IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
   Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica  ENEL,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto l'art. 1, primo comma, della stessa legge che  ha  riservato
al  detto  Ente  il compito di esercitare nel territorio nazionale le
attivita'  di  produzione,  importazione,  esportazione,   trasporto,
trasformazione,  distribuzione  e  vendita  dell'energia elettrica da
qualsiasi fonte prodotta;
   Visto l'art. 14, primo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, nella legge  8  agosto  1992,  n.
359,  in base al quale tutte le attivita' riservate per legge ad enti
pubblici o a societa' a partecipazione statale restano attribuite,  a
titolo  di  concessione,  ai  medesimi soggetti che ne erano titolari
all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto;
   Visto l'art. 15, primo comma,  dello  stesso  decreto,  convertito
come sopra, che ha disposto la trasformazione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica ENEL in Societa' per azioni;
   Visto  il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica ENEL S.p.a., tenutasi  il  7  agosto  1992  e
recante  approvazione  dello  Statuto  della Societa' derivante dalla
trasformazione dell'ENEL, la quale ha  assunto  la  denominazione  di
ENEL - Societa' per azioni;
   Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'  e  per
la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi;
   Visti,  in  particolare,  gli  articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3,
comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di  concessioni
nei  settori  ivi  disciplinati ed in materia di attivita' elettriche
esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;
   Viste le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica  il  16
marzo e il 26 settembre 1995 e dalla Camera dei deputati il 20 luglio
1995;
   Viste  le  linee  fondamentali  per  la  privatizzazione dell'ENEL
S.p.a. e la riforma del settore  elettrico  nazionale  approvate  dal
Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995;
   Visto il contratto di programma stipulato il 10 aprile 1991 tra il
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e l'Ente
nazionale per l'energia eletrica ENEL, ai sensi dell'art.  30,  primo
comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
   Considerato  che,  in  relazione  a  quanto disposto dall'art. 14,
comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,  convertito  nella
legge 8 agosto 1992, n. 359 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge
23  aprile  1993,  n.  118, convertito dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
deve  disciplinare,  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti, la
concessione  relativa  alle  attivita'  elettriche  esercitate  dalla
societa' derivante dalla trasformazione dell'ENEL;
   Visto  il  parere  reso  in  data 22 dicembre 1995 dalla Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 2,  comma
34, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
   Ritenuto,  in relazione al detto parere, di accogliere, cosi' come
accoglie, le  proposte  e  le  indicazioni  formulate  dall'Autorita'
garante  in  ordine:  ai  diritti  attribuiti alle imprese elettriche
degli enti locali dall'art. 3, comma 8, della legge 14 novembre 1995,
n. 481 (art. 1,  comma  1,  della  convenzione  annessa  al  presente
decreto);  all'osservanza  delle  norme  di  legge sulla tutela della
concorrenza e del mercato (art. 10, comma 4); alle  disposizioni  che
si riferiscono agli indennizzi (premessa, art. 19 comma 4, ed art. 26
comma 1); alla ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale, ed
all'aumento  della  quota  di  distribuzione delle imprese elettriche
degli enti locali, da perseguire mediante meccanismi che non siano di
natura esclusivamente consensuale (art.  14  commi  4,  5,  6);  alla
partecipazione  delle  imprese  elettriche  degli  enti locali ad una
eventuale costituenda societa' per la trasmissione (art. 13 comma 7);
   Ritenuto, infine, sempre in  relazione  al  parere  dell'Autorita'
garante,  che, anche nell'ipotesi di liberalizzazione delle attivita'
di generazione, la previsione relativa al controllo dell'ENEL  S.p.a.
sulla  costituenda societa' per la produzione debba essere mantenuta,
nell'interesse dello  Stato  riservatario  del  servizio,  in  quanto
funzionale  all'adempimento  di  precisi  obblighi, che rientrano tra
quelli di servizio universale, posti a carico  della  concessionaria,
quali, tra l'altro, quelli previsti dall'art. 5, comma 3, e dall'art.
13, comma 5, secondo capoverso dell'annessa convenzione;
   Considerato che la formalizzazione della convenzione relativa alla
concessione  di  attivita' elettriche all'ENEL S.p.a. costituisce per
l'Amministrazione, un  atto  dovuto  a  norma  di  quanto  prescritto
dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,  n.  359  e
dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202;
   Ritenuto che l'adempimento di tale obbligo, coerente con l'attuale
assetto dell'ordinamento, non  costituisce  peraltro  un  vincolo  in
ordine   ai  futuri  assetti  del  sistema  elettrico  nazionale,  in
considerazione di quanto  espressamente  previsto  e  regolato  nella
premessa e nell'art. 19, comma 4, della annessa convenzione;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
   1.  E'  attribuita  all'ENEL  S.p.a.,  a norma dell'art. 14, primo
comma, del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,  convertito  nella
legge  8  agosto  1992, n. 359, la concessione delle attivita' di cui
all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962,  n.  1643,  per
l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica
nel territorio nazionale.
   2.  Il  servizio,  di  cui  al  comma 1, deve essere svolto per le
finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti  dalla
annessa convenzione.
   3.  La concessione di cui al precedente comma 1 avra' la durata di
anni quaranta a decorrere dall'11 luglio 1992.
   4.   Previa   autorizzazione   del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, le  attivita'  indicate  al  precedente
comma  1 possono essere affidate in sub-concessione dall'ENEL S.p.a.,
alle condizioni prescritte nella annessa convenzione.