AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e
18  ottobre  1995,  n.  428".  I DD.LL. n. 346/1995 e n. 428/1995, di
contenuto pressoche' analogo al  presente  decreto,  non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1995 e n.
294 del 18 dicembre 1995).
                               Art. 1.
  1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite
agli  organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla
vigente normativa, nelle province di Biella,  Crotone,  Lecco,  Lodi,
Prato,  Rimini,  Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti
provveditorati agli  studi,  ad  ognuno  dei  quali  e'  preposto  un
dirigente   amministrativo   ed   assegnato   personale   dei   ruoli
dell'amministrazione  centrale  e   dell'amministrazione   scolastica
periferica    della    pubblica    istruzione,    nell'ambito   delle
disponibilita' di organico esistenti.
  2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del  medesimo
articolo  tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni
organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.
          Riferimenti normativi:
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             Il  secondo  periodo  del  comma  1  del relativo art. 6
          prevede che:  "L'individuazione degli uffici corrispondenti
          ad  altro  livello  dirigenziale   (rispetto   al   livello
          dirigenziale  generale indicato nel primo periodo, n.d.r. )
          e  delle  relative  funzioni  e'  disposta  con regolamento
          adottato  dal  Ministro   competente,   d'intesa   con   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente".
             Il  comma  3 del medesimo art. 6 e' cosi' formulato: "3.
          Nelle amministrazioni di cui al comma 1 (si riferisce  alle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e  alle  universita',  n.d.r.), la consistenza delle piante
          organiche e' determinata previa  verifica  dei  carichi  di
          lavoro  ed  e'  approvata  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente,  formulata d'intesa con il Ministero del tesoro
          e con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  previa
          informazione  alle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione
          delle piante organiche comporti maggiori oneri  finanziari,
          si provvede con legge".