IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione
dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in
chimica e tecnologie farmaceutiche, di cui alla tabella XXVII-bis
allegata al predetto regio-decreto n. 1652/1938;
Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
Sentiti i pareri della Federazione nazionale dei farmacisti e
dell'Ordine nazionale dei chimici;
Vista la delibera n. 126/94 emessa dalla sezione di controllo della
Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella
sessione di aprile 1995;
Decreta:
Art. 1.
L'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche di cui alla tabella XXVII-bis dell'ordinamento
didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, e' soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova
tabella XXVII-bis allegata al presente decreto e di cui fa parte
integrante.