Con decreto ministeriale 6 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Materie prime e secondarie M.P.S., con sede
in Averza-Carrara (Massa Carrara) e unita' in Averza-Carrara (Massa
Carrara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1995 al 17
giugno 1996.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 29
settembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e unita' in:
amministrazione tecnica di Napoli, redazione di Foggia, Napoli e
Salerno, per il periodo dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Meoni Mario & C., con sede in Barberino di
Mugello (Firenze) - localita' Galliano e unita' in Barberino di
Mugello (Firenze) - localita' Galliano, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Camineria Charly di Nicola Cillo, con sede in
Bari e unita' in Bari, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre
1994 al 4 giugno 1995.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Tavagnacco
(Udine) e unita' in Tavagnacco (Udine), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata
dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Commi, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' in
Iglesias (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 6 gennaio 1995 al 5
luglio 1995.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia e unita'
in Foggia, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari diminuizione della
durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento, del periodo di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 marzo
1995 al 23 settembre 1995.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996.
Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i
lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. C.S.G. -
Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna e holding di Milano
e uffici di Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1994 al 31 marzo
1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a.
Eniricerche, con sede in Milano e unita' in Monterotondo (Roma), per
il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con
sede in Napoli e unita' in Caserta, per il periodo dal 1 maggio 1995
al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del
trattamento economico di mobilita'.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996.
Il trattamento di cui ai precedenti commi, e' pari all'80 per
cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e
la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l.
Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria
e unita' in Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato
(Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), per il periodo dal
2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita' per 5 unita' in esubero
interessate al trattamento CIGS.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996 per 5 unita' in
esubero interessate al trattamento.
Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Novamont, con sede in Milano e Centro
ricerche Novara e unita' collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni e
sede Milano, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento, del periodo di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 giugno
1994 al 20 dicembre 1994.
La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. C.S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con
sede in Ravenna e sedi holding di Milano e uffici di Roma, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 giugno 1994.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994.
Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i
lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nicis costruzioni generali, con sede in Roma
e unita' in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1995 al 30
aprile 1996.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti,
con sede in Asti e unita' in Asti, e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994 per un numero di 3 unita'
interessate alla CIGS.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995 per un numero di 3
unita' interessate alla CIGS.
Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i
lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l.
Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e unita' in
Asti, per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995, la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita' per 2 unita' in esubero interessate al trattamento CIGS.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996 per 2 unita' in
esubero interessate alla CIGS.
Il trattamento di cui al precedente comma e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Alessandria, con sede in Alessandria e unita' in Alessandria centro,
Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo
Scrivia (Alessandria), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini della determinazione del trattamento, del periodo di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 giugno
1994 al 1 dicembre 1994 per un numero di 5 unita' di esubero
interessate al trattamento CIGS.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995 per 5 unita' in
esubero interessate al trattamento CIGS.
Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i
lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996:
1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre
1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con
sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa
(Massa Carrara), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre
1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con
sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa
(Massa Carrara), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre
1995.
Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
3) e' approvata la proroga complessa del programma per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con
sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine
(Bergamo), Roncadelle (Brescia) e uffici periferici.
Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la
ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1
gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo)
e unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia)
e uffici periferici per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno
1995.
Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) e uffici
periferici, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
5) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia), uffici
periferici e dal 1 ottobre 1995 Piombino (Livorno) (ex Tubificio di
Piombino) per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale
del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e
unita' di Pero (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31
dicembre 1995.
Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unita' in
Caronno Pertusella (Varese), e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.
Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i
lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.