IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni a completamento della complessiva riforma
dell'ordinamento portuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la
famiglia e la solidarieta' sociale;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, e' integrato di 1.000 unita' relativamente ai
lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unita' relativamente ai
dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita',
riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna
dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che
hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31
dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e
relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali,
sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di
esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i requisiti entro il 31 dicembre 1993 e' consentito il recupero
volontario delle marche contributive relative al periodo di
occasionalato, senza onere per lo Stato. E fatto divieto di procedere
ad assunzioni in presenza di eccedenze.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi
1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, e'
concesso l'aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo
massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la
data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e
quella di raggiungimento del sessantesimo anno di eta', ovvero al
periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente
articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di
incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di
anzianita'. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di
invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti
per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i
criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terra' conto degli
eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri
contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per
il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle societa'
Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar
servizi accessori, Almare, Interlogistica e Societa' finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base
dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del conseguimento del sessantesimo anno di eta', ovvero del minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del comma
4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati
agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita
rendicontazione annuale.
6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine
servizio e delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine
rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore,
rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, nonche' dei lavoratori dell'ex gruppo di
portabagagli di Olbia e di Porto Torres gia' in quiescenza e non
ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al
comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede,
con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91
miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni
relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo
trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di
fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei
mezzi meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma
5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2,
limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che
non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale
titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri
finanziari.
7. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5 e'
autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla
base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del
trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai
lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La
medesima gestione e' autorizzata, altresi', a rimborsare all'INPS la
somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori
oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e
dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione
degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' le
sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996,
intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge 5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite
di ulteriori 1.800 unita', ivi compresa la regolazione delle
eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il
relativo onere e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5
ed e' rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in
materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme
erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi
interessi legali.
10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti
contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di
soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre
1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.
11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in
favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5, gli
ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli
anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno
1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
12. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli
enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma
6, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di
impresa.