IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste  da
parte delle regioni o province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge persistenti dal 23 giugno 1995  al  19  agosto  1995  nella
provincia di Rovigo;
   grandinate dal 15 luglio 1995 al 16 agosto 1995 nella provincia di
Vicenza;
   grandinate 16 agosto 1995 nella provincia di Padova;
   grandinate 16 agosto 1995 nella provincia di Verona;
   grandinate 3 settembre 1995 nella provincia di Treviso;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Padova: grandinate del 16 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettera f), nel territorio dei comuni di Cervarese  Santa
Croce, Rovolon, Teolo, Veggiano, Vo;
   Rovigo: piogge persistenti del 23 giugno 1995, del 24 giugno 1995,
del  18 agosto 1995, del 19 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettere b), c), d), f),  nel  territorio  dei  comuni  di
Adria,  Ariano  nel  Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle, Taglia di
Po;
   Treviso: grandinate del 3 settembre  1995  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3, comma 2, lettera f), nel territorio dei comuni di Casale
sul Sile, Mogliano Veneto, Preganziol;
   Verona:  grandinate  del  16  agosto  1995  -  provvidenze  di cui
all'art. 3, comma 2, lettere f), g), nel  territorio  dei  comuni  di
Angiari, Cerea, Legnago;
   Vicenza:  grandinate  del  15  luglio  1995,  del 16 agosto 1995 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio
dei  comuni di Agugliaro, Albettone, Barbarano Vicentino, Castegnero,
Grisignano di Zocco, Grumolo delle  Abbadesse,  Longare,  Montegalda,
Montegaldella, Mossano, Nanto, Torri di Quartesolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 febbraio 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI