IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica  e
l'esecuzione  dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo
1957, per l'istituzione delle Comunita' europee;
  Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del  Consiglio  del  21  giugno
1976,  concernente  l'organizzazione  comune  del  mercato  del riso,
modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1530/95 del Consiglio  del
29 giugno 1995;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1424/76 del Consiglio del 21 giugno
1976, che fissa le norme generali  dell'intervento  sul  mercato  del
riso,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  CEE  n.  794/91  del
Consiglio del 25 marzo 1991;
  Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21  agosto
1967,  relativo  alla  presa  in  consegna  del risone da parte degli
organismi di intervento ed alla fissazione degli importi  correttori,
delle  maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3528/92 della Commissione
del 7 dicembre 1992;
  Visto il regolamento  CEE  n.  3406/93  della  Commissione  del  13
dicembre  1993,  che  stabilisce  le  varieta'  di  tipo Indica, agli
effetti dell'intervento, modificato da ultimo dal regolamento  CE  n.
896/94 della Commissione del 22 aprile 1994;
  Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio
1991,  che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del
risone da parte degli organismi di intervento;
  Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio
1991, che definisce le modalita' di acquisto  del  riso  detenuto  da
organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;
  Visto  il  regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre
1990, che determina gli elementi da prendere  in  considerazione  nei
conti  annuali  per  i  finanziamenti,  da  parte  del  Fondo europeo
agricolo di orientamento e di  garanzia,  sezione  "garanzia",  delle
misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3597/90  della  Commissione del 12
dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento
implicanti l'acquisto, il magazzinaggio  e  la  vendita  di  prodotti
agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo
dal  regolamento  CE  n. 895/94 della Commissione del 22 aprile 1994;
Visto il regolamento CEE n. 3813/92 del  Consiglio  del  28  dicembre
1992,  relativo  all'unita'  di  conto  e  ai tassi di conversione da
applicare nel quadro della politica agricola  comune,  modificato  da
ultimo  dal  regolamento  CEE  n. 150/95 del Consiglio del 23 gennaio
1995;
  Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile
1993, recante modalita' per la determinazione  e  l'applicazione  dei
tassi  di  conversione utilizzati nel settore agricolo, modificato da
ultimo dal regolamento CE n. 1053/95 della Commissione dell'11 maggio
1995;
  Visto  il regolamento CE n. 158/95 della Commissione del 31 gennaio
1995, recante  misure  transitorie  relative  alla  soppressione  del
coefficiente   correttore   applicabile   ai   tassi  di  conversione
utilizzati nel settore agricolo;
  Visto il regolamento CE n. 1531/95  del  Consiglio  del  29  giugno
1995,  che  fissa  il prezzo di intervento del risone per la campagna
1995/96;
  Visto il regolamento CE n. 1532/95  del  Consiglio  del  29  giugno
1995,  che  fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/96, le
maggiorazioni mensili del prezzo del risone;
  Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre  1967,  con  il  quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara'  diversamente  disposto,  quale  organismo  di  intervento  per
l'applicazione delle norme comunitarie in materia  di  organizzazione
comune nel mercato del riso;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   stabilire   con   apposito   atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale  risi,  le
norme  che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei
compiti ad esso affidati per la campagna di  commercializzazione  del
riso 1995/96;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nell'espletamento  dell'incarico  di cui al decreto ministeriale 27
ottobre 1967, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad  osservare,  per  la
campagna  di commercializzazione del riso 1995/96, le norme dell'atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso  ed  allegato
al presente decreto.
 Il   presente   decreto   e  l'allegato  atto  disciplinare  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1995
                      Il Ministro delle risorse
                  agricole, alimentari e forestali
                              LUCHETTI
p. Il Ministro del tesoro
                                VEGAS
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 43