Ai prefetti della Repubblica
                                  A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
                                  Alla Corte dei conti
                                    Ufficio  controllo atti Ministero
                                  interno
                                    Sezione enti locali
                                  Al Ministero del tesoro
                                    Ragioneria generale dello Stato
                                  Al Ministero delle finanze
                                    Dipartimento delle entrate
                                    Direzione   centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al Commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli uffici regionali di  riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno
                                    Presso    le    prefetture    dei
                                  capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
(Paragrafo) 1. Premessa.
  Com'e'  noto,  ai  sensi  dell'art.  45,  comma  8,   del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie
generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni
strutturalmente  deficitarie,  individuati  con  i  criteri di cui al
comma 2 dello stesso art. 45, come modificato dall'art. 95, comma  3,
del  decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, hanno l'obbligo di
assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1995, siano
coperti,  con  tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con
le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 26
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio  1990,  n.  38. In base al combinato disposto della predetta
normativa e delle disposizioni contenute  al  capo  III  del  decreto
legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  integrato da ultimo dalle
disposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 8 novembre 1995, n.  463,
i  predetti  enti  in  situazioni  strutturalmente  deficitarie hanno
l'obbligo di assicurare che,  per  il  servizio  smaltimento  rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi,
determinati  nella  misura e con le modalita' di cui allo stesso capo
III, sia tale da  rispettare  almeno  i  tassi  minimi  di  copertura
prescritti all'art. 61, comma 1, con la limitazione prevista all'art.
84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.
  In  base  al  predetto  art.  45, comma 8, con decreto del Ministro
dell'interno  n.  15892/740701/02  del  27   luglio   1994,   sentite
l'A.N.C.I.,   l'U.P.I.  e  l'U.N.C.E.M.,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 182  del  5
agosto  1994,  integrato con il successivo decreto n. 19017/740701/02
del 20 febbraio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1995, sono
state  stabilite  le   modalita'   delle   certificazioni   ai   fini
dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto
delle precitate disposizioni di legge.
  L'inosservanza  dei  suddetti  obblighi  comporta la sanzione della
perdita  della  quota  del  3  per  cento  del  contributo  ordinario
spettante  per  l'anno 1995, di cui all'art. 45, comma 8, del decreto
legislativo n. 504 del 1992.
  Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di  cui  all'art.
45,  comma  2, lettera b), sono stati adottati i decreti 30 settembre
1993 e 26 luglio  1994  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana - serie generale - rispettivamente n. 298 del 21
dicembre 1993 e n. 181 del 4  agosto  1994  ed  e'  stata  emessa  la
circolare F.L. 20/94 del 28 luglio 1994.
  Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei
servizi,  utilizzabili  per  la certificazione di ciascuno degli anni
1994-1995-1996, sono state stampate con modalita' tali da consentirne
l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di
lettore ottico e sono state distribuite  alle  prefetture  competenti
nel corso del mese di febbraio 1995, in misura ritenuta sufficiente a
coprire il fabbisogno del triennio.
  La   segnalazione   di  eventuali  ulteriori  fabbisogni  e'  stata
richiesta alle prefetture con apposito telegramma n.  18000/740701/02
dell'8  novembre  1995:  si  invitano  le  prefetture,  in  caso   di
necessita', a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della
modulistica.
  Ciascuna   prefettura,   per   l'ambito   territoriale  di  propria
competenza, e' tenuta ad individuare gli enti di cui all'art. 45  del
decreto  legislativo  n. 504 del 1992 tenuti alla presentazione della
certificazione dimostrativa del  tasso  di  copertura  dei  costi  di
alcuni servizi per l'anno 1995, con le modalita' di cui al successivo
paragrafo (Paragrafo) 3.
  I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla
distribuzione    ai   soli   enti   locali   tenuti   all'adempimento
certificativo,  al  fine  di  consentire   la   presentazione   della
certificazione,  per  l'anno  1995,  debitamente redatta, nel termine
perentorio  del  31  marzo  1996,  di  cui   al   precitato   decreto
ministeriale.
  A  ciascuna  provincia,  a  ciascun  comune ed a ciascuna comunita'
montana,  tenuti  all'adempimento,  vanno  forniti  tre  modelli   di
certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.
  Si  raccomanda  di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati
allo  specifico  tipo  di  ente,  in  quanto  l'uso  di   modulistica
predisposta  per  un  diverso tipo di ente inficia la validita' della
certificazione (ad es.: non e' valida la certificazione  prodotta  da
un comune sul modello per le province).
  Occorre,  infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro
dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono  state
delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle
certificazioni di che trattasi.
  Al   riguardo   si   precisa   che,   trattandosi  di  specifica  e
circostanziata delega data alle SS.LL., avverso  i  provvedimenti  di
sanzione  emessi e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al
T.A.R. competente o in  alternativa  ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato. Non e' ammesso ricorso gerarchico.
  Le  prefetture  hanno,  infatti, il compito di individuare gli enti
tenuti  alla   certificazione,   di   curare   l'acquisizione   delle
certificazioni   stesse,   di  effettuarne  il  controllo  formale  e
sostanziale  e  di  istruire  il  procedimento   amministrativo   che
sfociera'  nell'adozione  di  eventuali  provvedimenti  prefettizi di
irrogazione della sanzione di legge precitata.
  Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della
materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.
(Paragrafo) 2. Modalita' di presentazione della certificazione.
  Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice  esemplare
-  improrogabilmente  entro il termine, fissato dal precitato decreto
27 luglio 1994, del 31 marzo  1996  alle  prefetture  competenti  per
territorio.
  Sono  valide,  oltre  alle consegne manuali a mezzo corriere, anche
quelle postali comprovate dalla data della raccomandata  postale  con
avviso di ricevimento.
  Ai  fini del rispetto del predetto termine, faranno fede, nel primo
caso,  il  bollo-datario  apposto  sulla  lettera   di   trasmissione
dell'ente dagli uffici predetti e, nel secondo caso, il bollo-datario
apposto   dall'ufficio  postale  (entrambi  anteriori  o  al  massimo
contestuali alla data del 31 marzo 1996).
(Paragrafo) 3. Enti tenuti alla certificazione.
  Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1995 tutte le  province,
escluse  quelle  autonome di Trento e Bolzano, tutti i comuni e tutte
le comunita' montane, esclusi quelli del Trentino-Alto Adige e  della
Valle  d'Aosta,  che,  ai  sensi  dell'art.  45, comma 2, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, come modificato all'art.  95,  comma  3,
del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  versino  in situazioni
strutturalmente deficitarie e cioe':
    a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a
partire  dal  1989  e  fino al 31 dicembre 1995, a condizione che non
siano decorsi cinque anni dalla data di  approvazione  da  parte  del
Ministro   dell'interno   del  piano  di  risanamento  finanziario  o
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: restano,  quindi,
esclusi  gli  enti  dissestati  per i quali il predetto provvedimento
approvativo sia stato adottato nel corso dell'anno 1989;
    b) gli enti  locali  che  dal  conto  consuntivo  dell'anno  1994
presentino   gravi  ed  incontrovertibili  condizioni  di  squilibrio
evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai predetti
decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994.
  Dalla lettura coordinata dei commi  1,  3  e  4  dell'art.  45  del
decreto   legislativo   n.   504  del  1992  emerge  che  la  mancata
presentazione della suddetta tabella di rilevazione dei  parametri  e
la   mancata   approvazione  del  conto  consuntivo  dell'anno  1994,
costituiscono  motivo  di  sottoposizione  dell'ente   ai   controlli
centrali  e  che,  quindi,  l'ente  stesso  e' equiparato a quelli in
situazioni  strutturalmente  deficitarie,  con  gli  stessi  obblighi
relativi  alla certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei
costi di alcuni servizi per l'anno 1995.
 Emerge, inoltre, che l'obbligo di  presentazione  della  tabella  di
rilevazione  delle  condizioni  di  deficitarieta' e' assolto solo ed
unicamente presentando il certificato del conto consuntivo  dell'anno
1994,  con allegata la tabella stessa, alle prefetture competenti per
territorio, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1996, ai sensi
dei decreti del Ministro dell'interno 11 agosto 1995  e  27  novembre
1995  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - rispettivamente n. 200 del 28 agosto 1995 e  n.  281
del 1 dicembre 1995.
  L'approvazione  del conto consuntivo dell'anno 1994 deve intendersi
solo quale condizione imprescindibile ai fini della compilazione  del
certificato  del  conto  consuntivo  dell'anno  1994  e dell'allegata
tabella   di   rilevazione   dei   parametri    di    deficitarieta':
l'assolvimento all'obbligo di presentazione entro il suddetto termine
perentorio delle certificazioni stesse puo' essere effettuato solo in
presenza  della  precedente  o  al  massimo contestuale approvazione,
entro il suddetto termine perentorio, del conto consuntivo  dell'anno
1994.
  Si sottolinea, quindi, che l'ente che produce la certificazione del
conto   consuntivo  per  l'anno  1994,  con  l'allegata  tabella  dei
parametri, oltre il termine perentorio del  15  gennaio  1996  e'  da
considerarsi sottoposto ai controlli centrali alla stregua degli enti
in  condizioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione non e' in
alcun caso modificabile.
  Viceversa l'ente che ha regolarmente prodotto entro il  15  gennaio
1996  la  certificazione  del  conto  consuntivo per l'anno 1994, con
l'allegata tabella dei parametri, dalla quale si evince  la  presenza
di  condizioni  strutturalmente  deficitarie,  puo'  modificare  tale
condizione  con  la  presentazione  di  una  tabella   rettificativa,
naturalmente giustificata e documentata. Nel caso che tali variazioni
intervengano nel termine perentorio del 31 marzo 1996 e siano tali da
eliminare la condizione strutturalmente deficitaria, sollevano l'ente
dall'obbligo  di  presentazione della certificazione dimostrativa del
tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995. Se le
variazioni alla tabella dei parametri intervengono oltre il 31  marzo
1996,  l'ente  resta  comunque  obbligato  alla  produzione  entro il
termine  stesso  della  certificazione  dimostrativa  del  tasso   di
copertura precitata, con tutte le conseguenze connesse.
  I  predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le
proprie aziende.
  La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa
risulti,  in  tutto  o  in   parte,   negativa   in   quanto   l'ente
rispettivamente,  non  eroga  alcun  servizio  o  eroga  solo  alcuni
servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai
vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione  di  tutta  o  di
solo  una  parte della certificazione (anche se negativa) costituisce
inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione  oltre
il  termine  fissato  e  del mancato raggiungimento della percentuale
minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
  Unica eccezione e' fatta per  le  amministrazioni  provinciali,  le
quali  possono  non  redigere  il solo quadro 3 della certificazione,
relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio  e',  per
sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.
(Paragrafo) 4. Modulistica per la certificazione.
  3.1  -  La  certificazione  deve  essere redatta esclusivamente sul
modello ufficiale a lettura ottica, approvato con il decreto  di  cui
alla  premessa,  stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato.
  E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia  essa
stampata o fotocopiata.
  3.2 - Il modello e' distinto per tipo di ente:
   modello  per  le  amministrazioni  provinciali  o per le comunita'
montane;
   modello per i comuni.
  E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da  quella
specifica per il tipo di ente.
  E'   altresi'   fatto  divieto  di  introdurre  modificazioni  alla
modulistica.
  I modelli sono composti ciascuno di  cinque  pagine  e  di  quattro
quadri:
   Quadro  1  o  frontespizio: composto di una sola pagina, con esso,
oltre ai  dati  generali  dell'ente  (codice,  denominazione,  bollo,
ecc.),  si  attesta,  genericamente,  che  il  contenuto  dell'intera
certificazione  corrisponde  realmente  alle  risultanze  degli  atti
amministrativi  e  contabili  dell'ente (il tutto e' indicato in modo
particolareggiato sul modello).
   Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1  e  quadro  2.2),  e'
destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti
i  dati  dei  servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo
del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio  in
fondo al quadro 2.2.
   Quadro  3:  composto di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i  dati  del  servizio
nettezza  urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei
costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
   Quadro 4: composto di una sola pagina, e' destinato  a  contenere,
oltre  ad  alcuni  dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio
acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi
da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
(Paragrafo) 5. Redazione della certificazione.
  Occorre  premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di
legge, richiamate  al  paragrafo  1,  conduce  ad  individuare,  come
elementi   costitutivi   della  obbligazione,  la  copertura  di  una
percentuale minima dei costi  dei  servizi  per  l'anno  1995  ed  il
rispetto  del  termine  per  la  presentazione  delle  certificazioni
dimostrative. Il primo e' ovviamente connesso al secondo, per cui  ne
discende  che,  dovendosi  attestare  la  certificazione  al  termine
perentorio del 31  dicembre  1995,  salvo  uno  svuotamento  del  suo
significato,  nessun  elemento posteriore a questa data potra' essere
considerato utile ai fini della determinazione delle  percentuali  di
copertura dei costi.
  Si  sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 504 del 1992, rappresentando  disposizioni
transitorie  per  l'anno  1993,  non  sono piu' applicabili a partire
dall'anno 1994, fatta eccezione per il servizio  smaltimento  rifiuti
solidi urbani interni di cui si dira' nel prosieguo.
  Si richiama, comunque, l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della
legge  23  dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del
calcolo del tasso di  copertura  dei  costi  dei  servizi  a  domanda
individuale  nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido
devono essere computati al 50 per cento.
  Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili  nido  sono  da
indicarsi  nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato
dalle  risultanze  amministrativo-contabili  dell'ente,  cosi'   come
specificato  nella  certificazione  stessa. Le relative entrate vanno
comunque considerate per intero.
  Per  quanto  attiene  alla  determinazione  del  tasso  minimo   di
copertura  dei  costi  (da  rispettare  pena  la  sanzione)  ed  alla
determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano,  per  i
servizi  a  domanda  individuale  e  per  il  servizio acquedotto, le
disposizioni  contenute  nell'art.  14,  commi  1,   3   e   4,   del
decreto-legge  n. 415 del 1989 e dell'art. 45 del decreto legislativo
n. 504 del 1992.
  Si ritiene opportuno precisare che agli enti che  hanno  dichiarato
il  dissesto  finanziario, pur essendo questi tenuti, per i servizi a
domanda individuale, ad assicurare la copertura dei costi al  36  per
cento  minimo  con  la  sola  contribuzione  degli  utenti  ai  sensi
dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n.  77  del  1995,  ai
fini  della  certificazione  dimostrativa  del tasso di copertura dei
costi e dell'eventuale sanzione di cui  all'art.  45,  comma  8,  del
decreto  legislativo  n.  504  del  1992, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del  decreto-legge  n.  415
del  1989  che  prevede  che la copertura minima del 36 per cento dei
costi dei servizi a domanda individuale sia assicurata con entrate da
tariffe e con entrate da contributi finalizzati.
  Sempre per gli enti che hanno dichiarato il  dissesto  finanziario,
ai  fini  della  certificazione dimostrativa del tasso di copertura e
dell'eventuale sanzione di cui all'art.  45,  comma  8,  del  decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  si  deve far riferimento al dettato
dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, che prevede
l'obbligo di  copertura  minima  dell'80  per  cento  dei  costi  del
servizio acquedotto con le sole entrate da tariffe, indipendentemente
dall'obbligo  della  integrale copertura dei costi di cui all'art. 84
del decreto legislativo n. 77 del 1995.
  Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento  tecnico,
mentre  l'inserimento  dell'ammortamento  finanziario e' facoltativo,
non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si  considerano  i
soli  accertamenti  di  entrata da tariffa e, per i servizi a domanda
individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioe' un esplicito
vincolo di destinazione alla  gestione  di  uno  o  piu'  particolari
servizi.  Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad
eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale
per  assunzione  di   personale   successivamente   destinato.   Tali
contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal
computo  del  costo  di  gestione  di parte degli oneri sostenuti per
l'erogazione del servizio.  La  normativa  citata  in  premessa,  non
recando    alcuna   deroga   al   proprio   dettato,   non   permette
interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.
  Si richiama l'attenzione sul dispositivo dell'art. 46  del  decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  il  quale.  ad  integrazione  della
precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da
coprire con le tariffe,  dell'ammortamento  finanziario  delle  opere
pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in
base a contratti di appalto stipulati dopo il 1 gennaio 1993.
  L'art.  61,  comma  1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio  smaltimento
rifiuti  solidi  urbani  interni  ed  equiparati  di cui all'art. 58,
devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti  misure
minime:
    a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle
seguenti lettere b) e c);
    b)  al  100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione
del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato  il  dissesto
finanziario anteriormente all'entrata
in  vigore  del  decreto legislativo n. 77 del 1995, a condizione che
non siano decorsi cinque anni da quello in cui e' stato  adottato  il
provvedimento  di approvazione da parte del Ministro dell'interno del
piano  di  risanamento  finanziario  o   dell'ipotesi   di   bilancio
stabilmente riequilibrato;
    c) al 100 per cento per gli enti che hanno dichiarato il dissesto
finanziario   posteriormente   all'entrata   in  vigore  del  decreto
legislativo n. 77 del 1995 e sino alla data del 31  agosto  1995,  ai
sensi  dell'art.  84, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 77
del 1995;
    d) al 70 per cento per  gli  enti  in  condizioni  di  squilibrio
finanziario  di  cui  all'art.  45,  comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 504 del 1992, per gli  enti  ad  essi  equiparati,  ai
sensi  del  successivo comma 4, e per gli enti che abbiano dichiarato
il dissesto finanziario nel  periodo  dal  1  settembre  1995  al  31
dicembre 1995, in base al disposto dell'art. 84, comma 5, del decreto
legislativo n. 77 del 1995.
  Dal  combinato disposto dell'art. 61 del decreto legislativo n. 507
del 1993 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del  1992,  si
evince che i soli enti di cui alle predette lettere b) , c) e d) sono
tenuti  alla certificazione e sono passibili della sanzione di cui al
comma 8 del citato art. 45 per il mancato rispetto delle  percentuali
minime, rispettivamente, del 100% e del 70% di copertura dei costi di
gestione del servizio stesso.
  Al  riguardo occorre richiamare il contenuto dell'art. 1, comma 14,
del  decreto-legge  28  giugno   1995,   n.   250,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  8  agosto  1995, n. 349: l'adozione, nel
termine del 30  settembre  1995,  del  regolamento  e  delle  tariffe
relativi  alla  tassa  per  lo  smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni comporta la sanatoria, a  tutti  i  fini,  dei  comportamenti
finanziari   effettivamente   tenuti  negli  anni  1994  e  1995.  Di
conseguenza,  in  presenza  dei  suddetti  adempimenti,  la   mancata
copertura  minima  dei  costi del servizio smaltimento rifiuti solidi
urbani interni non costituisce motivo di irrogazione  della  sanzione
di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
  Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati,  l'art.  61,  commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507
del 1993 dettano i  criteri  per  la  determinazione  dei  costi  del
servizio  da  coprire  con  il  gettito complessivo della tassa nelle
predette misure minime.
  E', comunque, importante sottolineare come dal  combinato  disposto
degli  articoli  58  e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si
evince che la tassa e' istituita per il solo servizio di  smaltimento
dei  rifiuti  solidi  urbani  interni  ed equiparati, con esclusione,
quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti  su  strade  ed  aree,
contrariamente  a  quanto  disposto  negli  anni  anteriori  al 1994.
Pertanto, sia la tassa che  il  tasso  di  copertura  dei  costi  del
servizio  vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo
smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che,
comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani  interni
ed  includendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento
finanziario degli investimenti effettuati.
  Si precisa che ai fini del calcolo del tasso  di  copertura  si  fa
riferimento  ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione
di ogni contribuzione come precisato precedentemente.
  Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle  circolari  n.  95/B  -
prot.  n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/E prot. n. 5/7147 del
2 ottobre 1995 del  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
entrate  -  Direzione  centrale  per la fiscalita' locale - Serv. III
Div.  V,  indirizzata  a  tutti  gli  enti  locali,  la  quale   reca
chiarimenti in materia.
  Per  il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
e' prevista, dall'art. 79, comma 4, del decreto  legislativo  n.  507
del  1993,  come  integrato  dall'art.  17,  comma 1, lettera b), del
decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, la possibilita' di  utilizzare
fino al 31 ottobre 1996 il potere di riequilibrio tariffario previsto
all'art.  33,  comma  2, del decreto legislativo n. 504 del 1992: gli
enti locali ed i loro  consorzi  sono  autorizzati,  anche  in  corso
d'anno, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in
corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso
in  cui  il  controllo  della  gestione  evidenzi  uno squilibrio nel
rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.
  Ne consegue che, ai  fini  della  certificazione  dimostrativa  del
tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani
interni  dell'anno  1995,  si potra' tener conto dei soli adeguamenti
tariffari intervenuti nel corso dell'anno 1995  e  che  nello  stesso
anno  abbiano  dato  luogo ad entrate accertate a mezzo dell'apposito
ruolo di riscossione. Gli incrementi tariffari  deliberati  nell'anno
1996,  non potendo avere valenza che per l'anno in corso e quindi per
lo stesso  anno  1996,  non  possono  modificare  in  alcun  modo  la
situazione dell'anno 1995.
  Il  successivo  comma 5 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 507
del 1993, come sostituito dall'art. 17, lettera c), del decreto-legge
n. 463 del 1995, prevede che, in via transitoria per gli anni 1994  e
1995,  il  costo  di  esercizio di cui all'art. 61 e' determinato per
deduzione,  dal  costo  complessivo  dell'interno  servizio  nettezza
urbana,  di  una  quota,  stabilita  dall'ente in sede previsionale e
comunque non inferiore al 5 per cento dello stesso costo complessivo,
a titolo di costo per lo smaltimento rifiuti di strade  ed  aree.  La
predetta  disposizione  normativa, gia' contenuta nel decreto-legge 7
novembre 1994, n. 619, non convertito, ma piu' volte reiterato  e  da
ultimo con il predetto decreto-legge n.  463 del 1995, e' stata a suo
tempo recepita nella modulistica della certificazione.
  Con  la  firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va
indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito  spazio,
si  attesta, in particolare, che la certificazione e' redatta tenendo
presente che:
   gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti  sono
conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;
   gli  accertamenti  e  gli  impegni  discendono da atti formalmente
assunti e rappresentano rispettivamente reali  crediti  e  debiti  di
amministrazione   di   competenza   dell'anno  di  riferimento  della
certificazione;
   gli  oneri  di  personale,  addetto  a  mansioni  promiscue,  sono
addebitati  a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali
prestazioni rese;
   non vi sono altre partite al di fuori di  quelle  riportate  nella
certificazione stessa.
  Per  quanto  non  espressamente  richiamato  nella  presente, si fa
riferimento alle istruzioni gia' fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7  ed
all'allegato  1  della  circolare  F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
  Occorre, naturalmente,  tralasciare  le  disposizioni  relative  ai
consorzi   di   enti   locali,   in   quanto  enti  non  tenuti  alla
certificazione, per i quali, tra l'altro, non  e'  piu'  previsto  il
relativo modello.
  Si  rende,  comunque,  opportuno  sottolineare  che  l'art.  45 del
decreto legislativo  n.  504  del  1992,  con  la  dizione,  alquanto
generica,  "enti  locali"  estende il proprio contenuto normativo, ai
fini della sanzione, anche alle  comunita'  montane,  escluse  invece
dalla  precedente  normativa.  Cio' ha costituito oggetto del decreto
ministeriale 15 marzo 1994 precitato.
  Si ritiene opportuno precisare che  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli  76  e  seguenti  del decreto legislativo n. 77 del 1995 non
sono applicabili alle comunita' montane, le quali  possono  rientrare
nella  sola  fattispecie di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 504 del 1992.
(Paragrafo) 6. Adempimenti delle prefetture.
  Ciascuna  prefettura,  ai  sensi  delle  precitate disposizioni, e'
tenuta,   per   l'ambito   territoriale   di   propria    competenza,
all'individuazione   degli   enti  tenuti  alla  presentazione  della
certificazione dimostrativa del  tasso  di  copertura  dei  costi  di
alcuni  servizi  per  l'anno  1995  in  base  all'art. 45 del decreto
legislativo  n.  504  del  1992:  il  suddetto  elenco,   debitamente
integrato  dei  motivi  di  sottoposizione  degli  enti  ai controlli
centrali,  deve  essere  redatto,  nel  piu'  breve  lasso  di  tempo
decorrente  dalla  data  del  15  gennaio  1996,  termine  ultimo  di
presentazione del certificato del conto consuntivo per l'anno 1994, e
successivamente trasmesso, non oltre il 10 febbraio  1996,  a  questo
Ministero.
  E'  appena  il  caso  di  sottolineare  che  i decreti del Ministro
dell'interno in data 5 agosto 1992 e in  data  15  marzo  1994  hanno
delegato   alle   prefetture   le   funzioni   di   controllo   delle
certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei  costi
di alcuni servizi di enti locali, nonche' le funzioni di adozione dei
provvedimenti  di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha
vigore anche per le certificazioni dell'anno 1995  ed  anche  per  le
prefetture di recente istituzione.
  I  suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale
che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
  Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla  trasmissione  al
Ministero  dell'interno  -  Direzione  generale  dell'amministrazione
civile - Direzione centrale per la finanza locale  -  Via  C.  Balbo,
39/A  -  III  piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di
una copia autenticata dei provvedimenti  di  sanzione,  entro  il  31
luglio   1996,   possibilmente   a   mezzo  corriere  speciale.  Tale
documentazione dovra' essere accompagnata tassativamente dai  modelli
riepilogativi  di  cui  all'allegato  2  alla  presente  circolare ed
all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.
  Contestualmente ciascuna prefettura  vorra'  trattenere  ai  propri
atti  un  esemplare  delle  certificazioni unitamente alle lettere di
trasmissione  ed  a  tutti  gli  elementi  necessari   ad   accertare
l'adempimento  entro  il  termine  prescritto. Particolare attenzione
deve essere riservata alle buste su cui e' apposto  il  bollo-datario
di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.
  Ulteriore  adempimento  e'  l'inoltro di copia dei provvedimenti di
sanzione adottati  alla  procura  regionale  della  Corte  dei  conti
competente   per   territorio  dandone  contestuale  comunicazione  a
quest'ufficio.
  Ciascuna prefettura  trasmettera',  inoltre,  a  questo  Ministero,
copia  degli  eventuali  ricorsi  giurisdizionali proposti dagli enti
locali, nonche' copia delle eventuali memorie difensive e degli  atti
intermedi  e  conclusivi  dei  procedimenti  stessi.  Cio' al fine di
provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni gia' applicate.
                Il direttore della Direzione generale
                     dell'Amministrazione civile
                               GELATI