Ai signori sindaci dei comuni delle
                                  regioni:     Sicilia,     Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Molise,
                                  Puglia, Campania
                                  Al signori direttori dei centri per
                                  la  giustizia  minorile di Palermo,
                                  Catanzaro, Bari, Napoli, Roma
                                  e, p.c.:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per  gli
                                  affari sociali
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione   generale   dei  servizi
                                  civili
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione generale del demanio
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione  -   Ufficio   studi   e
                                  programmazione
                                  Ai  signori presidenti delle giunte
                                  delle  regioni  Sicilia,  Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania, Molise
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni    Calabria,    Basilicata,
                                  Puglia, Campania, Molise
                                  Al  sig.  commissario  dello  Stato
                                  della regione Sicilia
                                  Al  sig. rappresentante del Governo
                                  nella regione Sardegna
                                  Ai signori presidenti dei tribunali
                                  per i minorenni delle regioni
                                  Sicilia,    Sardegna,     Calabria,
                                  Basilicata,    Puglia,    Campania,
                                  Molise
                                  Ai   signori   procuratori    della
                                  Repubblica   presso  i  T.M.  delle
                                  regioni     Sicilia,      Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania, Molise
                                  Ai signori  provveditoriagli  studi
                                  delle  regioni  Sicilia,  Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania, Molise
   Nel  quadro  della  normativa  in oggetto indicata che, per l'anno
1996, ha previsto  uno  stanziamento  di  lire  10  miliardi,  questo
Ufficio  intende  ribadire  le  finalita'  della  legge  rivolta alla
prevenzione della delinquenza ed agli interventi di risocializzazione
nell'area penale minorile.
   Nella  realizzazione di una finalita' cosi' complessa e tenendo in
considerazione  la   contenuta   risorsa   finanziaria   disponibile,
quest'Ufficio   ritiene   di  sottolineare  che  nell'ammissione  dei
progetti al finanziamento le condizioni  preferenziali  saranno  date
dalla capacita' progettuale dei Comuni di potenziare il sistema delle
opportunita'  gia'  esistenti  attraverso l'attivazione delle risorse
del territorio e la realizzazione  di  servizio  di  rete  capaci  di
promuovere  una  collaborazione  attiva tra le risorse istituzionali,
sociali dell'associazionismo e del volontariato.
   L'esperienza di  questi  anni  di  attuazione  della  legge  rende
indispensabile  per  i  Comuni interessati l'inserimetno dei progetti
all'interno  dei  piani  locali  di  politica  sociale  in  modo   da
realizzare con essi una compatibilita' e un rapporto coerente con gli
specifici bisogni territoriali.
   Tale  accordo interistituzionale e con l'associazionismo privato e
del volontariato e' da ritenersi necessario per l'impostazione  e  la
realizzazione   dei  progetti  stessi,  al  fine  di  non  vanificare
l'intento  del  legislatore,  e  di  non   deprimere   le   rilevanti
potenzialita' delle risorse delle comunita' locali.
   Alla  luce  di  quanto  espresso,  le  istanze  per  il contributo
dovranno tenere presente le seguenti procedure per la formulazione  e
la presentazione dei progetti d'intervento.
1) Procedure.
   Per  la richiesta di finanziamenti per l'anno 1996, i Comuni delle
Regioni Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise -  Puglia
-  Campania,  dovranno  indirizzare  la  delibera  della Giunta con i
progetti proposti al  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  -  Ufficio
Centrale  per  la  Giustizia  Minorile, entro il 30 marzo, tramite le
seguenti competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile:
   per la Regione Sardegna: Direzione del  Centro  per  la  Giustizia
Minorile - Via Ippolito Nievo, 12, Roma, tel. 06/58332133;
   per  le  Regioni  Campania  e  Molise: Direzione del Centro per la
Giustizia  Minorile  -  Viale  Colli   Aminei,   44,   Napoli,   tel.
081/7410851;
   per  le  Regioni  Puglia e Basilicata: Direzione del Centro per la
Giustizia Minorile - Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205;
   per la Regione Sicilia: Direzione  del  Centro  per  la  Giustizia
Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/6813110.
   per  la  Regione  Calabria:  Direzione del Centro per la Giustizia
Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel. 0961/741632;
   Saranno considerate presentate nei termini le richieste  con  data
di  spedizione  non  successiva al 30 marzo 1996. In caso di delibera
intervenuta in questo stesso giorno sara'  ammissibile  la  richiesta
spedita entro la giornata successiva.
   Presso  i  suddetti  Centri  per  la Giustizia Minorile sono stati
istituiti i Gruppi Integrati composti dal Direttore del Centro, da un
funzionario del servizio tecnico e uno dei Servizi minorili,  nonche'
da rappresentanti regionali e dei Comuni proponenti.
   I  gruppi  integrati sono chiamati a valutare il livello tecnico e
qualitativo dei progetti presentati, in rapporto alle  indicazioni  e
finalita'  della presente circolare, nonche' la loro rispondenza alle
esigenze locali.
   Le Direzioni dei Centri entro il  30  aprile  1996  trasmetteranno
all'Ufficio  Centrale  per  la  Giustizia Minorile la documentazione,
corredata  per  ciascun  progetto  da  un   verbale   relativo   alla
valutazione  compiuta  dai  gruppi  integrati,  completa del giudizio
motivato sulla ammissibilita' al finanziamento del progetto stesso.
   I  suddetti progetti saranno riesaminati, in una seconda fase, dal
gruppo tecnico dell'Ufficio Centrale per la  Giustizia  Minorile  che
concludera'  l'istruttoria  con  la  collaborazione  di  un  delegato
dell'Assessorato ai servizi  sociali  delle  Regioni  interessate.  I
progetti  ammessi  saranno  proposti  per  il  necessario parere alla
Commissione prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L.vo 272/89  e  alla
Commissione  prevista  dall'art.  2,  comma  5  della  legge  216/91.
Successivamente  sara'  disposto   il   finanziamento   con   decreto
Ministeriale.
   Nell'esercizio  dei compiti sopra descritti trovano applicazione i
principi ed  i  criteri  normativi  sui  procedimenti  amministrativi
indicati dalla legge 241/90.
   Sia le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile che i gruppi
integrati  locali  sono  da  ritenersi  disponibili  per un'azione di
consulenza e supporto tecnico.
2) Caratteristiche dei progetti.
   I progetti, finalizzati  ad  attuare  interventi  che  contrastino
l'evoluzione  dei  fenomeni  criminosi, devono presentare le seguenti
caratteristiche:
- la fattibilita', in quanto sforzo di strategie che  definiscono  la
  direzione e la concretezza dell'intervento;
- la continuita' come garanzia di impegno e sviluppo;
-  l'organicita'  come  manifestazione  di  una  coerenza  interna al
  progetto ed assunzione di una logica unitaria;
- l'individuazione delle aree di intervento dove risulti piu' elevato
  il grado di disagio sociale e di devianza minorile;
- la flessibilita' dei modelli di intervento  in  funzione  ai  reali
  bisogni della realta' giovanile locale;
-   l'eventuale  collegamento  territoriale  di  rete  con  i  Comuni
  limitrofi per progetti polifunzionali capaci di incidere  realmente
  nelle situazioni considerate.
3) Obiettivi dei progetti.
   I  progetti sono destinati a minori (e/o gruppi di minori) in eta'
compresa tra 11/18 anni ed a giovani infraventunenni in condizione di
forte deprivazione di opportunita' educative e sociali (siano o  meno
gia'  entrati  nel  circuito  penale);  residenti  in  aree a rischio
determinato dal combinarsi di  accentuati  livelli  di  disgregazione
sociale e di forte presenza di criminalita' organizzata e minorile.
Essi devono tendere a:
1)    assicurare  opportunita'  di  sostegno  ai minori e/o gruppi di
    minori,  di  ordine  relazionale  e  culturale,   favorendo   gli
    interventi   di  carattere  socializzante  ed  aggregante,  anche
    attraverso   la   creazione   di   cooperative   autogestite,   e
    coinvolgendo, ove necessario, le famiglie;
2)    promuovere  il  raccordo  istituzionale tra gli organismi dello
    Stato e le autonomie locali, in modo da creare  una  cultura  del
    contrasto  e  di  opposizione  alla  cooptazione dei minori nella
    criminalita' organizzata;
3)  catalizzare e potenziare il sistema delle opportunita' e  risorse
    disponibili;
4)    promuovere la collaborazione attiva e l'impegno diretto attorno
    al progetto delle forze sociali  locali,  dell'associazionismo  e
    del volontariato;
5)    favorire lo sviluppo di una presa di coscienza circa i problemi
    connessi alla criminalita' organizzata sia nell'opinione pubblica
    locale che tra gli operatori impegnati nel progetto.
4) Contenuto dei progetti.
   Nell'ambito  degli  interventi  previsti  a   favore   dell'utenza
indicata  verra'  attribuita  preferenza  assoluta  ai  progetti  che
prevedano:
-  l'attivazione  di  servizi  diurni  polifunzionali,  preposti   al
  sostegno  ed  al trattamento dei minori in ambiente esterno, capaci
  di elaborare strategie operative di intervento nel  territorio  con
  l'impiego  di  specifiche  professionalita'  quali gli educatori di
  strada e gli educatori domiciliari, i cui obiettivi siano:
   - agire nei luoghi propri della vita del giovane;
   - realizzare un'integrazione con i servizi esistenti;
   - individuare ed organizzare le  risorse  e  le  opportunita'  del
     territorio nella prospettiva di attuare un lavoro di rete in cui
     le  sinergie  tra le diverse forze in gioco trovino una concreta
     realizzazione;
- l'attivazione di centri di aggregazione  e  polifunzionali  rivolti
  anche  a  minori  non sottoposti a procedimenti penali. Tali centri
  dovranno prevedere una programmazione che contempli:
   - una  pluralita'  di  attivita':  animazione,  ascolto,  sostegno
     scolastico, sport, attivita' espressive, spazi autogestiti,
   - consulenza alle famiglie;
   -   la  costruzione  di  percorsi  educativi  personalizzati,  per
     l'attuazione di misure cautelari non detentive ed alternative  e
     sostitutive  alla  detenzione  con  particolare  riferimento  ai
     minorenni stranieri.
Dovranno, altresi', individuare le risorse esistenti sul territorio e
collaborare  con  le  agenzie  che,  per  competenza  e  titolarita',
svolgono interventi nell'area minorile;
-  il  sostegno  delle comunita' giovanili gia' attivate, organizzate
  per accogliere minori in  difficolta'  per  periodi  medio-brevi  e
  collegate   con   le  altre  agenzie  socio-educative  in  modo  da
  consentire un rapido rientro degli stessi nel proprio  contesto  di
  vita;  nell'eventuale  finanziamento rientrera' la riserva di posti
  in comunita' per minori dell'area penale (art. 18, 18bis, 22  e  28
  del  Decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
  448);
-  la  realizzazione  di  iniziative  "mirate"  di  aggiornamento   e
  formazione  del  personale  direttamente  coinvolto  nel  progetto,
  attuate in istituti direttamente gestiti dalle Regioni  o  in  sedi
  qualificate  ed istituzionalmente riconosciute a livello nazionale.
  I   corsi   dovranno   prevedere   un   programma   di   formazione
  multisciplinare capace:
   -  di  stimolare  un  approccio  significativo  alle problematiche
     giovanili, attraverso l'analisi dei contesti e delle  situazioni
     e l'elaborazione di adeguati progetti di intervento;
   -  di  fornire  strumenti  operativi  e  tecniche  di intervento a
     livello individuale, di gruppo e di comunita';
-  il  favorire  esperienze  di  praticantato  in servizi socialmente
  utili, in particolare nell'ambito della difesa dell'ambiente e  del
  verde  pubblico,  presso  associazioni  di  volontariato  e privato
  sociale;
- inserimenti lavorativi e di formazione lavoro presso imprese o  co-
  operative  artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone
  preventivamente la disponibilita'.
5) Articolazione dei progetti.
   I progetti dovranno indicare:
- l'area geografica cui si riferiscono (quartiere, frazione, comune);
- l'utenza destinataria in termini qualitativi e quantitativi (minori
  denunciati, evasori dell'obbligo scolastico, situazioni  di  nuclei
  familiari problematici);
-  le motivazioni a sostegno (condizioni socio-culturali e ambientali
  su cui si vuole intervenire, condizioni di  rischio,  rapporti  con
  l'area  penale,  eventuali  possibili  rapporti con la criminalita'
  organizzata);
- gli strumenti concreti, materiali e qualitativi, attraverso i quali
  si  intende  procedere  (creazioni  di  equipes  di  coordinamento,
  collegamento  con  istituzioni  territoriali  del  privato  sociale
  organizzato e volontariato, intervento di rete);
- le finalita' e gli obiettivi da raggiungere (prevenzione secondaria
  e terziaria);
- la tipologia dei servizi e strutture che si intendono attivare;
- l'indicazione dei tempi di attuazione con previsione di continuita'
  al termine dei finanziamenti ministeriali;
- il personale che si intende impiegare ed attivita' di formazione ed
  aggiornamento relativa allo stesso;
- le strutture e gli spazi gia' disponibili;
- le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi;
- il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato;
- l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive;
- la ripartizione analitica  ed  annuale  dei  costi,  suddivisi  per
  singole voci di spesa (personale, locazione, materiale, ecc.).
-  gli  indicatori  predeterminati,  i  criteri e le modalita' per la
  verifica dei risultati in esercizio e finali. La mancanza o la  non
  chiarezza  di  tali  elementi per i necessari controlli di gestione
  puo' essere motivo di esclusione del progetto.
6) Destinazione dei contributi.
   Saranno  privilegiati  i  progetti  che  prevedano  l'utilizzo  di
strutture  e  locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di
edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale,  statale,  e  di
enti  ed  organizzazioni  pubbliche)  idonei ad accogliere le diverse
attivita' previste  dai  progetti.  In  assenza  di  dette  strutture
potranno  essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti
da oneri di locazione per l'utilizzazione  di  locali  di  proprieta'
privata, i quali dovranno tuttavia essere adeguati alle necessita' ed
alle  articolazioni  operative  dei  progetti proposti, o resi tali a
cura e spese del proprietario.
   In tale ipotesi verranno considerate, ai  fini  del  finanziamento
complessivo,  le  spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria
delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione
le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri
di attivita' e/o accoglienza per minori.
   Potranno   viceversa   essere  ammesse  nelle  quantita'  ritenute
indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative al
personale da utilizzare nelle attivita'  progettuali,  esclusivamente
nell'ambito  delle  eventuali  convenzioni  che  i  Comuni finanziati
riterranno di stipulare con associazioni e  cooperative  del  privato
sociale organizzato o del volontariato.
   Saranno altresi' ammesse le seguenti tipologie di spesa:
- oneri di assicurazione e gestione ordinaria;
-  oneri  per  l'acquisto  di  beni  strumentali  di  cui si dimostri
  l'effettiva necessita', la  congruenza  economica  e  l'adeguatezza
  rispetto alle iniziative da intraprendere;
- oneri per l'acquisto di materiale e attrezzature di facile consumo;
-  oneri  derivanti  dal  rimborso  spese  per l'impiego di volontari
  purche' preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991;
- oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza.
   Non saranno ammessi al finanziamento i progetti:
-  che   prevedono   interventi   esclusivamente   finalizzati   alla
  prevenzione  primaria,  senza alcun riferimento ai minori dell'area
  penale;
- gia' finanziati negli esercizi degli anni precedenti e  non  ancora
  attivati;
-  che  prevedono  inserimenti  lavorativi  e  di  formazione lavoro,
  inferiori ad una annualita' o per cui la regione  ha  previsto  uno
  stanziamento di fondi.
   Il  finanziamento  sara' assicurato dalle competenti Direzioni dei
Centri per la Giustizia Minorile con  pagamento  a  mezzo  ordinativi
emessi  sulle  sezioni  di  Tesoreria  dello  Stato  presso  la Banca
d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti scadenze:
a) il 40% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto,  su
   richiesta  del  Comune che preannuncia l'attivazione del progetto,
   parere favorevole del gruppo integrato  locale,  presentazione  da
   parte   dello   stesso  Comune  del  progetto  di  fattibilita'  e
   conseguente stipula del protocollo operativo;
b) il 20% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta  del
   Comune,  corredata  da  una  relazione  di verifica sullo stato di
   attuazione del progetto e parere favorevole del  gruppo  integrato
   locale;
c)  il  rimanente 40% entro il 25 novembre dell'anno su richiesta del
   Comune con relazione conclusiva e contestuale valutazione  fornita
   dal gruppo integrato.
   La  presente  circolare, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana anche in  attuazione delle norme  contenute
nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
     Il direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile:
                            MALAGNINO