IL MINISTRO DELLA DIFESA 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto l'art. 23 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2  febbraio  1928,
n. 263; 
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno  1930  con  il  quale  sono
state approvate le condizioni generali da osservarsi per gli acquisti
dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni  dei  materiali
interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la
giacitura, il riscaldamento ed i  vari  servizi  affini  delle  Forze
armate dello Stato, nonche' la vendita dei materiali stessi non  piu'
adatti al servizio; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 4  ottobre  l988,  n.  436,  recante  norme  per  la
semplificazione e per il controllo delle procedure previste  per  gli
approvvigionamenti centrali  della  Difesa  e,  in  particolare,  gli
articoli 1 e 6; 
  Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate; 
  Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 4 luglio 1995; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
  Sono approvate  le  seguenti  disposizioni  in  tema  di  attivita'
contrattuale e di condizioni generali d'oneri interessanti servizi di
commissariato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 5 agosto 1995 
                                                Il Ministro: CORCIONE 
Visto, il Guardasigilli: DINI 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1996 
 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 2 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
             -  L'art.  23  del  testo  unico  approvato  con R.D. n.
          263/1928 e' cosi' formulato:
             "Art. 23. - Per i contratti attinenti al mantenimento  e
          alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa,
          al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al
          mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti
          gli  altri  contratti per i quali sia prescritto o ritenuto
          opportuno,   l'amministrazione   della    guerra    formula
          capitolati  d'oneri  che,  previo  parere  del Consiglio di
          Stato,  sono  approvati   con   decreto   ministeriale   da
          registrarsi alla Corte dei conti.
             La  stessa  procedura deve seguirsi per le modificazioni
          da apportarsi ai detti capitolati.
             Per  i  contratti  attinenti  al  mantenimento  e   alla
          vestizione  dei  sottufficiali e dei militari di truppa, al
          casermaggio ed alle spese generali dei  corpi,  nonche'  al
          mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati
          in  conformita'  dei predetti capitolati, non e' necessario
          sentire il parere del Consiglio di Stato.
             Tutti gli altri contratti stipulati  in  base  ai  detti
          capitolati   debbono   essere   preventivamente  sottoposti
          all'esame  del   predetto   Consiglio,   ai   sensi   delle
          disposizioni  vigenti sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato,  quando  l'importo
          relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:
              lire 240.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
              lire  120.000.000,  se  da aggiudicarsi con licitazione
          privata;
              lire  60.000.000,  se  da  concludersi  per  trattativa
          privata".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materia di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 436/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  1.  -  1.  I programmi relativi al rinnovamento e
          all'ammodernamento dei sistemi  d'arma,  delle  opere,  dei
          mezzi   e  dei  beni  direttamente  destinati  alla  difesa
          nazionale, sono approvati:
               a) con legge, se richiedano  finanziamenti  di  natura
          straordinaria;
               b)  con  decreto  del Ministro della difesa, quando si
          tratti di  programmi  finanziati  attraverso  gli  ordinari
          stanziamenti   di  bilancio.  In  tal  caso,  salvo  quanto
          disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non
          si  riferiscano  al  mantenimento  delle  dotazioni  o   al
          ripianamento   delle   scorte,  prima  dell'emanazione  del
          decreto ministeriale deve essere acquisito il parere  delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  con  le modalita' e
          nelle forme stabilite  dai  regolamenti  delle  Camere.  Il
          termine  per  l'espressione  del parere e' di trenta giorni
          dalla richiesta. Se detto  termine  decorre  senza  che  le
          commissioni  si  siano pronunciate, si intende che esse non
          reputano di dovere esprimere alcun parere.
             2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti
          di bilancio, ma destinati  al  completamento  di  programmi
          pluriennali  finanziati  nei  precedenti esercizi con leggi
          speciali, quando non richiedano finanziamenti  integrativi,
          sono  sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in
          sede di esame dello stato di previsione del Ministero della
          difesa, in apposito allegato.
             3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui
          al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta
          dalle competenti direzioni generali tecniche del  Ministero
          della difesa.
             4.  L'attivita' contrattuale concernente la manutenzione
          straordinaria ed il reintegro  dei  sistemi  d'arma,  delle
          opere,  dei  mezzi  e  dei beni direttamente destinati alla
          difesa nazionale si esplica, secondo  programmi  aventi  di
          norma  durata annuale, in relazione alle quote da impegnare
          sugli appositi capitoli dello  stato  di  previsione  della
          spesa  del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa
          riferisce   annualmente   alle    competenti    commissioni
          parlamentari   sui   predetti  programmi  e  sull'attivita'
          contrattuale di cui al presente comma.
             5. Le norme procedurali e di controllo della  spesa  per
          gli  approvvigionamenti  di  cui all'art. 14 della legge 11
          marzo 1988, n.    79,  si  applicano  anche  agli  esercizi
          finanziari  successivi  al 1988.  In allegato allo stato di
          previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  il
          Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
               a)  sulla  spesa complessiva prevista per il personale
          militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale
          in servizio permanente ed a  quello  in  ferma  di  leva  o
          volontario,  distinguendo  altresi'  i dati per grado e per
          stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e
          tecnico-ammministrativa della Difesa;
               b) sullo stato di attuazione dei programmi di  cui  ai
          capitoli  4001,  4002,  4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071,
          5031, e 7010 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  della  difesa per l'esercizio finanziario 1988 e
          di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari
          successivi.  Per ciascun programma sono indicati l'esigenza
          operativa, l'oggetto, la  quantita',  l'onere  globale,  lo
          sviluppo  pluriennale  e  la percentuale di realizzazione e
          sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti
          compiuti all'estero ed in Italia e sulla  quota  di  questi
          effettuata nel Mezzogiorno".
             -  Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 436/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  6.  -   1.   I   regolamenti   che   disciplinano
          l'attivita',   anche   esterna,  delle  direzioni  generali
          tecniche e degli enti dipendenti  e  i  capitolati  d'oneri
          generali  e  particolari  per le foniture della Difesa sono
          approvati dal Ministro della difesa,  previo  parere  delle
          competenti  commissioni  parlamentari da esprimersi secondo
          le procedure previste dai  regolamenti  delle  Camere,  nel
          termine  e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma
          1 dell'art. 1.
             2. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          modificati:
               a)  per  semplificare  l'attivita'  contrattuale  allo
          scopo di adeguare le procedure amministrative ed  eventuali
          nuove  normative  entrate  in vigore per le amministrazioni
          centrali dello Stato;
               b) per tener conto  della  specificita'  del  rapporto
          Difesa-Industria,    a    seconda    dei   vari   tipi   di
          approvvigionamenti e delle esigenze militari,  in  modo  da
          tutelare  la  riservatezza  ed  il segreto nel limite delle
          informazioni che  ai  sensi  della  presente  legge  devono
          essere fornite al Parlamento".