IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani
nonche' per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
differire  ulteriormente  l'applicazione della normativa prevista dal
nuovo codice della strada in materia  di  veicoli  eccezionali  e  di
trasporti in condizioni di eccezionalita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente  e  dei
trasporti   e   della   navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza,
individua gli edifici che costituiscono  fonte  di  pericolo  per  la
pubblica  igiene,  la  sicurezza  o l'incolumita'. Agli edifici cosi'
individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma
e seguenti, della legge  5  agosto  1978,  n.  457.  L'ordinanza  del
sindaco   equivale   a   dichiarazione   di  urgenza,  necessita'  ed
indifferibilita' delle opere.
  2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge  2  maggio
1974,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno
1974, n. 247.
  3. Con delibera del consiglio comunale e' approvato il  regolamento
per  la  determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi
recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli  alloggi  individuati
ai  sensi  del  comma  1  costituisce  titolo  di  preferenza  per la
successiva assegnazione.