Ai signori sindaci dei comuni delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania Al signori direttori dei centri per la giustizia minorile di Palermo, Catanzaro, Bari, Napoli, Roma e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione Ai signori presidenti delle giunte delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise Ai commissari del Governo nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise Al sig. commissario dello Stato della regione Sicilia Al sig. rappresentante del Governo nella regione Sardegna Ai signori presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise Ai signori procuratori della Repubblica presso i T.M. delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise Ai signori provveditoriagli studi delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise Nel quadro della normativa in oggetto indicata che, per l'anno 1996, ha previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi, questo Ufficio intende ribadire le finalita' della legge rivolta alla prevenzione della delinquenza ed agli interventi di risocializzazione nell'area penale minorile. Nella realizzazione di una finalita' cosi' complessa e tenendo in considerazione la contenuta risorsa finanziaria disponibile, quest'Ufficio ritiene di sottolineare che nell'ammissione dei progetti al finanziamento le condizioni preferenziali saranno date dalla capacita' progettuale dei Comuni di potenziare il sistema delle opportunita' gia' esistenti attraverso l'attivazione delle risorse del territorio e la realizzazione di servizio di rete capaci di promuovere una collaborazione attiva tra le risorse istituzionali, sociali dell'associazionismo e del volontariato. L'esperienza di questi anni di attuazione della legge rende indispensabile per i Comuni interessati l'inserimetno dei progetti all'interno dei piani locali di politica sociale in modo da realizzare con essi una compatibilita' e un rapporto coerente con gli specifici bisogni territoriali. Tale accordo interistituzionale e con l'associazionismo privato e del volontariato e' da ritenersi necessario per l'impostazione e la realizzazione dei progetti stessi, al fine di non vanificare l'intento del legislatore, e di non deprimere le rilevanti potenzialita' delle risorse delle comunita' locali. Alla luce di quanto espresso, le istanze per il contributo dovranno tenere presente le seguenti procedure per la formulazione e la presentazione dei progetti d'intervento. 1) Procedure. Per la richiesta di finanziamenti per l'anno 1996, i Comuni delle Regioni Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise - Puglia - Campania, dovranno indirizzare la delibera della Giunta con i progetti proposti al Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, entro il 30 marzo, tramite le seguenti competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile: per la Regione Sardegna: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via Ippolito Nievo, 12, Roma, tel. 06/58332133; per le Regioni Campania e Molise: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Viale Colli Aminei, 44, Napoli, tel. 081/7410851; per le Regioni Puglia e Basilicata: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205; per la Regione Sicilia: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/6813110. per la Regione Calabria: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel. 0961/741632; Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di spedizione non successiva al 30 marzo 1996. In caso di delibera intervenuta in questo stesso giorno sara' ammissibile la richiesta spedita entro la giornata successiva. Presso i suddetti Centri per la Giustizia Minorile sono stati istituiti i Gruppi Integrati composti dal Direttore del Centro, da un funzionario del servizio tecnico e uno dei Servizi minorili, nonche' da rappresentanti regionali e dei Comuni proponenti. I gruppi integrati sono chiamati a valutare il livello tecnico e qualitativo dei progetti presentati, in rapporto alle indicazioni e finalita' della presente circolare, nonche' la loro rispondenza alle esigenze locali. Le Direzioni dei Centri entro il 30 aprile 1996 trasmetteranno all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile la documentazione, corredata per ciascun progetto da un verbale relativo alla valutazione compiuta dai gruppi integrati, completa del giudizio motivato sulla ammissibilita' al finanziamento del progetto stesso. I suddetti progetti saranno riesaminati, in una seconda fase, dal gruppo tecnico dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che concludera' l'istruttoria con la collaborazione di un delegato dell'Assessorato ai servizi sociali delle Regioni interessate. I progetti ammessi saranno proposti per il necessario parere alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L.vo 272/89 e alla Commissione prevista dall'art. 2, comma 5 della legge 216/91. Successivamente sara' disposto il finanziamento con decreto Ministeriale. Nell'esercizio dei compiti sopra descritti trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sui procedimenti amministrativi indicati dalla legge 241/90. Sia le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile che i gruppi integrati locali sono da ritenersi disponibili per un'azione di consulenza e supporto tecnico. 2) Caratteristiche dei progetti. I progetti, finalizzati ad attuare interventi che contrastino l'evoluzione dei fenomeni criminosi, devono presentare le seguenti caratteristiche: - la fattibilita', in quanto sforzo di strategie che definiscono la direzione e la concretezza dell'intervento; - la continuita' come garanzia di impegno e sviluppo; - l'organicita' come manifestazione di una coerenza interna al progetto ed assunzione di una logica unitaria; - l'individuazione delle aree di intervento dove risulti piu' elevato il grado di disagio sociale e di devianza minorile; - la flessibilita' dei modelli di intervento in funzione ai reali bisogni della realta' giovanile locale; - l'eventuale collegamento territoriale di rete con i Comuni limitrofi per progetti polifunzionali capaci di incidere realmente nelle situazioni considerate. 3) Obiettivi dei progetti. I progetti sono destinati a minori (e/o gruppi di minori) in eta' compresa tra 11/18 anni ed a giovani infraventunenni in condizione di forte deprivazione di opportunita' educative e sociali (siano o meno gia' entrati nel circuito penale); residenti in aree a rischio determinato dal combinarsi di accentuati livelli di disgregazione sociale e di forte presenza di criminalita' organizzata e minorile. Essi devono tendere a: 1) assicurare opportunita' di sostegno ai minori e/o gruppi di minori, di ordine relazionale e culturale, favorendo gli interventi di carattere socializzante ed aggregante, anche attraverso la creazione di cooperative autogestite, e coinvolgendo, ove necessario, le famiglie; 2) promuovere il raccordo istituzionale tra gli organismi dello Stato e le autonomie locali, in modo da creare una cultura del contrasto e di opposizione alla cooptazione dei minori nella criminalita' organizzata; 3) catalizzare e potenziare il sistema delle opportunita' e risorse disponibili; 4) promuovere la collaborazione attiva e l'impegno diretto attorno al progetto delle forze sociali locali, dell'associazionismo e del volontariato; 5) favorire lo sviluppo di una presa di coscienza circa i problemi connessi alla criminalita' organizzata sia nell'opinione pubblica locale che tra gli operatori impegnati nel progetto. 4) Contenuto dei progetti. Nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'utenza indicata verra' attribuita preferenza assoluta ai progetti che prevedano: - l'attivazione di servizi diurni polifunzionali, preposti al sostegno ed al trattamento dei minori in ambiente esterno, capaci di elaborare strategie operative di intervento nel territorio con l'impiego di specifiche professionalita' quali gli educatori di strada e gli educatori domiciliari, i cui obiettivi siano: - agire nei luoghi propri della vita del giovane; - realizzare un'integrazione con i servizi esistenti; - individuare ed organizzare le risorse e le opportunita' del territorio nella prospettiva di attuare un lavoro di rete in cui le sinergie tra le diverse forze in gioco trovino una concreta realizzazione; - l'attivazione di centri di aggregazione e polifunzionali rivolti anche a minori non sottoposti a procedimenti penali. Tali centri dovranno prevedere una programmazione che contempli: - una pluralita' di attivita': animazione, ascolto, sostegno scolastico, sport, attivita' espressive, spazi autogestiti, - consulenza alle famiglie; - la costruzione di percorsi educativi personalizzati, per l'attuazione di misure cautelari non detentive ed alternative e sostitutive alla detenzione con particolare riferimento ai minorenni stranieri. Dovranno, altresi', individuare le risorse esistenti sul territorio e collaborare con le agenzie che, per competenza e titolarita', svolgono interventi nell'area minorile; - il sostegno delle comunita' giovanili gia' attivate, organizzate per accogliere minori in difficolta' per periodi medio-brevi e collegate con le altre agenzie socio-educative in modo da consentire un rapido rientro degli stessi nel proprio contesto di vita; nell'eventuale finanziamento rientrera' la riserva di posti in comunita' per minori dell'area penale (art. 18, 18bis, 22 e 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448); - la realizzazione di iniziative "mirate" di aggiornamento e formazione del personale direttamente coinvolto nel progetto, attuate in istituti direttamente gestiti dalle Regioni o in sedi qualificate ed istituzionalmente riconosciute a livello nazionale. I corsi dovranno prevedere un programma di formazione multisciplinare capace: - di stimolare un approccio significativo alle problematiche giovanili, attraverso l'analisi dei contesti e delle situazioni e l'elaborazione di adeguati progetti di intervento; - di fornire strumenti operativi e tecniche di intervento a livello individuale, di gruppo e di comunita'; - il favorire esperienze di praticantato in servizi socialmente utili, in particolare nell'ambito della difesa dell'ambiente e del verde pubblico, presso associazioni di volontariato e privato sociale; - inserimenti lavorativi e di formazione lavoro presso imprese o co- operative artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone preventivamente la disponibilita'. 5) Articolazione dei progetti. I progetti dovranno indicare: - l'area geografica cui si riferiscono (quartiere, frazione, comune); - l'utenza destinataria in termini qualitativi e quantitativi (minori denunciati, evasori dell'obbligo scolastico, situazioni di nuclei familiari problematici); - le motivazioni a sostegno (condizioni socio-culturali e ambientali su cui si vuole intervenire, condizioni di rischio, rapporti con l'area penale, eventuali possibili rapporti con la criminalita' organizzata); - gli strumenti concreti, materiali e qualitativi, attraverso i quali si intende procedere (creazioni di equipes di coordinamento, collegamento con istituzioni territoriali del privato sociale organizzato e volontariato, intervento di rete); - le finalita' e gli obiettivi da raggiungere (prevenzione secondaria e terziaria); - la tipologia dei servizi e strutture che si intendono attivare; - l'indicazione dei tempi di attuazione con previsione di continuita' al termine dei finanziamenti ministeriali; - il personale che si intende impiegare ed attivita' di formazione ed aggiornamento relativa allo stesso; - le strutture e gli spazi gia' disponibili; - le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi; - il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato; - l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive; - la ripartizione analitica ed annuale dei costi, suddivisi per singole voci di spesa (personale, locazione, materiale, ecc.). - gli indicatori predeterminati, i criteri e le modalita' per la verifica dei risultati in esercizio e finali. La mancanza o la non chiarezza di tali elementi per i necessari controlli di gestione puo' essere motivo di esclusione del progetto. 6) Destinazione dei contributi. Saranno privilegiati i progetti che prevedano l'utilizzo di strutture e locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale, e di enti ed organizzazioni pubbliche) idonei ad accogliere le diverse attivita' previste dai progetti. In assenza di dette strutture potranno essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri di locazione per l'utilizzazione di locali di proprieta' privata, i quali dovranno tuttavia essere adeguati alle necessita' ed alle articolazioni operative dei progetti proposti, o resi tali a cura e spese del proprietario. In tale ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento complessivo, le spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri di attivita' e/o accoglienza per minori. Potranno viceversa essere ammesse nelle quantita' ritenute indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative al personale da utilizzare nelle attivita' progettuali, esclusivamente nell'ambito delle eventuali convenzioni che i Comuni finanziati riterranno di stipulare con associazioni e cooperative del privato sociale organizzato o del volontariato. Saranno altresi' ammesse le seguenti tipologie di spesa: - oneri di assicurazione e gestione ordinaria; - oneri per l'acquisto di beni strumentali di cui si dimostri l'effettiva necessita', la congruenza economica e l'adeguatezza rispetto alle iniziative da intraprendere; - oneri per l'acquisto di materiale e attrezzature di facile consumo; - oneri derivanti dal rimborso spese per l'impiego di volontari purche' preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991; - oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza. Non saranno ammessi al finanziamento i progetti: - che prevedono interventi esclusivamente finalizzati alla prevenzione primaria, senza alcun riferimento ai minori dell'area penale; - gia' finanziati negli esercizi degli anni precedenti e non ancora attivati; - che prevedono inserimenti lavorativi e di formazione lavoro, inferiori ad una annualita' o per cui la regione ha previsto uno stanziamento di fondi. Il finanziamento sara' assicurato dalle competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile con pagamento a mezzo ordinativi emessi sulle sezioni di Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti scadenze: a) il 40% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto, su richiesta del Comune che preannuncia l'attivazione del progetto, parere favorevole del gruppo integrato locale, presentazione da parte dello stesso Comune del progetto di fattibilita' e conseguente stipula del protocollo operativo; b) il 20% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta del Comune, corredata da una relazione di verifica sullo stato di attuazione del progetto e parere favorevole del gruppo integrato locale; c) il rimanente 40% entro il 25 novembre dell'anno su richiesta del Comune con relazione conclusiva e contestuale valutazione fornita dal gruppo integrato. La presente circolare, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche in attuazione delle norme contenute nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile: MALAGNINO