IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito
nella legge 27 ottobre 1995, n. 437, che autorizza  il  Ministro  del
tesoro a rideterminare, fra l'altro, la composizione del consiglio di
amministrazione  e del comitato esecutivo dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, come integrata  dalla  legge
20 aprile 1978, n. 154 e, in particolare, gli articoli 10 e 11;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  altresi'  l'art.  1, comma 2, della legge 11 luglio 1988, n.
266, che conferma la natura di ente pubblico economico  dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
  Considerato   quanto  disposto  in  ordine  alla  razionalizzazione
dell'organizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche,   ed,   in
particolare,  delle  aziende  dello  Stato,  ivi  compresi  gli  enti
pubblici economici, dall'art. 73, comma 5, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  in  termini  di migliore
efficienza e funzionalita' la composizione degli organi di gestione;
  Tenuto  conto  che  la  rideterminazione  delle  attribuzioni   dei
predetti  organi,  prevista  dal  citato  art. 6 del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 361, sara' effettuata in separata sede, per motivi di
uniformita', completezza e razionalita';
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995, n. prot. 1554/95 sezione terza;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con nota prot. n. 5110018 del 21 dicembre 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                           Articolo unico
Composizione  del  consiglio  di  amministrazione  e   del   comitato
   esecutivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto come segue:
   - dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
   -  da  un  dirigente del Ministero del tesoro - Direzione generale
del tesoro;
   - da un dirigente del Ministero di grazia e giustizia;
   - da un dirigente del Ministero delle finanze;
   -  da  un  dirigente  del  Ministero  per  i  beni  culturali   ed
ambientali;
   -  da  un  dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
   - da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione.
  I dirigenti di cui sopra devono  essere  designati  dai  rispettivi
Ministri.
  2. Il comitato esecutivo e' composto come segue:
   - dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
   -  dai dirigenti del Ministero del tesoro, del Ministero di grazia
e giustizia e del Ministero delle finanze presenti nel  consiglio  di
amministrazione.
  3.  Alle  sedute  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo partecipano il Magistrato della Corte dei conti delegato  al
controllo, in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259,  il provveditore generale dello Stato e, con voto consultivo, il
direttore generale dell'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato.
Resta  invariata la partecipazione consultiva di cui all'art. 4 della
legge 20 aprile 1978, n. 154, e di cui all'art. 10,  ultimo  comma  e
all'art. 11, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
  4.  Per  la  nomina  e  la  durata  degli organi di cui al presente
decreto, resta fermo quanto stabilito dalla citata  legge  13  luglio
1966, n. 559.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 febbraio 1996
                                                    Il Ministro: DINI
Visto, il Guardasigilli: DINI
 Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
  Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 242
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  10,  come
          integrato e modificato dall'art. 5 della  legge  20  aprile
          1978,  n.  154,  concernente  la costituzione della Sezione
          Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello  Stato  e
          11  della  legge  13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento
          dell'Istituto Poligrafico dello Stato).
             "Art. 10. - Il consiglio di amministrazione e'  nominato
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro ed e' composto del
          presidente e dei seguenti consiglieri che durano in  carica
          un quadriennio e possono essere confermati:
               a)  un  funzionario  della  Ragioneria  generale dello
          Stato;
               b) due funzionari della Direzione generale del tesoro;
               c) un funzionario del Ministero dell'industria  e  del
          commercio;
               d)  un  funzionario  del Ministero delle poste e delle
          telecomunicazioni;
               e) un funzionario del Ministero delle finanze;
               f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
               g) un  rappresentante  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione;
               h)  tre  membri  particolarmente competenti in materie
          grafiche  cartarie   o   tecnico-amministrative   che   non
          gestiscono   ne'  siano  comunque  interessati  in  aziende
          grafiche o cartarie;
               i)  tre  dipendenti  dell'Istituto  non  addetti  alla
          sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e
          uno  operaio  cartario  - scelti dal Ministro del tesoro su
          terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie  suddette,
          presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a
          carattere  nazionale.  Il  Ministro  del  tesoro  non  puo'
          scegliere piu' di un  dipendente  tra  quelli  indicati  da
          ciascuna   organizzazione   sindacale.  In  mancanza  delle
          predette terne, la scelta dei dipendenti  dell'Istituto  da
          nominare   consiglieri   e'   effettuata  direttamente  dal
          Ministro del tesoro. Fa parte  altresi'  del  consiglio  di
          amministrazione  un dipendente della sezione Zecca nominato
          dal Ministro  del  tesoro  su  designazione  del  personale
          addetto  alla  sezione  stessa scelto a seguito di apposita
          elezione.
             Alla  scadenza  del   quadriennio   decadono   anche   i
          consiglieri  nominati,  durante  il  periodo  medesimo,  in
          sostituzione di altri.
             I funzionari di cui alle lettere a), b), c) d), e) e  f)
          devono  rivestire  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
          direttore di divisione o equiparata.
             Del consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto
          di voto, il provveditore generale dello Stato che, in  caso
          di  impedimento,  e'  sostituito  da  un funzionario da lui
          incaricato.
             Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il
          consiglio e' integrato, a titolo consultivo, dal  capo  del
          servizio   ispettorato   carte-valori   del  Provveditorato
          generale dello Stato".
             "Art. 11.  -  Il  comitato  esecutivo  e'  composto  dal
          presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la
          Ragioneria  generale dello Stato, la Direzione generale del
          tesoro, il Ministero dell'industria e del  commercio  e  da
          due    consiglieri   da   scegliersi   dal   consiglio   di
          amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno  fra
          quelli  di cui alla lettera h) e uno fra quelli di cui alla
          lettera i) del precedente art. 10.
             Quando  occorra  deliberare  in  materia  di   personale
          dell'Istituto,  partecipano, a titolo consultivo i restanti
          rappresentanti   del    personale    nel    consiglio    di
          amministrazione.
             Del  comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto,
          il provveditore  generale  dello  Stato  che,  in  caso  di
          impedimento,   e'  sostituito  da  un  funzionario  da  lui
          incaricato.
             Quando occorra deliberare in materia di carte-valori  il
          comitato  esecutivo  e' integrato, a titolo consultivo, dal
          capo   del   servizio    ispettorato    carte-valori    del
          Provveditorato generale dello Stato".
             -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 28 agosto
          1995, n.  361, convertito, con modificazioni,  nella  legge
          27  ottobre  1995,  n.    437  (recante  il differimento di
          termini previsti da disposizioni legislative in materia  di
          interventi  concernenti  la pubblica amministrazione) e' il
          seguente: "Con proprio decreto, il Ministro del  tesoro  e'
          autorizzato   a   rideterminare   le   attribuzioni   e  la
          composizione degli organi di cui  agli  articoli  10,  come
          integrato  e  modificato  dall'art. 5 della legge 20 aprile
          1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministriale  possano  essere  adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del Ministro, quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti  debbano recare la denominazione "regolamento",
          siano  adottati  previo  parere  del  Consiglio  di  Stato,
          sottoposti  al  visto  e alla registrazione della Corte dei
          conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Si trascrive parte del testo  dell'art.  1,  comma  2,
          della  legge  11  luglio  1988,  n.  266,  concernente, tra
          l'altro,  la  disciplina  dello  stato  giuridico   e   del
          trattamento economico di attivita' del personale dipendente
          dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato:    "Per
          l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto  ente
          pubblico  economico,  si  continua ad applicare il disposto
          dell'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559".
             - Si trascrive, per conoscenza, anche il testo dell'art.
          24 della gia' citata legge n. 559/1966: "Art. 24.  -  Entro
          dodici  mesi dalla pubblicazione della presente legge sara'
          emanato il relativo regolamento di attuazione.
             Entro il termine di sei  mesi  da  tale  emanazione,  il
          consiglio  di  amministrazione sottoporra' all'approvazione
          del Ministro per il tesoro:
              1) il regolamento di servizio;
              2) il regolamento del personale, il quale disciplinera'
          i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri
          dipendenti, in base al trattamento normativo e  retributivo
          previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i
          dirigenti  di  aziende  industriali, per i dipendenti dalle
          aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie,
          ed ai trattamenti integrativi aziendali.
             Detto regolamento prevedera' la graduale estensione, nel
          corso di due anni dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  al  personale  assunto  dopo  il  giugno  1995, dei
          trattamenti aventi  carattere  di  generalita'  attualmente
          fruiti  dal  personale assunto precedentemente a tale data.
          La maggiore spesa  correlativa  non  potra'  incidere,  per
          ognuno  dei  due  anni,  sul bilancio dell'Istituto, per un
          importo superiore alla meta' dell'onere complessivo".
             - Si trascrive parte del comma 5 del D.Lgs.  3  febbraio
          1993,  n.  29  (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego): "Le aziende e gli enti di cui
          alle  leggi  ..  omissis  ..  11  luglio 1988, n. 266, gia'
          citata, omissis  ..  provvederanno  ad  adeguare  i  propri
          ordinamenti  ai  principi di cui al titolo I. I rapporti di
          lavoro dei dipendenti dei predetti  enti  ed  aziende  sono
          regolati  da  contratti  collettivi  ed individuali in base
          alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,  all'art.  9,
          comma   2,   ed   all'art.   65,   comma   3.  Le  predette
          amministrazioni  si  attengono   nella   stipulazione   dei
          contratti   collettivi   alle   direttive   impartite   dal
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   che,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, ne autorizza la
          sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2".
             - Si trascrivono, per conoscenza,  gli  articoli  citati
          nel suddetto comma 5 della legge n. 29/1993:
             "Titolo  I  - PRINCIPI GENERALI - 1. Le disposizioni del
          presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici
          e i rapporti di lavoro e di impiego alle  dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche,  tenuto  conto  delle autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,
          al fine di:
               a) accrescere l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
               b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
               c)  integrare  gradualmente  la  disciplina del lavoro
          pubblico con quella del lavoro privato.
             2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte  le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
             3.  Le  disposizioni  del presente decreto costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione".
             "Art.  2, comma 2. - I rapporti di lavoro dei dipendenti
          delle amministrazioni  pubbliche  sono  disciplinati  dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto
          per   il   perseguimento   degli   interessi  generali  cui
          l'organizzazione    e    l'azione    amministrativa    sono
          indirizzate".
             "Art.  65,  comma  3. - Gli enti pubblici economici e le
          aziende che producono servizi di pubblica utilita'  nonche'
          gli  enti  e  le  aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono
          tenuti a  comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero del tesoro il costo annuo del personale  comunque
          utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite dal
          Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento
          della funzione pubblica".
             "Art. 51, comma 1. - L'agenzia di cui all'art. 50, entro
          cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette
          al   Governo,   ai   fini   della    autorizzazione    alla
          sottoscrizione,   il   testo   concordato   dei   contratti
          collettivi  nazionali  di  cui  agli  articoli  45  e   46,
          corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale interessato, dei costi unitari e degli oneri
          riflessi del trattamento  economico  previsto,  nonche'  la
          quantificazione   complessiva   della   spesa   diretta   e
          indiretta, ivi compresa quella rimessa alla  contrattazione
          decentrata.  Il Governo, nei quindici giorni successivi, si
          pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo  conto  fra
          l'altro  degli effetti applicativi dei contratti collettivi
          anche   decentrati   relativi   al    precedente    periodo
          contrattuale  e  della conformita' alle direttive impartite
          dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri.  Decorso  tale
          termine  l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto
          attiene ai contratti collettivi  riguardanti  il  personale
          dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo
          provvede  previa  intesa  con le amministrazioni regionali,
          espressa dalla Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano".
             "Art.  51, comma 2. - L'autorizzazione di cui al comma 1
          e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, la  quale
          ne  verifica  la legittimita' e la compatibilita' economica
          entro quindici giorni dalla data di  ricezione,  decorsi  i
          quali il controllo si intende effettuato senza rilievi".
          Note all'articolo unico:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 12 della legge 21
          marzo 1958, n.  259 (Partecipazione della Corte  dei  conti
          al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
          Stato contribuisce in via ordinaria):
             "Art.  12.  -  Il controllo previsto dall'art. 100 della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'Amministrazione  dello  Stato  o  una  azienda
          autonoma  statale contribuisca con apporto al patrimonio in
          capitale o servizi o beni ovvero  mediante  concessione  di
          garanzia  finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa,  che
          assiste  alle  sedute  degli organi di amministrazione e di
          revisione".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  4  della  legge  20
          aprile 1978, n.  154, gia' citata:
             "Art.  4. - Il direttore della sezione Zecca e' nominato
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  su  proposta  del
          consiglio   di   amministrazione,  sentito  il  parere  del
          comitato consultivo per la Zecca, tra persone  esperte  nel
          settore industriale.
             Il direttore della sezione Zecca:
               a) fa parte del comitato consultivo per la Zecca;
               b)  partecipa  con  voto  consultivo  alle  sedute del
          consiglio di amministrazione e del comitato  esecutivo  ove
          si trattino materie relative ai compiti di cui all'art. 1;
               c)  sovrintende,  riferendone  al  direttore  generale
          dell'Istituto  ai  servizi  ed  uffici  costituiti  per  lo
          svolgimento dei compiti suddetti;
               d)  esercita  le attribuzioni che gli fossero delegate
          dal  presidente,  dal  consiglio  di  amministrazione,  dal
          comitato esecutivo, dal direttore generale".