nell'allegato  2  al  decreto
ministeriale 16 novembre 1993, corredata dall'attestato di  idoneita'
rilasciato  dal  Servizio  veterinario  della  U.S.L.  competente per
territorio o della richiesta di attestato di idoneita' inoltrata allo
stesso Servizio veterinario, secondo  quanto  previsto  nell'art.  6,
comma 3, del citato decreto ministeriale.
  Si  fa  rilevare  che  i P.I. sono preparazioni contenenti principi
attivi in concentrazioni tali da non poter essere  somministrati  tal
quali  agli  animali,  ma  che  la  loro  utilizzazione e' consentita
soltanto per la fabbricazione di M.M.
   C. Si richiama l'attenzione dei titolari  di  aziende  zootecniche
regolarmente  autorizzate sulla necessita' che i prodotti non finiti,
ma costituenti fase del processo di  lavorazione,  siano  chiaramente
identificabili.
   D.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma 5, del decreto ministeriale 16
novembre 1993, e' consentita l'utilizzazione dei P.I.  da  parte  dei
proprietari  di  animali  da  compagnia  non  provvisti dei requisiti
previsti all'art. 6, commi 1, 2 e 3, purche' i proprietari stessi  si
attengano  alle  indicazioni  riportate  nelle etichette e i prodotti
intermedi siano presentati in confezioni di contenuto non superiore a
50 grammi.
  2. Controlli analitici.
  Per quanto concerne i controlli analitici previsti dagli articoli 8
e 9 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, questi possono  essere
effettuati  presso  il  laboratorio  annesso  al  mangimificio ovvero
presso un laboratorio esterno non annesso a mangimifici.
  Per quanto concerne il riconoscimento di cui al comma  2  dell'art.
11 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 questo sara' effettuato,
separatamente,  soltanto  per  i  laboratori  non  facenti  parte  di
mangimifici autorizzati.
  Viceversa, il riconoscimento riguardante  i  laboratori  annessi  a
mangimifici   sara'   compreso   nell'autorizzazione  rilasciata  dai
Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 1 del  decreto  ministeriale
stesso.
  Pertanto  i relativi decreti autorizzativi alla produzione di M.M.,
preciseranno nella parte dispositiva, se lo stabilimento  sia  dotato
di  un  proprio  laboratorio  di  controllo o si serva di laboratorio
esterno autorizzato.
  Va sottolineato il fatto  che  soltanto  i  laboratori  annessi  ad
impianti  industriali  gia' autorizzati con decreto interministeriale
rilasciato ai sensi degli articoli 6 e  7  della  legge  15  febbraio
1963,  n.  281,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ed alle
officine autorizzate a produrre premiscele medicate ai sensi del capo
III  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119,  possono
rientrare  nella  norma  transitoria  di cui al comma 3, art. 11, del
decreto ministeriale 16 novembre 1993.
  Tutti   gli   altri    devono    avere    conseguito    formalmente
l'autorizzazione ministeriale per poter operare in quanto non forniti
di  precedente riconoscimento specificatamente rivolto all'analisi di
mangimi o di premiscele medicate.
 Qualora una ditta disponga di piu'  impianti  di  produzione  aventi
medesima  ragione sociale, il laboratorio annesso ad uno qualsiasi di
tali impianti puo' svolgere  i  controlli  analitici  per  gli  altri
impianti senza che per questi ultimi vi sia la necessita' di produrre
la  convenzione  di  cui  alla  lettera  m)  allegato  1  al  decreto
ministeriale 16 novembre 1993.
  In   sostituzione   della   convenzione   sara'   presentata    una
dichiarazione,  a firma del legale rappresentante della ditta, che lo
stabilimento si avvale dell'opera del proprio laboratorio di  analisi
indicando l'ubicazione dello stabilimento ove ha sede il laboratorio.
  Al  contrario,  se  gli  stabilimenti, pur appartenendo al medesimo
gruppo industriale, hanno diversa  ragione  sociale,  il  laboratorio
situato  in  uno  di  essi  deve  essere  considerato come esterno, e
pertanto  occorre  la  stipula  di  una  convenzione   per   la   sua
utilizzazione da parte degli altri impianti.
  I  laboratori  che  gia'  effettuano  tali  controlli  devono  aver
presentato la domanda entro l'11 marzo 1994, per poter proseguire  la
loro   attivita',  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 16 novembre 1993.
  Le   attrezzature  dei  laboratori  di  controllo  necessarie  sono
indicate nell'allegato 4 al decreto ministeriale  16  novembre  1993.
L'elenco  ivi riportato ha un valore indicativo; infatti, qualora per
il controllo di un determinato principio attivo fosse necessaria  una
strumentazione  non  menzionata  nell'allegato  stesso,  questa e' da
ritenere indispensabile.
  Analogamente non e' necessario  dotare  il  laboratorio  di  quelle
apparecchiature  descritte  nell'elenco  se  non sono previste per il
controllo quali-quantitativo dei principi attivi utilizzati o se  non
sono  necessarie  per  la determinazione di eventuali caratteristiche
qualitative non prescritte per i M.M. e per i P.I. fabbricati  o  per
le P.M. utilizzate.
  3. Distribuzione.
  I  rivenditori  interessati gia' in possesso di autorizzazione alla
vendita di prodotti per la zootecnia che hanno  provveduto  entro  la
data dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 novembre 1993
a  presentare  domanda  al  Ministero della sanita' per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla vendita di M.M. e di P.I. possono continuare
ad esercitare l'attivita'.
  La domanda, che da' diritto a proseguire  l'attivita'  deve  essere
corredata dal parere favorevole del servizio veterinario della U.S.L.
competente  per  territorio, deve essere corredata dalla planimetria,
in scala non inferiore a 1: 1.000 dei  locali  adibiti  a  rivendita,
nonche'   dai   documenti   indicati   alle  lettere  d),  e)  ed  f)
dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 novembre 1993.
  I fabbricanti non sono  tenuti  a  presentare  al  Ministero  della
sanita' la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9
del  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  90, se distribuiscono
unicamente M.M. e  P.I.  prodotti  presso  i  propri  stabilimenti  o
fabbricati  per  loro  conto  presso  altri  stabilimenti autorizzati
(lavorazione  per  conto  terzi)  purche'  sulle  confezioni  o   sui
cartellini  figuri il loro nome o ragione sociale e il loro indirizzo
o  sede  sociale,  in  quanto  responsabili  delle   indicazioni   di
etichettatura,  oltre  alle  altre indicazioni previste nell'allegato
III alla legge 15 febbraio 1963, n. 281.
  La vendita da parte  del  fabbricante  di  prodotti  recanti  sulla
confezione  un  diverso  nome o una diversa ragione sociale, anche se
appartenente al medesimo gruppo industriale,  comporta  l'obbligo  di
acquisire   l'autorizzazione   prevista   dall'art.   9  del  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90.
  Il compito di registrare i dati  indicati  nell'art.  4,  comma  1,
lettera f), numeri 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
90,  e  di  effettuare  la  trasmissione  della copia di prescrizione
veterinaria, completata dei dati di propria pertinenza,  al  servizio
veterinario  della  U.S.L di residenza dell'allevamento, spetta anche
ai farmacisti ed ai rivenditori autorizzati, per i prodotti  da  loro
commercializzati.
  Si considera utilizzo aziendale il caso di utilizzazione in diversi
allevamenti  non  contigui,  ma  aventi  identica ragione sociale, di
mangimi medicati preparati presso uno di tali allevamenti autorizzato
alla produzione aziendale.
  In tal caso il trasporto deve essere accompagnato dalla copia della
ricetta, redatta dal medico veterinario, sulla base  della  quale  e'
stato  prodotto  il  M.M.  in questione, completata con l'indicazione
della  provenienza  (ragione  sociale   del   produttore)   e   della
destinazione (ragione sociale dell'utilizzatore).
  Per   le  modalita'  di  compilazione  della  ricetta  si  richiama
l'applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo
1993, n. 90.
                LOCALI DI PRODUZIONE E DI STOCCAGGIO
                       E RELATIVE ATTREZZATURE
  Fermo  restando  quanto  stabilito  nella  circolare  del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 agosto  1968,  n.
393/P.I., con gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 16
novembre   1993,   vengono   forniti   chiarimenti   in  merito  alle
caratteristiche dei locali  di  produzione,  di  stoccaggio  e  delle
attrezzature.
  Alcune  perplessita'  sono  sorte  circa  la  portata  della  norma
contenuta nell'art. 3, lettere b) e c), ed art. 4, lettere c)  e  d),
del  decreto ministeriale 16 novembre 1993 nella misura in cui alcuni
organi di  vigilanza  vi  hanno  intravisto  l'obbligo  di  lavare  e
disinfettare gli ambienti di lavorazione in maniera routinaria.
  Tale obbligo non sussiste sia per motivi tecnici che legislativi.
  La  necessita'  di  disporre  di  pavimenti  e  pareti  lavabili  e
disinfettabili, necessita' del resto prevista anche  dalla  circolare
393/PI  del  31  dicembre  1968 per gli stabilimenti ove si producono
mangimi composti non medicati, e' legato  all'eventualita'  di  dover
provvedere  al  lavaggio  ed  alla  disinfezione  in ordine ad eventi
eccezionali  quali   inquinamenti   chimico-batterici   (segnatamente
salmonelle) degli ambienti e degli impianti.
  Per  quanto concerne, poi, le modalita' di evacuazione delle acque,
siano esse di lavaggio, o piovane  penetrate  accidentalmente,  o  da
idranti  in  caso  di  incendio,  ecc.,  risulta  sufficiente  che le
pavimentazioni siano costruite in maniera tale da evitare il ristagno
di dette acque all'interno dei locali.
  In caso di assenza di pozzetti di scarico,  la  commissione  dovra'
valutare la possibilita' di utilizzazione di altri idonei sistemi per
la pulizia dello stabilimento.
  Si  ritiene  opportuno  richiamare  l'attenzione  degli operatori e
degli organi di controllo sulla necessita' che i M.M. ed i P.I.,  per
ragioni  di  sicurezza  nella  manipolazione  e  nell'impiego,  siano
conservati  in  contenitori  chiusi,  separati   per   categoria,   e
chiaramente identificati.
  A  tal  fine  e'  necessario  che i contenitori utilizzati per tali
prodotti, le confezioni, i sacconi, i silos, ecc.,  risultino  sempre
contrassegnati  da  un cartello riportante l'indicazione merceologica
corrispondente: "MANGIMI MEDICATI" o "PRODOTTI INTERMEDI".
  Si ricorda che a norma dell'art.  6  del  decreto  ministeriale  16
novembre  1993,  i  titolari  di  aziende zootecniche che preparano i
mangimi medicati  per  proprio  conto,  al  fine  di  assicurare  una
corretta  e  completa  identificazione  dei  prodotti, sono tenuti ad
indicare sul cartello di cui sopra, anche il tipo  e  la  percentuale
del P.I. utilizzato.
  La  normativa  non  esige  la  disponibilita'  di attrezzature e di
impianti adibiti unicamente  alla  produzione  di  M.M.  e  di  P.I.,
tuttavia  si  richiama  l'attenzione su due esigenze fondamentali che
debbono, comunque, essere soddisfatte:
   1)    le   caratteristiche   costruttive   che,   come   riportato
nell'allegato III del decreto ministeriale 16  novembre  1993  devono
essere tali da ridurre al minimo il rischio di errori di miscelazione
e  di  dosaggio  dei  principi  attivi  e  consentire  operazioni  di
manutenzione e di pulizia agevoli ed efficaci;
   2) l'adozione di quegli interventi necessari per ridurre  il  piu'
possibile i fenomeni di contaminazione crociata ad opera dei principi
attivi medicamentosi o per minimizzarne gli effetti indesiderati.
  In  merito  si  ricorda  che  la  corretta prassi di fabbricazione,
richiamata dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo
3   marzo   1993,   n.  90,  suggerisce  che  quando  si  termina  la
fabbricazione di un prodotto medicato i primi mangimi da sottoporre a
lavorazione siano quelli di primo periodo, destinati  ad  animali  in
fase  di  accrescimento  e  non  mangimi  per  finissaggio  nei quali
eventuali tracce di sostanze farmacologiche potrebbero determinare la
permanenza di residui nei prodotti destinati all'alimentazione umana.
  In caso contrario e' necessario procedere con una o piu' cariche di
lavaggio per la rimozione  dei  residui  dall'impianto  che  potranno
essere riutilizzate per la successiva produzione dello stesso tipo di
prodotto medicato.
  Particolare attenzione va posta anche nella conservazione di alcune
materie prime e delle premiscele medicate che in considerazione della
loro  natura  devono  essere  accessibili  solo al personale esperto,
pratico nella loro manipolazione; in particolare, si ricorda  che  le
premiscele   medicamentose   devono   essere   stoccate  in  appositi
contenitori o silos o in reparti  o  settori  distinti  dagli  altri,
chiudibili a chiave.
  Gli  ambienti  ove  queste  vengono  immagazzinate  potranno essere
utilizzati anche per la conservazione degli additivi e delle relative
premiscele non medicate, in particolare di quelli citati dall'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.  228,  e
nel  suo  allegato  III, per i quali e' previsto ugualmente che siano
immagazzinati in luoghi  appropriati  che  possano  essere  chiusi  a
chiave.
  Il  termine "locale" ricorrente piu' volte nel decreto ministeriale
16 novembre 1993 e' sinonimo di settore o reparto e puo'  non  essere
inteso  come  un  ambiente necessariamente delimitato da pareti. Solo
quando si  fa  riferimento  ai  locali  chiudibili  a  chiave  ci  si
riferisce a spazi accessibili solo attraverso una porta o un pannello
chiudibili a chiave.
  Per  quanto  riguarda l'attivita' della commissione provinciale, si
precisa che quest'ultima ai fini valutativi, dovra' acquisire dati  e
informazioni concernenti: il responsabile di produzione, i protocolli
comportamentali  cui  gli  addetti  devono  attenersi  (modalita'  di
istruzione e  addestramento  che  l'azienda  ha  in  essere  per  gli
addetti), ecc.
  Per  quanto  riguarda  le  attrezzature  la  commissione  dovra' in
particolare verificare che gli  strumenti  di  dosatura,  pesatura  e
miscelazione siano adeguati alla tipologia di produzione.
  A fini valutativi e' opportuno che la commissione prenda conoscenza
dei sistemi di verifica, anche analitica, approntati dall'azienda.
  Per quanto riguarda in particolare il problema delle contaminazioni
crociate,  la  commissione  dovra'  accertare  le modalita' di prassi
produttiva poste in essere per  limitare,  il  piu'  possibile,  tali
contaminazioni.
                              CONTROLLI
  L'autocontrollo  rappresenta  una  delle  esigenze fondamentali per
garantire la qualita' dei prodotti fabbricati. Di  conseguenza  viene
richiesto  che  la produzione dei M.M. e dei P.I. sia sottoposta, con
la frequenza necessaria, ad analisi  presso  i  propri  laboratori  o
presso laboratori esterni autorizzati, per accertare, in particolare,
il   corretto  dosaggio  dei  principi  attivi,  l'omogeneita'  e  la
stabilita'  dei  prodotti  elaborati,  il  verificarsi  di  eventuali
fenomeni di contaminazione crociata e la loro entita'.
  I  risultati  delle  prove  analitiche che devono essere effettuate
conformemente a quanto previsto dal capo II del decreto  ministeriale
16  novembre  1993,  unitamente  agli  altri  dati  richiesti,  vanno
riportati su appositi registri con pagine  progressivamente  numerate
(e  registrati dal responsabile della produzione) ovvero sul registro
di produzione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 90, completato delle voci richieste, sotto la responsabilita'  del
laureato  di  cui  all'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni.
  In un unico registro possono pertanto essere riportati sia  i  dati
previsti  dall'art.  4,  lettera  f), del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 90, sia quelli di cui all'art. 10 del  decreto  ministeriale
16 novembre 1993.
  Non   e'   richiesta   la   vidimazione   dei   registri  da  parte
dell'autorita' sanitaria o fiscale.
  I  dati  possono  essere  registrati  anche  su  appositi  tabulati
stampati  giornalmente  e  vistati  dal responsabile della produzione
entro sette giorni dalla produzione.
  I controlli analitici non sono richiesti ai titolari d'azienda  che
utilizzino  soltanto  P.I.,  tuttavia  anche  in  questi  casi i M.M.
elaborati devono corrispondere, in caso di prelevamento di  campioni,
ai requisiti qualitativi e quantitativi precedentemente accennati.
                  PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
  I  P.I.  sono  sostanzialmente  dei  mangimi  che, per poter essere
somministrati agli animali, devono  essere  opportunamente  miscelati
con  altri  mangimi.  Di conseguenza, conformemente a quanto indicato
nell'art. 13 del decreto ministeriale 16 novembre 1993,  le  relative
confezioni  e  le  etichette  dovranno  essere  contraddistinte dalle
denominazioni e indicazioni obbligatorie riportate alle lettere A,  B
e  C  dell'allegato  III  alla  legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla
produzione e commercializzazione dei mangimi.
  Si ricorda che questo allegato e' stato recentemente modificato  ed
aggiornato con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89.
  Sulle  confezioni o sui cartellini dei P.I. deve essere chiaramente
visibile la scritta "Prodotto intermedio".
  Inoltre dovranno essere riportate tutte le  indicazioni  richiamate
dall'art. 13 del decreto ministeriale 16 novembre 1993.
  Le  confezioni  o  i cartellini dei M.M. e dei P.I. dovranno essere
contrassegnate anche da una  fascia  di  colore  azzurro  e  dovranno
riportare  la  scritta  "da  cedersi su presentazione di prescrizione
veterinaria".
  Le istruzioni per l'uso dei M.M. e dei P.I. dovranno riportare,  in
modo chiaro ed inequivocabile, le indicazioni necessarie per una loro
corretta utilizzazione, nonche', le dosi di impiego.
  Per  i  M.M.  complementari  e  per  i  P.I. le istruzioni dovranno
specificare la percentuale di incorporazione  in  altri  mangimi  per
ottenere  il  M.M.  finito contenente le dosi giornaliere di sostanze
medicamentose  indicate  nelle  etichette  delle  P.M.  o  dei   P.I.
utilizzati.
  I  M.M.  possono  essere  fabbricati con una sola P.M.; tuttavia e'
consentita  la  fabbricazione  dietro  prescrizione  di   un   medico
veterinario,  di M.M. preparati con piu' di una P.M. o con piu' di un
prodotto intermedio nel  limite  comunque  di  non  piu'  di  quattro
principi attivi medicamentosi nello stesso M.M.
  Nell'effettuare   la  prescrizione  i  medici  veterinari  dovranno
garantire, sotto la loro responsabilita', che ricorrono le condizioni
previste dall'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo  3  marzo
1993,  n. 90, ed avranno cura di annotare il relativo trattamento sul
registro prescritto dal comma 7, art. 3, del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 119.
  I tempi di attesa da adottare in questi casi dovranno essere quelli
massimi  previsti  dall'art. 3, comma 6, del sopra richiamato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.
  I medici  veterinari  possono  anche  far  ricorso  sotto  la  loro
responsabilita',  al  disposto  dell'art.  3,  comma  4,  del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n.  90,  quando  non  esista  alcun  agente
terapeutico  autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la
malattia da trattare o per  la  specie  o  la  categoria  animale  in
questione.
  Qualora  non  venga  ritirata tutta la partita di M.M. prodotta con
piu' di una P.M. ovvero una parte di essa resti  inutilizzata  presso
un   allevatore,   questa  parte  residua  dovra'  essere  conservata
contraddistinta  da   un   cartello   riportante   l'indicazione   di
"rimanenza"   nonche'   la  natura  del  prodotto  (etichetta)  e  la
quantita'.
  Il fabbricante potra' cedere eventuali  rimanenze  soltanto  dietro
ulteriore prescrizione veterinaria.
                      PRESCRIZIONE VETERINARIA
  Come  precisato  nell'art.  8  del decreto legislativo n. 90/1993 e
nell'art.  15  del  decreto  ministeriale  16   novembre   1993,   la
prescrizione  veterinaria  non  puo'  avere una validita' superiore a
sessanta giorni e puo' essere utilizzata per un solo trattamento.
  Per gli animali familiari (animali da  compagnia)  la  prescrizione
veterinaria deve essere redatta in unica copia mentre per gli animali
produttori   di   alimenti   per  l'uomo  si  richiama  l'obbligo  di
prescrizione in triplice copia.
  Si precisa, comunque, che per trattamenti prolungati,  specialmente
per  quelli  con  indirizzo  preventivo o per quantitativi di mangimi
alquanto elevati che comunque non devono eccedere il fabbisogno di un
mese, la stessa ricetta puo' essere  utilizzata  dall'allevatore  per
ritirare  il  M.M. prescritto, in piu' riprese, entro il quantitativo
totale indicato dal veterinario,  durante  il  periodo  di  validita'
della ricetta stessa.
  In  tal caso, fermo restando che la copia di ricetta destinata alla
U.S.L. competente dovra' essere inoltrata entro  sette  giorni  dalla
data  della  prima  consegna, il fornitore del mangime e l'acquirente
sono  tenuti  ad  indicare  sul  retro  delle  rispettive   copie   i
quantitativi di M.M. consegnati/ritirati ogni volta.
  Inoltre i M.M. per il trattamento degli animali i cui prodotti sono
destinati  al  consumo  umano debbono essere consegnati rispettando i
quantitativi prescritti nella ricetta veterinaria.
  Nella consegna di mangimi medicati per mezzo di carri  silos  o  di
sacconi, e' consentita una tolleranza del 5% in piu' o in meno tra il
peso  effettivo del prodotto che viene scaricato presso l'allevamento
ed il peso indicato sulla ricetta veterinaria.
  Il peso effettivo viene comunque riportato sulla bolla di  consegna
che viene allegata alla ricetta.
  Come gia' previsto per le premiscele medicate, e' consentito che un
veterinario  prescriva  M.M.  o P.I. ad un allevatore al quale stanno
per arrivare animali sotto stress (appena svezzati, al termine di  un
lungo  viaggio,  importati, ecc.) o malati, per i quali e' necessario
un immediato trattamento preventivo o curativo.
  In questi casi sulla copia  della  ricetta  destinata  alla  U.S.L.
dovra'  essere precisato che gli animali giungeranno nell'allevamento
successivamente alla data di compilazione della ricetta.
  I tempi di attesa che il veterinario deve riportare  sulla  ricetta
devono  essere  quelli  indicati  nella  premiscela  utilizzata anche
quando viene prescritto un  M.M.  a  dosaggi  piu'  bassi  di  quelli
normalmente utilizzati.
  Si  chiarisce  inoltre che l'indicazione del nome o ragione sociale
del produttore o del fornitore, prevista dal modello di  prescrizione
del mangime medicato allegato al decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
90, e' strumentale alla individuazione del prodotto prescritto.
  Pertanto  il  prodotto  cosi'  individuato potra' essere acquistato
presso qualunque distributore autorizzato.
  A chiarimento applicativo della deroga prevista dall'art. 3,  comma
4,  del  decreto  legislativo 3 marzo 1993, n. 90, si comunica quanto
segue.
  Nel caso  di  comparsa  associata  di  piu'  malattie  per  il  cui
trattamento   e/o   prevenzione   sia   necessaria  la  contemporanea
somministrazione di piu' principi  attivi  non  contenuti  in  alcuna
specifica  premiscela  medicata  autorizzata, e' consentita, sotto la
responsabilita' del medico veterinario prescrittore,  l'associazione,
nello  stesso  mangime  medicato,  di piu' di una premiscela medicata
autorizzata.
  In tal caso, applicando quanto previsto dall'art. 3, comma  4,  del
decreto   legislativo   3  marzo  1993,  n.  90,  relativamente  alla
prescrizione di M.M. con piu' di una premiscela medicata autorizzata,
affinche' non si configuri un uso improprio di medicinali veterinari,
come previsto dall'art. 3, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, le premiscele medicate associate  e  prescritte
dal  medico  veterinario,  devono  essere  somministrate  alla specie
animale  prevista  dal  decreto   autorizzativo   all'immissione   in
commercio  delle  singole  premiscele,  nel rispetto della posologia,
delle  indicazioni  terapeutiche  e   di   ogni   altra   indicazione
autorizzata.
  Nella  fattispecie  le  premiscele  medicate  da  utilizzare per la
terapia e/o prevenzione devono contenere solo i principi attivi per i
quali  e'  consentita  l'associazione  nell'allegato  alla   presente
circolare.
  Il  tempo  di  sospensione  da  applicare  non puo' comunque essere
inferiore  a  quello  indicato  per  la  premiscela  con   tempo   di
sospensione  piu' prolungato; il medico veterinario prescrittore puo'
in ogni caso prevedere tempi di  interruzione  dal  trattamento  piu'
lunghi.
       INTEGRATORI MEDICATI LIQUIDI O IN SUPPORTO IDROSOLUBILE
         (art. 19 del decreto ministeriale 16 novembre 1993
                       modificato dall'art. 1
              del decreto ministeriale 16 aprile 1994)
  A  chiarimento  dell'art.  19  del decreto ministeriale 16 novembre
1993 e successive modifiche risulta opportuno definire alcuni termini
in esso riportati:
   integratori medicati liquidi: sono gli integratori  presentati  in
confezioni contenenti un supporto liquido miscibile in acqua;
   integratori   medicati   in   supporto   idrosolubile:   sono  gli
integratori presentati sotto forma di polveri idrosolubili;
   mangimi liquidi: sono gli alimenti somministrati agli  animali  in
fase  liquida  ed aventi un contenuto in sostanza secca non superiore
al 40%.
  Possono rientrare nelle possibilita' fornite all'art. 19, comma  1,
lettera b), del decreto ministeriale 16 novembre 1993, modificato dal
decreto  ministeriale  16  aprile 1994, solo gli integratori medicati
liquidi e gli integratori  medicati  in  supporto  idrosolubile  gia'
autorizzati per l'utilizzazione in acqua da bere.
  Si  precisa  che  gli  integratori  medicati  gia'  autorizzati per
l'impiego in acqua da bere  potranno  essere  denominati  "medicinali
veterinari  prefabbricati  da  utilizzarsi esclusivamente in acqua da
bere" oppure "in mangime liquido" oppure "in mangime  liquido  ed  in
acqua  da bere", a condizione che le ditte interessate comunichino al
Ministero della sanita' il  cambio  di  denominazione  entro  novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto ministeriale 16 aprile
1994.
  Resta inteso che il cambio  di  denominazione  non  implica  alcuna
variazione  della  composizione,  della  specie  di destinazione, del
supporto, della posologia e  quant'altro  riportato  nel  decreto  di
autorizzazione  all'immissione in commercio dell'integratore medicato
stesso.
  Gli integratori medicati gia' autorizzati per l'impiego in  mangimi
solidi    potranno    essere    denominati   "medicinali   veterinari
prefabbricati" da utilizzarsi esclusivamente in acqua da bere  oppure
"in  mangime liquido ed in acqua da bere" oppure "in mangime liquido"
a condizione che le ditte interessate presentino al  Ministero  della
sanita' la domanda di autorizzazione al cambio di denominazione entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del decreto ministeriale 16
aprile 1994.
  L'immissione in commercio di questi  ultimi  medicinali  veterinari
prefabbricati  puo'  essere  attuata  solo  dopo  il  rilascio  della
relativa autorizzazione da parte del Ministero della sanita'.
                                           Il Ministro della sanita'
                                                     GUZZANTI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
              CLO'