IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 100;
Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il
relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
successivamente modificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio
1995 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla
grazia e giustizia l'avvocato Edilberto Ricciardi ed il dott. Donato
Marra;
Ritenuta la esigenza del conferimento della delega di talune
competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;
Decreta:
Art. 1.
I Sottosegretari di Stato, ai fini della attuazione degli indirizzi
indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni
e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e
relative commissioni per il compimento di attivita' richieste dai
lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi
personalmente.