L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia di assicurazioni di assistenza,
credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visti i decreti ministeriali del 27 novembre 1990, 12 ottobre 1992,
24  giugno  1994  e il provvedimento del presidente dell'Isvap del 30
dicembre 1994 dai quali risulta che la societa' Zurich  International
Italia  S.p.a.,  con  sede in Milano, e' legittimata ad esercitare le
assicurazioni e la riassicurazione in alcuni rami danni;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di  attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
 Vista  l'istanza  presentata  dalla  societa'  Zurich  International
Italia S.p.a., con la quale la predetta impresa ha chiesto di  essere
autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  nei  rami
credito (con esclusione del rischio credito agricolo) e  cauzione  di
cui  al  punto  A)  della  tabella allegata al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,   nella   seduta  dell'11  gennaio  1996,  ritenuta  a
sussistenza dei requisiti  di  accesso  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa   previsti  dalla  normativa  vigente,  si  e'  espresso
favorevolmente in  merito  all'istanza  sopra  richiamata  presentata
dalla Zurich International Italia S.p.a.;
                              Dispone:
  La societa' Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano,
piazza  Carlo  Erba,  6,  e'  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa nei  rami  credito  (con  esclusione  del
rischio credito agricolo) e cauzione di cui al punto A) della tabella
allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1996
                                            Il presidente: SANGIORGIO