IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro "La
Fenice" di Venezia;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
disporre  l'erogazione  di  contributi  a favore dei soggetti colpiti
dall'evento  disastroso  verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonche'
interventi  per  il  ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal
medesimo evento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  i beni culturali e ambientali, di
concerto   con   i  Ministri  dell'interno,  dei  lavori  pubblici  e
dell'ambiente  e  delle  finanze  e, ad interim, del bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
       Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"

  1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o
maggiori  danni  a  persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito
dell'incendio  che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonche' per le
operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del
teatro  medesimo,  e'  autorizzato  un primo finanziamento di lire 20
miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
protezione civile - per l'anno 1996.
  2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche'
per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione,
e'  istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal
sindaco,  dal presidente della provincia, dal presidente della giunta
regionale,  dal  magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni
ambientali  e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici
e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante
provinciale  dei  Vigili  del  fuoco.  I  predetti componenti possono
delegare  un  proprio  rappresentante  e  la  commissione puo' essere
presieduta,  in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo
delegato.  Il  prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione
rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.
  3.  Alla  realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1 e 2, si
provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
dei  principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da adottare ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  4.  Con  le  medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del
comune  di  Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran,
individuando   specifiche   norme  di  sicurezza  in  relazione  alle
caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1996/1998, al capitolo 9001 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali.
  6.  Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.