IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347,  e  23  aprile  1946,  n.  363,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;
  Visto l'art. 1 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  che  ha
soppresso  alcuni  comitati  interministeriali  tra  cui  il Comitato
interministeriale dei prezzi;
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile  1994,  n.  373, che ha attribuito al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato le funzioni  del  soppresso  CIP  in
materia del energia elettrica e di gas;
  Visto  l'art.  3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si
precisa che le funzioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  373/1994  sono esercitate dal Ministro dell'industria
sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Autorita' istituita con la stessa legge;
  Visti i provvedimenti CIP n. 13 del 24 luglio 1992 e n. 15  del  14
dicembre 1993;
  Vista  la  comunicazione C 38/92 della Commissione europea ai sensi
dell'art. 93, paragrafo 2, del trattato CEE  indirizzata  agli  altri
Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti che il Governo
italiano  ha  deciso  di  concedere a EFIM, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea del 17 marzo 1993 che  riguardo  le
tariffe  elettriche  ridotte  per la produzione di alluminio primario
avanza l'ipotesi che le stesse configurino un aiuto di Stato;
  Visto il decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15
maggio 1995 con cui e' approvato il "Piano triennale 1993-1995 per il
comparto alluminio ex EFIM" presentato  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM in data 18 marzo 1995;
  Considerato  che  il  Piano suddetto prevede che la privatizzazione
richiede, per arrivare ad una soluzione  ottimale,  il  supporto  del
Governo  italiano  anche  per  la definizione con ENEL di una tariffa
dell'energia elettrica per gli smelter di Porto Vesme (Cagliari) e di
Fusina (Venezia), possibilmente mediante la definizione per il futuro
di un contratto a lungo termine (dieci anni) a prezzi  competitivi  a
livello  europeo, associato a un piano di ristrutturazione sviluppato
dall'acquisitore e collegato a livelli occupazionali predefiniti;
  Ritenuto necessario procedere  all'adozione  di  misure  tariffarie
che,  adeguando il prezzo delle forniture di energia elettrica per la
produzione di alluminio primario a valori in linea  con  quelli  medi
praticati  in  Europa,  consenta  di  superare l'azione di infrazione
avviata dall'Unione europea e nel contempo dare attuazione al decreto
15 maggio 1995;
                              Decreta:
  1. La tariffa relativa alle forniture di energia elettrica  per  la
produzione  di  alluminio primario prevista alla tabella A-9 allegata
al provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 e' abolita a  partire
dal  1  gennaio  1996.  In  sua  sostituzione si applicano le tariffe
multiorarie previste alle tabelle A-6 dello stesso provvedimento.
  2. Il trattamento di sovrapprezzi previsto dal provvedimento CIP n.
13 del 24 luglio 1992 e sue successive modificazioni, da applicarsi a
tutte  le  forniture  destinate alle produzioni di alluminio primario
nei limiti degli impianti esistenti alla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  viene  abolito  con  il  31  dicembre  2005.
Successivamente a tale data il trattamento verra' allineato a  quello
previsto per la generalita' dell'utenza.
  3.  Alle  tariffe  e  sovrapprezzi  verranno  applicate  le  stesse
variazioni di  aumento,  con  la  medesima  decorrenza,  che  saranno
previste  dalle normative generali via via vigenti per le forniture a
regime normale. Le eventuali variazioni in riduzione dei sovrapprezzi
non verranno  applicate  fino  a  che  non  sia  stato  raggiunto  il
trattamento previsto per le forniture normali.
  4.  Sono  abrogate  le  disposizioni,  in  precedenza  emanate, che
risultino incompatibili con le presenti norme.
  5. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1995
                                                    Il Ministro: CLO'
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 8