IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, concernente norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 1, comma 1, che autorizza per il 1995 la spesa di lire 800 miliardi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura; Visto l'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491 "Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46" che aumenta di lire 875 miliardi lo stanziamento previsto per l'anno 1995 per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura; Visto l'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995, il quale stabilisce che lo stanziamento previsto e' assegnato dal CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge numero 491/1993; Visto l'art. 2, comma 10, della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 "Norme urgenti in materia di finanza locale" che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la propria delibera del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1995, con la quale sono stati assegnati alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i succitati 800 miliardi di lire cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 727/1994 convertito con modificazioni nella legge n. 46/1995; Vista la nota n. 51310 del 16 novembre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di riparto del succitato stanziamento di lire 875 miliardi tra le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo riparto, per l'anno 1995; Vista la nota n. 51342 del 22 novembre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha comunicato che il comitato permanente di cui alla legge n. 491/1993 ha approvato la succitata proposta di riparto nella seduta del 22 novembre 1995; Udita la relazione del Sottosegretario delle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: 1. E' approvato il piano di riparto proposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali allegato alla presente delibera. 2. A valere sullo stanziamento di lire 875 miliardi, recato dal decreto-legge n. 491/1995 che ha rifinanziato l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995 richiamati nelle premesse, e' assegnato alle regioni per l'attuazione degli interventi nel campo agricolo, alimentare e forestale l'importo di lire 700 miliardi cosi' come riportato nella sottostante tabella: Legge n. 46/1995 Fondi assegnati alle regioni secondo riparto - anno 1995 Importo Regioni Parametro (milioni di lire) - - - Piemonte. . . . . . . . . . . . . . . . 6,079 42.553 Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . 1,999 13.993 Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . 6,546 45.822 Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,486 45.402 Emilia-Romagna. . . . . . . . . . . . . 8,124 56.868 Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . 6,128 42.896 Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,798 19.586 Marche. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,591 25.137 Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,285 50.995 Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . 5,908 41.356 Molise. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,593 25.151 Campania. . . . . . . . . . . . . . . . 12,608 88.256 Puglia. . . . . . . . . . . . . . . . . 13,175 92.225 Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . 6,654 46.578 Calabria. . . . . . . . . . . . . . . . 9,026 63.182 ------- ------- Totale. . . 100,000 700.000 3. Il restante importo di lire 175 miliardi e' assegnato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'attuazione delle azioni di competenza indicate nella propria proposta. Roma, 21 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18