L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali del 27 novembre 1990, 12 ottobre 1992, 24 giugno 1994 e il provvedimento del presidente dell'Isvap del 30 dicembre 1994 dai quali risulta che la societa' Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, e' legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in alcuni rami danni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista l'istanza presentata dalla societa' Zurich International Italia S.p.a., con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami credito (con esclusione del rischio credito agricolo) e cauzione di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta dell'11 gennaio 1996, ritenuta a sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Zurich International Italia S.p.a.; Dispone: La societa' Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba, 6, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami credito (con esclusione del rischio credito agricolo) e cauzione di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1996 Il presidente: SANGIORGIO