IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio
secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio,
rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i
richiedenti;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 9.470 miliardi;
Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1996, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del
Tesoro poliennali 9,50% - 1 febbraio 1996/1999;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 9,50% - 1 febbraio 1996/1999, fino all'importo
massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della
prima e seconda tranche dei buoni stessi.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio ed il 1 agosto di
ogni anno.
In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare,
quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le
operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il
20 febbraio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di
iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro
poliennali di prossima emissione.