Ai prefetti della Repubblica A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze Dipartimento delle entrate Direzione centrale per la fiscalita' locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al Commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1. Premessa. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati con i criteri di cui al comma 2 dello stesso art. 45, come modificato dall'art. 95, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, hanno l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1995, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 26 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. In base al combinato disposto della predetta normativa e delle disposizioni contenute al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, i predetti enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di assicurare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalita' di cui allo stesso capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'art. 61, comma 1, con la limitazione prevista all'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995. In base al predetto art. 45, comma 8, con decreto del Ministro dell'interno n. 15892/740701/02 del 27 luglio 1994, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1994, integrato con il successivo decreto n. 19017/740701/02 del 20 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1995, sono state stabilite le modalita' delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la sanzione della perdita della quota del 3 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno 1995, di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), sono stati adottati i decreti 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181 del 4 agosto 1994 ed e' stata emessa la circolare F.L. 20/94 del 28 luglio 1994. Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per la certificazione di ciascuno degli anni 1994-1995-1996, sono state stampate con modalita' tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono state distribuite alle prefetture competenti nel corso del mese di febbraio 1995, in misura ritenuta sufficiente a coprire il fabbisogno del triennio. La segnalazione di eventuali ulteriori fabbisogni e' stata richiesta alle prefetture con apposito telegramma n. 18000/740701/02 dell'8 novembre 1995: si invitano le prefetture, in caso di necessita', a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica. Ciascuna prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza, e' tenuta ad individuare gli enti di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995, con le modalita' di cui al successivo paragrafo (Paragrafo) 3. I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 1995, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1996, di cui al precitato decreto ministeriale. A ciascuna provincia, a ciascun comune ed a ciascuna comunita' montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente. Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validita' della certificazione (ad es.: non e' valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province). Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi. Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non e' ammesso ricorso gerarchico. Le prefetture hanno, infatti, il compito di individuare gli enti tenuti alla certificazione, di curare l'acquisizione delle certificazioni stesse, di effettuarne il controllo formale e sostanziale e di istruire il procedimento amministrativo che sfociera' nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata. Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati. (Paragrafo) 2. Modalita' di presentazione della certificazione. Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto 27 luglio 1994, del 31 marzo 1996 alle prefetture competenti per territorio. Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede, nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e, nel secondo caso, il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1996). (Paragrafo) 3. Enti tenuti alla certificazione. Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1995 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, tutti i comuni e tutte le comunita' montane, esclusi quelli del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato all'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, versino in situazioni strutturalmente deficitarie e cioe': a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a partire dal 1989 e fino al 31 dicembre 1995, a condizione che non siano decorsi cinque anni dalla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: restano, quindi, esclusi gli enti dissestati per i quali il predetto provvedimento approvativo sia stato adottato nel corso dell'anno 1989; b) gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1994 presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai predetti decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994. Dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 emerge che la mancata presentazione della suddetta tabella di rilevazione dei parametri e la mancata approvazione del conto consuntivo dell'anno 1994, costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali e che, quindi, l'ente stesso e' equiparato a quelli in situazioni strutturalmente deficitarie, con gli stessi obblighi relativi alla certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995. Emerge, inoltre, che l'obbligo di presentazione della tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarieta' e' assolto solo ed unicamente presentando il certificato del conto consuntivo dell'anno 1994, con allegata la tabella stessa, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1996, ai sensi dei decreti del Ministro dell'interno 11 agosto 1995 e 27 novembre 1995 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 200 del 28 agosto 1995 e n. 281 del 1 dicembre 1995. L'approvazione del conto consuntivo dell'anno 1994 deve intendersi solo quale condizione imprescindibile ai fini della compilazione del certificato del conto consuntivo dell'anno 1994 e dell'allegata tabella di rilevazione dei parametri di deficitarieta': l'assolvimento all'obbligo di presentazione entro il suddetto termine perentorio delle certificazioni stesse puo' essere effettuato solo in presenza della precedente o al massimo contestuale approvazione, entro il suddetto termine perentorio, del conto consuntivo dell'anno 1994. Si sottolinea, quindi, che l'ente che produce la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1994, con l'allegata tabella dei parametri, oltre il termine perentorio del 15 gennaio 1996 e' da considerarsi sottoposto ai controlli centrali alla stregua degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione non e' in alcun caso modificabile. Viceversa l'ente che ha regolarmente prodotto entro il 15 gennaio 1996 la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1994, con l'allegata tabella dei parametri, dalla quale si evince la presenza di condizioni strutturalmente deficitarie, puo' modificare tale condizione con la presentazione di una tabella rettificativa, naturalmente giustificata e documentata. Nel caso che tali variazioni intervengano nel termine perentorio del 31 marzo 1996 e siano tali da eliminare la condizione strutturalmente deficitaria, sollevano l'ente dall'obbligo di presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995. Se le variazioni alla tabella dei parametri intervengono oltre il 31 marzo 1996, l'ente resta comunque obbligato alla produzione entro il termine stesso della certificazione dimostrativa del tasso di copertura precitata, con tutte le conseguenze connesse. I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende. La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio. Unica eccezione e' fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio e', per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti. (Paragrafo) 4. Modulistica per la certificazione. 3.1 - La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con il decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata. 3.2 - Il modello e' distinto per tipo di ente: modello per le amministrazioni provinciali o per le comunita' montane; modello per i comuni. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente. E' altresi' fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica. I modelli sono composti ciascuno di cinque pagine e di quattro quadri: Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto e' indicato in modo particolareggiato sul modello). Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2. Quadro 3: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina. Quadro 4: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina. (Paragrafo) 5. Redazione della certificazione. Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1995 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo e' ovviamente connesso al secondo, per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1995, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potra' essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi. Si sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, rappresentando disposizioni transitorie per l'anno 1993, non sono piu' applicabili a partire dall'anno 1994, fatta eccezione per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui si dira' nel prosieguo. Si richiama, comunque, l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento. Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, cosi' come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero. Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi (da rispettare pena la sanzione) ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 415 del 1989 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si ritiene opportuno precisare che agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, pur essendo questi tenuti, per i servizi a domanda individuale, ad assicurare la copertura dei costi al 36 per cento minimo con la sola contribuzione degli utenti ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi e dell'eventuale sanzione di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 che prevede che la copertura minima del 36 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale sia assicurata con entrate da tariffe e con entrate da contributi finalizzati. Sempre per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura e dell'eventuale sanzione di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si deve far riferimento al dettato dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, che prevede l'obbligo di copertura minima dell'80 per cento dei costi del servizio acquedotto con le sole entrate da tariffe, indipendentemente dall'obbligo della integrale copertura dei costi di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995. Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario e' facoltativo, non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si considerano i soli accertamenti di entrata da tariffa e, per i servizi a domanda individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioe' un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o piu' particolari servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato. Tali contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto. Si richiama l'attenzione sul dispositivo dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale. ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1 gennaio 1993. L'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime: a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle seguenti lettere b) e c); b) al 100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995, a condizione che non siano decorsi cinque anni da quello in cui e' stato adottato il provvedimento di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; c) al 100 per cento per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario posteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995 e sino alla data del 31 agosto 1995, ai sensi dell'art. 84, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 77 del 1995; d) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, per gli enti ad essi equiparati, ai sensi del successivo comma 4, e per gli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario nel periodo dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, in base al disposto dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995. Dal combinato disposto dell'art. 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si evince che i soli enti di cui alle predette lettere b) , c) e d) sono tenuti alla certificazione e sono passibili della sanzione di cui al comma 8 del citato art. 45 per il mancato rispetto delle percentuali minime, rispettivamente, del 100% e del 70% di copertura dei costi di gestione del servizio stesso. Al riguardo occorre richiamare il contenuto dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349: l'adozione, nel termine del 30 settembre 1995, del regolamento e delle tariffe relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni comporta la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995. Di conseguenza, in presenza dei suddetti adempimenti, la mancata copertura minima dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni non costituisce motivo di irrogazione della sanzione di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'art. 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 dettano i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime. E', comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa e' istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Si precisa che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle circolari n. 95/B - prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/E prot. n. 5/7147 del 2 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale - Serv. III Div. V, indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia. Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' prevista, dall'art. 79, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993, come integrato dall'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, la possibilita' di utilizzare fino al 31 ottobre 1996 il potere di riequilibrio tariffario previsto all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992: gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate. Ne consegue che, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 1995, si potra' tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti nel corso dell'anno 1995 e che nello stesso anno abbiano dato luogo ad entrate accertate a mezzo dell'apposito ruolo di riscossione. Gli incrementi tariffari deliberati nell'anno 1996, non potendo avere valenza che per l'anno in corso e quindi per lo stesso anno 1996, non possono modificare in alcun modo la situazione dell'anno 1995. Il successivo comma 5 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come sostituito dall'art. 17, lettera c), del decreto-legge n. 463 del 1995, prevede che, in via transitoria per gli anni 1994 e 1995, il costo di esercizio di cui all'art. 61 e' determinato per deduzione, dal costo complessivo dell'interno servizio nettezza urbana, di una quota, stabilita dall'ente in sede previsionale e comunque non inferiore al 5 per cento dello stesso costo complessivo, a titolo di costo per lo smaltimento rifiuti di strade ed aree. La predetta disposizione normativa, gia' contenuta nel decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, non convertito, ma piu' volte reiterato e da ultimo con il predetto decreto-legge n. 463 del 1995, e' stata a suo tempo recepita nella modulistica della certificazione. Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione e' redatta tenendo presente che: gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente; gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione; gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese; non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa. Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa riferimento alle istruzioni gia' fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. Occorre, naturalmente, tralasciare le disposizioni relative ai consorzi di enti locali, in quanto enti non tenuti alla certificazione, per i quali, tra l'altro, non e' piu' previsto il relativo modello. Si rende, comunque, opportuno sottolineare che l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con la dizione, alquanto generica, "enti locali" estende il proprio contenuto normativo, ai fini della sanzione, anche alle comunita' montane, escluse invece dalla precedente normativa. Cio' ha costituito oggetto del decreto ministeriale 15 marzo 1994 precitato. Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995 non sono applicabili alle comunita' montane, le quali possono rientrare nella sola fattispecie di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992. (Paragrafo) 6. Adempimenti delle prefetture. Ciascuna prefettura, ai sensi delle precitate disposizioni, e' tenuta, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995 in base all'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992: il suddetto elenco, debitamente integrato dei motivi di sottoposizione degli enti ai controlli centrali, deve essere redatto, nel piu' breve lasso di tempo decorrente dalla data del 15 gennaio 1996, termine ultimo di presentazione del certificato del conto consuntivo per l'anno 1994, e successivamente trasmesso, non oltre il 10 febbraio 1996, a questo Ministero. E' appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonche' le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1995 ed anche per le prefetture di recente istituzione. I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori. Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo, 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio 1996, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovra' essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato 2 alla presente circolare ed all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992. Contestualmente ciascuna prefettura vorra' trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 2. Ulteriore adempimento e' l'inoltro di copia dei provvedimenti di sanzione adottati alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio dandone contestuale comunicazione a quest'ufficio. Ciascuna prefettura trasmettera', inoltre, a questo Ministero, copia degli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali, nonche' copia delle eventuali memorie difensive e degli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti stessi. Cio' al fine di provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni gia' applicate. Il direttore della Direzione generale dell'Amministrazione civile GELATI