IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  245,  recante  norme  sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Considerata   l'opportunita'   di    procedere    alla    revisione
dell'ordinamento  didattico  universitario  del  corso  di  laurea in
chimica e tecnologie farmaceutiche, di  cui  alla  tabella  XXVII-bis
allegata al predetto regio-decreto n. 1652/1938;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
  Sentiti  i  pareri  della  Federazione  nazionale  dei farmacisti e
dell'Ordine nazionale dei chimici;
  Vista la delibera n. 126/94 emessa dalla sezione di controllo della
Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale   nella
sessione di aprile 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche   di   cui   alla  tabella  XXVII-bis  dell'ordinamento
didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre  1938,
n.  1652,  e'  soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova
tabella XXVII-bis allegata al presente decreto  e  di  cui  fa  parte
integrante.