AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428". I DD.LL. n. 346/1995 e n. 428/1995, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1995 e n. 294 del 18 dicembre 1995). Art. 1. 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali e' preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilita' di organico esistenti. 2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto. Riferimenti normativi: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Il secondo periodo del comma 1 del relativo art. 6 prevede che: "L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale (rispetto al livello dirigenziale generale indicato nel primo periodo, n.d.r. ) e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente". Il comma 3 del medesimo art. 6 e' cosi' formulato: "3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1 (si riferisce alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e alle universita', n.d.r.), la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge".