IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, primo comma, della stessa legge che ha riservato al detto Ente il compito di esercitare nel territorio nazionale le attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta; Visto l'art. 14, primo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, in base al quale tutte le attivita' riservate per legge ad enti pubblici o a societa' a partecipazione statale restano attribuite, a titolo di concessione, ai medesimi soggetti che ne erano titolari all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto; Visto l'art. 15, primo comma, dello stesso decreto, convertito come sopra, che ha disposto la trasformazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL in Societa' per azioni; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL S.p.a., tenutasi il 7 agosto 1992 e recante approvazione dello Statuto della Societa' derivante dalla trasformazione dell'ENEL, la quale ha assunto la denominazione di ENEL - Societa' per azioni; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi; Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attivita' elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali; Viste le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica il 16 marzo e il 26 settembre 1995 e dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1995; Viste le linee fondamentali per la privatizzazione dell'ENEL S.p.a. e la riforma del settore elettrico nazionale approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995; Visto il contratto di programma stipulato il 10 aprile 1991 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Ente nazionale per l'energia eletrica ENEL, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve disciplinare, in conformita' alle disposizioni vigenti, la concessione relativa alle attivita' elettriche esercitate dalla societa' derivante dalla trasformazione dell'ENEL; Visto il parere reso in data 22 dicembre 1995 dalla Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 34, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Ritenuto, in relazione al detto parere, di accogliere, cosi' come accoglie, le proposte e le indicazioni formulate dall'Autorita' garante in ordine: ai diritti attribuiti alle imprese elettriche degli enti locali dall'art. 3, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 1, comma 1, della convenzione annessa al presente decreto); all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato (art. 10, comma 4); alle disposizioni che si riferiscono agli indennizzi (premessa, art. 19 comma 4, ed art. 26 comma 1); alla ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale, ed all'aumento della quota di distribuzione delle imprese elettriche degli enti locali, da perseguire mediante meccanismi che non siano di natura esclusivamente consensuale (art. 14 commi 4, 5, 6); alla partecipazione delle imprese elettriche degli enti locali ad una eventuale costituenda societa' per la trasmissione (art. 13 comma 7); Ritenuto, infine, sempre in relazione al parere dell'Autorita' garante, che, anche nell'ipotesi di liberalizzazione delle attivita' di generazione, la previsione relativa al controllo dell'ENEL S.p.a. sulla costituenda societa' per la produzione debba essere mantenuta, nell'interesse dello Stato riservatario del servizio, in quanto funzionale all'adempimento di precisi obblighi, che rientrano tra quelli di servizio universale, posti a carico della concessionaria, quali, tra l'altro, quelli previsti dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 13, comma 5, secondo capoverso dell'annessa convenzione; Considerato che la formalizzazione della convenzione relativa alla concessione di attivita' elettriche all'ENEL S.p.a. costituisce per l'Amministrazione, un atto dovuto a norma di quanto prescritto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202; Ritenuto che l'adempimento di tale obbligo, coerente con l'attuale assetto dell'ordinamento, non costituisce peraltro un vincolo in ordine ai futuri assetti del sistema elettrico nazionale, in considerazione di quanto espressamente previsto e regolato nella premessa e nell'art. 19, comma 4, della annessa convenzione; Decreta: Art. 1. 1. E' attribuita all'ENEL S.p.a., a norma dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, la concessione delle attivita' di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale. 2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dalla annessa convenzione. 3. La concessione di cui al precedente comma 1 avra' la durata di anni quaranta a decorrere dall'11 luglio 1992. 4. Previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le attivita' indicate al precedente comma 1 possono essere affidate in sub-concessione dall'ENEL S.p.a., alle condizioni prescritte nella annessa convenzione.