Agli     assessorati      regionali
                                  agricoltura
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi  nel  mercato   agricolo
                                  (A.I.M.A.)
                                  Alle organizzazioni professionali
  Ai  fini di una tempestiva applicazione della normativa comunitaria
vigente che ha modificato e innovato i regimi di premio  nel  settore
bovino  e  ovicaprino,  si  ritiene  necessario  fornire  ai soggetti
interessati, con la presente circolare che integra e  sostituisce  le
circolari  n.  1  del  3  febbraio  1995  e n. 3 del 24 marzo 1995, i
chiarimenti e le indicazioni idonee  a  proseguire  la  gestione  dei
regimi dei premi zootecnici.
I - Settore bovino.
  Con  il  regolamento  CEE  n.  2066/92 del Consiglio, del 30 giugno
1992,  sono  state  apportate  notevoli  e  radicali   modifiche   ed
innovazioni  al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore della  carne  bovina,  fissando  nuove
discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche
nutrici.
  I  regimi  di  premio  in  oggetto  sono  inoltre assoggettati alle
disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92  del  Consiglio,  del  27
novembre  1992,  con il quale e' stato istituito un sistema integrato
di gestione e di controllo di taluni regimi  di  aiuti  comunitari  e
alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la
quale  sono state impartite disposizioni relative all'identificazione
e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art.
5.
  Occorre percio' disciplinare tutte le operazioni  di  registrazione
dei  richiedenti  il  premio  e  di  individuazione e controllo degli
animali, e quanto altro necessario ad una  immediata  osservanza  dei
regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di
applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92.
1.  Sezione prima - Regime premio speciale a favore dei produttori di
carne bovina.
  1.1. Presentazione domande.
  Il produttore deve presentare  domanda  di  aiuto  alle  superfici,
seguita  dalla  domanda  di  premio  speciale,  su modelli stampati e
distribuiti a cura dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel
mercato  agricolo  - A.I.M.A. La domanda di premio speciale, datata e
firmata, deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A. -  Casella
postale  n.  2280  Roma  AD,  a mezzo raccomandata postale o mediante
consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A.  -  Via
Palestro,  81  -  00185  Roma,  ed in copia all'assessorato regionale
all'agricoltura competente per territorio.
  Salvo  le  eccezioni  espressamente  previste  per  le  domande  di
compensazione  al  reddito, regolamentate dalla circolare del settore
cerealicolo n. D/1289 del 28 novembre  1995,  per  l'autentica  della
sottoscrizione  restano  in  vigore  le norme stabilite dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15.
  Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito  della  sua  autonomia  funzionale
prevede  forme  diverse  di identificazione e di responsabilizzazione
dei sottoscrittori.
  Per   l'eventuale   acquisizione   della  certificazione  antimafia
l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge 17
gennaio 1994, n. 47 e relativo decreto legislativo  di  attuazione  8
agosto 1994, n. 490.
  L'A.I.M.A.   provvede  non  oltre  il  30  giorno  successivo  alla
ricezione  della  domanda  di  premio  a  trasmettere   i   documenti
amministrativi,  prestampati  sulla  base  dei  dati  dichiarati  dai
produttori, agli assessorati regionali competenti,  i  quali  avranno
cura  di  espletare tutti i controlli che si rendano necessari per le
verifiche amministrative ed aziendali.
  I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura  degli
organismi  regionali  di controllo ai produttori cosi' come descritto
nell'apposito capitolo della presente circolare.
  La  domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo   le
disposizioni  impartite  con la circolare ministeriale n. D/1289 gia'
citata deve essere presentata entro i  termini  in  essa  indicati  e
dallo  stesso  soggetto  (persona  fisica/giuridica)  che presenta la
domanda di premio, salvo  casi  particolari  debitamente  motivati  e
documentati.  Anche i produttori che facciano uso comune di superfici
pubbliche sono tenuti a presentare la  domanda  di  compensazione  al
reddito  riportando  la  porzione  di  superficie da essi utilizzata,
evidenziando   la   colonna   "casi   particolari"    e,    allegando
l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in
causa.
  I  termini  per  la presentazione della domanda di compensazione al
reddito devono essere rispettati anche dai produttori, per i prodotti
elencati  nell'allegato  I  del  regolamento  CEE  n.  1765/92,   che
dispongano  di un numero di capi da prendere in considerazione per la
determinazione del coefficiente di densita'  non  superiore  alle  15
UBA.
  La  domanda  di premio speciale puo' essere presentata nei seguenti
periodi:
   dal 15 marzo al 15 giugno;
   dal 1 settembre al 31 ottobre.
  L'acquisizione del diritto al premio  interviene  due  volte  nella
vita dell'animale:
    a) al raggiungimento del 10 mese di eta';
    b) al raggiungimento del 22 mese di eta'.
  Per  ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90 capi
per azienda e per anno civile.  Pertanto  in  ciascuna  domanda  deve
essere  dichiarata la fascia d'eta' del bovino per cui si richiede il
premio e il numero degli animali.
  Possono formare oggetto di domanda di premio  i  bovini  che,  alla
data  di  presentazione della domanda, abbiano almeno otto mesi e non
oltre venti mesi per la prima fascia d'eta' e  ventuno  mesi  per  la
seconda fascia d'eta' e siano detenuti in azienda per almeno due mesi
dalla data di presentazione della domanda di premio.
  1.2. Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.
  L'A.I.M.A.   provvede  a  prestampare  i  documenti  amministrativi
nazionali, per ogni singolo animale oggetto di premio da inviare agli
assessorati regionali dell'agricoltura, al fine  di  poter  garantire
che  la  concessione  del premio intervenga una sola volta per fascia
d'eta'.
  Tuttavia,  l'A.I.M.A.  puo'  delegare  gli  organismi  regionali al
rilascio   del   documento   amministrativo,    purche'    dispongano
dell'apposito supporto informatico predisposto e fornito dall'Azienda
stessa.
  I   documenti  amministrativi  devono,  comunque  accompagnare  gli
animali  in   tutte   le   movimentazioni   commerciali   fino   alla
macellazione.
  Gli   organismi  regionali  di  controllo  qualora  rilevino  delle
inesattezze  sui  dati  relativi  ai  produttori,   prestampati   sul
documento  amministrativo,  comunicano  all'A.I.M.A., entro 30 giorni
dalla ricezione dei documenti stessi, le rettifiche apportate.
  Gli animali ammissibili al premio importati da altri  Stati  membri
devono  essere  provvisti  di  un documento amministrativo di scambio
(D.A.S.)  rilasciato  dallo  Stato   di   provenienza,   sulla   base
dell'allegato  1  del regolamento CEE n. 3886/92. Tale documento deve
essere  rilasciato   dal   produttore   esportatore   all'importatore
interessato.
  I  bovini  importati,  per  poter  beneficiare del premio, dovranno
essere provvisti del documento amministrativo nazionale. Per ottenere
tale documento e' necessario farne apposita richiesta agli  organismi
regionali  unitamente  alla  richiesta  di  marchiatura.  Le  regioni
provvederanno ad inviare  all'A.I.M.A.,  su  supporto  magnetico  e/o
cartaceo,  le  richieste di marchiatura, il registro di marchiatura e
copia degli eventuali D.A.S. pervenuti.
  Per i bovini ammissibili al  premio  esportati  verso  altri  Stati
membri,    gli    operatori   dovranno   premunirsi   del   documento
amministrativo di scambio che l'A.I.M.A. rilascera' a richiesta.
  1.3. Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 108,68 ECU.
  Esso puo' essere corrisposto per un numero di capi non superiore  a
quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate
"nell'anno  di  riferimento"  di  cui  all'art.  4-  b), paragrafo 3,
lettera  b),  del  regolamento  CEE  n.  805/68,  che  per  l'Italia,
considerata come regione unica, e' il 1991.
  Qualora  il  numero  dei  premi  richiesti  superi  quelli concessi
nell'anno  di  riferimento,  l'A.I.M.A.  provvede  ad   operare   una
riduzione  proporzionale  mediante  utilizzo di una percentuale unica
derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi nell'anno
di riferimento e quelli richiesti per la campagna  in  questione,  al
fine di rispettare il plafond attribuito.
2.  Sezione  seconda - Regime di premio e di premio complementare per
il mantenimento delle vacche nutrici.
  2.1. Presentazione domande.
  Il produttore deve presentare domanda di compensazione al  reddito,
seguita  dalla  domanda  di  premio per le vacche nutrici, su modelli
stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio  per
le  vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A.,
casella postale n. 2280 Roma  AD,  a  mezzo  raccomandata  postale  o
mediante    consegna    effettuata    direttamente   agli   sportelli
dell'A.I.M.A. - via  Palestro  n.  81  -  00185  Roma,  ed  in  copia
all'assessorato regionale competente.
  Per   l'identificazione   dei   sottoscrittori  e  per  l'eventuale
acquisizione della certificazione antimafia valgono, per  le  domande
in  argomento,  le  stesse  modalita' riportate nella sezione I della
presente circolare.
  La   domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo  le
disposizioni impartite con la circolare ministeriale n.  D/1289  gia'
citata  nella  sezione  prima  della  presente circolare, deve essere
presentata entro i termini in essa indicati e dallo  stesso  soggetto
(persona  fisica/giuridica)  che presenta la domanda di premio, salvo
casi particolari debitamente  documentati.  Anche  i  produttori  che
facciano  uso  comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare
la domanda di compensazione al  reddito  riportando  la  porzione  di
superficie   da   essi   utilizzata,  evidenziando  la  colonna  casi
particolari  e,  allegando  l'attestazione  dell'ente  od   organismo
proprietario delle superfici in causa.
  I  termini  per  la presentazione della domanda di compensazione al
reddito devono essere rispettati anche dai produttori, per i prodotti
elencati  nell'allegato  I  del  regolamento  CEE  n.  1765/92,   che
dispongano  di un numero di capi da prendere in considerazione per la
determinazione del coefficiente di densita'  non  superiore  alle  15
UBA.
  La  domanda  di premio per le vacche nutrici deve essere presentata
tra il 2 maggio ed il 31 ottobre.
  Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza  diversa  da  quelle
indicate all'allegato 1, ed in particolare:
    a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od
ottenuta  da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una
mandria destinata all'allevamento di vitelli  per  la  produzione  di
carne;
    b)  una  giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che
sostituisca una vacca nutrice.
  2.2. Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 144,90 ECU.
  All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale  complementare
di  30,  19  ECU per vacca, di cui i primi 24, 15 ECU sono finanziati
dal FEOGA, Sezione garanzia, per le  aziende  situate  nelle  regioni
previste  all'allegato  del  regolamento  CEE  n.  2052/88,  che  per
l'Italia  sono:  Abruzzi,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,
Puglia, Sicilia e Sardegna.
  2.3. Aziende beneficiarie.
  Possono  beneficiare  del  premio  i  produttori che adempiano agli
obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I
produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento
latte inferiore o uguale a 120.000 kg possono  avvalersi  del  premio
cosi'  come  prescritto  dall'art.  4,  lettera  d),  paragrafo 6 del
regolamento n. 805/68.
  1) In particolare:
    a) non possono beneficiare del premio  le  aziende  che  allevino
esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato
n. 1;
    b)non  possono  beneficiare  del premio le aziende titolari di un
quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art.  5-quater
del regolamento CEE 804/68 superiore a 120.000 kg.
  La  limitazione  di cui al punto b) non si applica alle aziende che
effettuano esclusivamente vendite dirette, le  quali  ricadono  nelle
norme di cui all'art. 4, lettera d), paragrafo 5, del regolamento CEE
805/68.  Nel  caso specificato le aziende devono disporre comunque di
superfici  foraggere  sufficienti  sia  alla  produzione di latte che
all'allevamento dei capi per i quali  il  premio  e'  richiesto  e  i
richiedenti  il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di
latte ne' di prodotti lattiero-caseari per un periodo di  12  mesi  a
decorrere dalla data di presentazione delle domande;
  2)  Le  aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei
mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di  vacche
nutrici pari a quello per il quale il premio e' richiesto;
  3)  Le aziende debbono essere provviste del registro di stalla e le
vacche per le quali e' stato richiesto  il  premio  devono  risultare
identificate  al momento della presentazione delle domande secondo le
disposizioni appresso riportate.
  2.4. Limite individuale di premio.
  Il numero dei premi da corrispondere  per  singolo  produttore  non
puo'  superare  quello  che  l'A.I.M.A.  ha liquidato a valere per le
domande presentate "nell'anno di  riferimento"  di  cui  all'art.  4,
lettera  d), paragrafo 2 del regolamento CEE 805/68, che per l'Italia
e' il 1992, fatta salva ogni  eventuale  successiva  assegnazione  di
diritti  provenienti  dalla  riserva  nazionale, oppure acquisiti per
acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli
stessi da altri produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai
produttori l'entita' dei limiti individuali di premio.
  Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia
beneficiato di alcun aiuto ovvero ne  abbia  beneficiato  in  maniera
ridotta   rispetto  alla  potenzialita'  aziendale,  per  effetto  di
intervenute circostanze naturali, di cui all'art. 28 del  regolamento
CEE  3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la
determinazione della limitazione individuale e'  quello  relativo  ai
premi corrisposti nel 1991.
  2.5. Riserva nazionale.
  La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale"
di cui all'art. 4, lettera f), paragrafi 1 e 3 del regolamento 805/68
e' affidata all'A.I.M.A.
  I   diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino
nei  casi  specificati  all'art.  4,  lettera  f),  paragrafo  2  del
regolamento CEE 805/68, secondo le linee guida fornite dal Ministero;
i  produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui sopra
devono presentare all'A.I.M.A. domanda  motivata  di  ottenimento  di
diritto al premio entro il 31 marzo.
  Le   domande   di  cui  sopra  devono  essere  redatte  su  modelli
prestampati  dall'A.I.M.A.,  che  provvedera'   a   comunicare   agli
interessati, il piu' rapidamente possibile e comunque non oltre il 30
giugno  l'esito  delle  richieste  e  l'eventuale  numero  di diritti
attribuiti.
  2.6. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I diritti al premio  attribuiti  ad  ogni  singolo  produttore,  in
relazione  alle  domande presentate nell'anno di riferimento, possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
    a) rapporto diretto tra produttori;
    b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. o soggetto pubblico da
esso designato previa intesa; i diritti cosi' acquistati vanno tenuti
distinti da quelli della riserva nazionale.
  L'A.I.M.A.,  che  assume  nel  caso  specificato  una  funzione  di
intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati
ad un prezzo che non puo' essere superiore a quello pagato.
  L'A.I.M.A., nella gestione della  riserva  nazionale,  ha  cura  di
tenere  una  contabilita'  separata per i diritti acquistati a titolo
oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva  nazionale  ai  sensi
dell'art. 4, lettera f), del regolamento CEE 805/68.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
70%  dei  diritti,  la  quota  non  utilizzata  viene riversata nella
riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33,  paragrafo  2
del  regolamento  CEE  3886/92. I produttori che hanno ottenuto dalla
riserva nazionale, a  titolo  gratuito,  i  diritti  al  premio,  non
possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali
debitamente   documentati   e  autorizzati  dall'A.I.M.A.,  ad  altri
produttori nel corso dei tre anni civili successivi.
  La cessione temporanea e' considerata come utilizzo dei diritti  al
premio.
  Il  produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi'  come  puo'
trasferire  totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza il
trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in  tutto  o  in
parte i propri diritti.
  La  cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi
e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo.
Nell'arco di un periodo  di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  prima
cessione,  il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il caso
di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di
almeno  due  anni  civili  consecutivi.  Qualora  il  produttore  non
utilizzi  almeno  il 70% dei propri diritti in ciascuno dei due anni,
la quota non utilizzata  ogni  anno  viene  riversata  nella  riserva
nazionale.  In  caso  di trasferimento di diritti senza trasferimento
dell'azienda il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato  senza
alcun  compenso  alla  riserva  nazionale, per essere poi distribuito
gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento  di
diritti ai premi come sopra descritto.
  Il  numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di
un trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o  di
cessione temporanea e' fissato a:
    a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti
al premio;
    b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.
  Nessun  limite e' fissato per i produttori che detengano meno di 10
diritti.
  I trasferimenti dei  diritti  al  premio,  come  pure  le  cessioni
temporanee,  non  possono  diventare  effettivi  prima della notifica
congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce  e  di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica,  da  redigere  su  apposito  prestampato  distribuito
dall'A.I.M.A., deve pervenire entro la data  di  presentazione  della
domanda di premio del produttore che riceve i diritti.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti
ad altri, sono assimilati al produttore che vende  o  trasferisce  la
propria azienda.
  L'A.I.M.A.,  nelle situazioni prese in considerazione, determina il
nuovo limite massimo  individuale  e  comunica  agli  interessati  il
numero  dei  loro  diritti  al  premio  entro 60 giorni successivi al
termine ultimo di presentazione delle domande.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi particolari cosi' come prescritti dall'art. 38  del  regolamento
CEE 3886/92.
3.  Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per
le vacche nutrici.
  3.1. Coefficiente di densita' aziendale.
  Il numero totale dei capi che possono  beneficiare  del  regime  di
premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che
deve corrispondere al numero di UBA - Unita' bovino adulto per ettaro
foraggero  utilizzato  per  l'alimentazione  del bestiame presente in
azienda e per il quale viene richiesto un premio.
  Il coefficiente di densita' e'  fissato  a  2  UBA/ha  foraggero  a
decorrere dall'anno civile 1996.
  La  densita'  aziendale  dei  bovini per i quali richiedere i premi
viene determinata tenuto conto:
    a) dei bovini maschi,  delle  vacche  nutrici,  degli  ovini  e/o
caprini,  per  i quali sia stata presentata domanda di premio nonche'
delle vacche necessarie per produrre il quantitativo  di  riferimento
di  latte  assegnato  al  produt tore. La relativa conversione in UBA
viene  effettuata  mediante  l'utilizzo  dei  coefficienti   indicati
nell'allegato I del regolamento CEE 2328/91;
    b)   della   superficie   foraggera,   cioe'   della   superficie
dell'azienda   disponibile   durante   tutto   l'anno   civile    per
l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art.
4, lettera g), paragrafo 3 secondo comma del regolamento CEE 805/68.
  Tuttavia,  qualora  nel  periodo  invernale  venga  utilizzata  una
superficie foraggera a nuovo ordinamento colturale, si ritiene che il
produttore  abbia  fondamentalmente   adempiuto   alle   disposizioni
regolamentari relative ai premi zootecnici.
  Il  calcolo  della densita' viene applicato anche ai produttori che
beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche  nutrici,
se  detengano  nelle  proprie  aziende animali di cui alla precedente
lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter
aggiungere anche  a  questi,  un  importo  complementare  di  36,  22
Ecu/capo  qualora  la  densita'  di bestiame risulti inferiore ad 1,4
UBA/ha foraggero.
  L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore, il coefficiente di densita'
accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta e per
il quale puo' essere concesso il premio.
  3.2. Identificazione del bestiame.
  Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi  deve  risultare
identificato  nelle  forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del
Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992.
  L'A.I.M.A., sentito il Ministero delle risorse agricole, alimentari
e  forestali,  emana  specifiche  disposizioni  che   consentano   di
identificare  il  bestiame  in  modo  uniforme su tutto il territorio
nazionale, valide sino al recepimento nella normativa italiana  della
direttiva 92/102/CEE.
  3.3. Registro di stalla.
  Il  produttore,  dal  momento della presentazione della domanda per
l'ottenimento dei premi, e' tenuto a detenere un registro di  stalla,
vistato  dal  competente  ufficio  regionale  di controllo, nel quale
devono essere  annotati  tutti  gli  elementi  utili  riguardanti  il
bestiame oggetto di domanda di premio ed in particolare:
   data di nascita (mese ed anno);
   razza di appartenenza;
   marca di identificazione, tipo e numero;
   eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno
comportato riduzione numerica del bestiame stesso;
   estremi  del  documento  amministrativo di scambio per gli animali
provenienti dagli altri Stati membri;
   estremi del documento amministrativo nazionale di  accompagnamento
per i bovini maschi oggetto di premio;
   ogni  altra  informazione sulla movimentazione dei capi oggetti di
premio.
  Il registro deve riportare  inoltre,  con  aggiornamento  periodico
almeno   mensile,  le  informazioni  utili  per  eventuali  controlli
riguardanti tutto il bestiame bovino presente in azienda per il quale
non e' stato richiesto il premio.
  3.4. Controlli in azienda.
  Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione
delle domande per l'ottenimento del premio speciale e  dei  sei  mesi
successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento
del  premio  per  le  vacche  nutrici,  l'A.I.M.A. programma, con gli
Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi  in
azienda,  tendenti  ad accertare il rispetto degli impegni prescritti
dalla   normativa   comunitaria   nonche'   la   rispondenza    delle
dichiarazioni  rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e
dell'allevamento, nonche' la presenza e la corretta compilazione  del
registro di stalla.
  L'A.I.M.A.,  a  tal  fine,  determina  il  campione di ispezione in
azienda e lo comunica agli Organismi di controllo.
  Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a
effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile.
  Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il
pagamento dei premi rispetto ai  termini  di  cui  agli  articoli  4,
lettera  b),  paragrafo  5, ultimo comma e 4 d), paragrafo 7, secondo
comma del Regolamento CEE  805/68,  l'A.I.M.A.  provvede  a  versare,
entro  il  31  gennaio  successivo  all'  anno di presentazione della
domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti.
  I controlli amministrativi  devono  riguardare  la  verifica  e  il
confronto:
    a)  della  corrispondenza  del  fattore  di densita' aziendale in
rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;
    b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o  meno  oggetto
di  aiuti  comunitari  diversi  da quelli del regime di premio di cui
alla presente circolare;
    c) dei numeri di identificazione del bestiame;
    d) per il premio indicato  alla  sezione  I,  degli  estremi  del
documento   amministrativo,   al   fine   di   evitare   una   doppia
corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di eta';
    e) per il premio indicato alla sezione Il per le aziende titolari
di   un   quantitativo   di  riferimento,  della  corrispondenza  del
quantitativo di riferimento indicato con quello  attribuito  a  norma
delle  vigenti  disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario,
nonche' la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il
numero delle vacche necessarie a produrlo, in base  alla  resa  media
lattiera  di  cui  all'allegato  2 o ad altro documento ufficiale che
certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal  richiedente
il premio.
  I controlli di cui alla lettera e) devono essere espletati mediante
riscontro  del  quantitativo  di  riferimento  attribuito  al singolo
produttore e riportato  negli  elenchi  che  l'A.I.M.A.  pubblica  in
appositi  bollettini provinciali secondo le modalita' di cui all'art.
4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.
  Gli accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle  aziende
richiedenti  i  premi  nella  misura  di  almeno  il  10%  sia per le
richieste di premio indicato alla sezione I che per  quelle  relative
al premio indicato nella sezione Il della presente circolare.
  Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi
tenuto conto:
    a) dell'ammontare dei premi;
    b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
    d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
    e)  di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
  Qualora la  percentuale  minima  dei  controlli  non  possa  essere
rispettata  durante  il  periodo  di  detenzione  del  bestiame, tale
percentuale   viene   completata   successivamente   attraverso    la
constatazione  del  bestiame  in azienda e/o un dettagliato esame dei
registri di stalla.
  La  percentuale  dei  controlli  da  svolgere,  soltanto  in   casi
eccezionali  oltre  il  periodo  di detenzione del bestiame, non puo'
superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale  sul
modello  prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. che indichi i motivi
della visita, le persone presenti in azienda nonche'  il  numero  dei
capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche
all'analisi dei registri di stalla.
  Il  produttore  o  chi ne fa le veci puo' avvalersi della facolta',
prescritta all'art. 12 del Regolamento n. 3887/92,  di  indicare  nel
verbale le proprie osservazioni.
  Il  verbale  deve  essere redatto in triplice copia: una copia deve
essere rilasciata obbligatoriamente  all'azienda  visitata;  un'altra
copia  la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere
inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
  3.5. Diminuzione del numero di animali.
  Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero  degli
animali  per  i  quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per
cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella  vita  della
mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Regolamento
CEE  3887/92,  il  richiedente  e'  tenuto  a informarne per iscritto
l'A.I.M.A. entro dieci giorni  dalla  data  in  cui  l'evento  si  e'
verificato,  motivando  la  causa che gli impedisce di rispettare gli
impegni. La stessa  informazione  va  inviata  anche  agli  organismi
regionali di controllo.
  Gli  organismi  di  controllo,  se  nel  corso  degli  accertamenti
riscontrino  una  diminuzione  del  numero  dei  capi   di   bestiame
ammissibili  al  premio  rispetto  a  quelli  per  il  quale e' stata
presentata la domanda ne danno immediata  comunicazione  all'A.I.M.A.
precisando  l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la
data in cui si sono verificati gli eventi  che  l'hanno  determinata,
oltre ad ogni elemento utile di valutazione.
  Il produttore puo' tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in
domanda   con  altre  vacche  nutrici  o  con  giovenche  gravide  di
sostituzione, cosi come definite al  punto  2.1,  lettere  a)  e  b),
purche'  la  sostituzione  avvenga  entro  i  venti giorni lavorativi
successivi  all'uscita  dell'animale  dall'azienda  e  l'informazione
venga  trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi
alla  sostituzione,  all'A.I.M.A.  e   all'organismo   di   controllo
competente.
  La   comunicazione   va   fatta  solo  nel  periodo  di  detenzione
obbligatoria.
  3.6. Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i  provvedimenti
da  adottare  a  norma  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 10 del
regolamento CEE 3887/92.
  Qualora nel corso dei sopralluoghi in azienda  si  accerti  che  il
numero  degli  animali  presenti  risulti inferiore rispetto a quanto
dichiarato in domanda senza che si sia provveduto  ad  effettuare  le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
    A) nel caso di  domande  riguardanti  al  massimo  venti  animali
l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito:
    della  percentuale  corrispondente  all'eccedenza  constatata, se
essa e' inferiore o uguale a 2 animali;
    della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
  Se l'eccedenza e' superiore a  4  animali  non  e'  concesso  alcun
aiuto;
    B) negli altri casi:
    della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
    del  20%  se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o
inferiore al 10%;
    del 40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale  o
inferiore al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
  Le  percentuali  di  cui  alla lettera a) sono calcolate in base al
numero di capi richiesti mentre quello di cui alla lettera  b)  sulla
base del numero di capi determinati.
  In  caso  di  dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per
negligenza grave o deliberatamente,  il  produttore  e'  escluso  dal
beneficio  dei  premi rispettivamente per l'anno civile considerato e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,   qualora   un  controllo  in  azienda  non  possa  essere
effettuato per motivazioni imputabili al titolare  della  domanda  di
premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6,
paragrafo  5,  del  regolamento  CEE  3887/92 la domanda stessa viene
respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande
di premio rispetto ai termini ultimi prescritti  l'A.I.M.A.  provvede
ad  applicare  una  riduzione  cumulativa degli importi di aiuto pari
all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i
casi, le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di ritardo superiore ai venti giorni feriali, le domande di
premio non possono essere accolte.
  3.7. Comunicazioni.
  L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare  le  comunicazioni  prescritte
all'art.  56  del  regolamento  CEE 3886/92 entro i termini stabiliti
informandone anche questo Ministero.
II - Settore ovino e caprino.
  Con l'adozione del regolamento CEE 2069/92  del  Consiglio  del  30
giugno   1992  che  modifica  il  Regolamento  CEE  3013/89  relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni  ovi-caprine,
sono  state  emanate, nel quadro della riforma della P.A.C., le nuove
norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di
carni ovi-caprine.
  1.1. Presentazione delle domande.
  Le domande per l'ottenimento  del  premio  alla  pecora  e/o  capra
devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art.
1  del  regolamento  CEE 3493/90, che siano in possesso di diritti al
premio alla data di presentazione della domanda stessa.
  Esse devono essere compilate, datate e firmate, su modello stampato
e distribuito a cura dell'Azienda di Stato  per  gli  interventi  nel
mercato  agricolo - A.I.M.A., specificando se si tratta di produttore
di agnelli pesanti o leggeri.
  Salvo casi eccezionali, per  l'autentica  della  firma  restano  in
vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Comunque
l'A.I.M.A.,  nell'ambito  della  sua  autonomia  funzionale,  prevede
diverse  forme  di  identificazione  e  di  responsabilizzazione  dei
sottoscrittori.
  Le  associazioni dei produttori presentano domanda unica, con firma
autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione  di
produttore,  su  modello  prestampato  dall'A.I.M.A.  recante  moduli
supplettivi riportanti la composizione dell'Associazione stessa.
  L'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della  legge
17  gennaio 1994, n. 47, e relativo decreto legislativo di attuazione
8 agosto 1994, n. 490,  ai  fini  dell'eventuale  acquisizione  della
certificazione antimafia.
  Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il
15  febbraio ed il 15 marzo di ogni anno in originale, all'A.I.M.A. -
Casella postale n. 2280 Roma  AD,  a  mezzo  raccomandata  postale  o
mediante    consegna    effettuata   direttamente,   agli   sportelli
dell'A.I.M.A.  -  Via  Palestro  81  -  00185  Roma,  ed   in   copia
all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.
  Le  domande  di  premio  riguardanti  meno  di 10 percore e/o capre
debbono essere respinte.
  1.2. Animali ammissibili al premio:
    a)  Il  premio  puo'  essere  erogato per le pecore e/o capre che
rispondano alla definizione di cui all'art.  1  del  regolamento  CEE
3493/90,  vale  a  dire  per "tutte le femmine della specie ovina e/o
caprina che abbiano partorito almeno una volta o che  abbiano  almeno
dodici  mesi  di  eta'".  Sono  ammissibili  al  beneficio dell'aiuto
comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro  l'ultimo
giorno   di  permanenza  obbligatoria  in  azienda  (cento  giorni  a
decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda
prevista al paragrafo precedente).
    b) Sino al recepimento nella normativa italiana  della  direttiva
92/102/CEE,  i  produttori  devono  munirsi di un registro aziendale,
prestampato  dall'A.I.M.A.,  opportunamente  vistato  dal  competente
ufficio  regionale.  In  tale  documento  dovra'  essere  annotata la
situazione aziendale del gregge al 15 marzo ed  ogni  sua  variazione
nel  corso  dell'anno  con  una  periodicita'  che deve essere almeno
mensile.
  1.3. Calcolo del premio.
  L'importo del premio da erogare viene calcolato:
   1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che
non commercializzino latte o  prodotti  lattiero-caseari  a  base  di
latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
   2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che
commercializzino  latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del
premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.
  1.4. Transumanza.
  Qualora il produttore,  la  cui  azienda  ricada  nelle  situazioni
previste  dall'art.  3, paragrafo 1, del regolamento CEE 2385/91, che
delimita le zone di pianura ove risiedono le  aziende  armentizie  il
cui   gregge   per   tradizione   effettua  la  transumanza  in  zone
svantaggiate, intenda avvalersi del disposto dell'art.  2,  paragrafo
3,  del  regolamento CEE 3493/90, e' tenuto a corredare la domanda di
premio  con  certificazioni,  rilasciate  dalle  autorita'  locali  o
regionali,  del  luogo  di transumanza, che attestino la presenza del
gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le certificazioni  in
argomento   dovranno   riferirsi  alle  due  precedenti  campagne  di
commercializzazione.
  1.5. Avvio all'ingrasso.
  Qualora i produttori di agnelli  leggeri  intendano  avvalersi  del
disposto  dell'art.  5,  paragrafo 4, del regolamento CEE n. 3013/89,
vale a dire prevedano di portare all'ingrasso  almeno  il  40%  degli
agnelli  nati  nelle  proprie  aziende,  al fine di ottenere carcasse
pesanti, per  le  quali  i  premi  devono  essere  adeguati  al  100%
dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio.
  In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed
agli   organismi   regionali  di  controllo  dichiarazioni  di  avvio
all'ingrasso distinte per singola partita,  che  redatte  su  modelli
prestampati  dall'A.I.M.A.  possono  essere trasmesse dal 15 novembre
precedente l'anno per il quale e' richiesto  il  premio  sino  al  14
novembre dell'anno inerente la campagna in corso.
  Le  partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno
quarantacinque giorni dopo lo svezzamento  e  devono  raggiungere  il
peso medio minimo per agnello di 25 kg.
  Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n.
2082/91,  le  partite  di  agnelli  avviate all'ingrasso, non possono
essere spostate in altra azienda.
  Gli  organismi  regionali  di controllo devono provvedere, entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di  avvio
all'ingrasso  degli  agnelli,  ad  identificare  gli animali mediante
marca  auricolare  del  tipo  ritenuto  idoneo  dagli  organismi   di
controllo stessi.
  I  dichiaranti  l'avvio  all'ingrasso  sono  tenuti ad istituire un
apposito registro nel quale devono  essere  riportati  tutti  i  dati
relativi  agli  agnelli  da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.
  Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo  di  controllo
e'  tenuto  a  redigere  apposito  verbale, in triplice copia, di cui
l'originale deve essere trasmesso  all'A.I.M.A.  entro  dieci  giorni
dall'uscita  della  relativa partita, copia deve essere consegnata al
produttore e copia trattenuta dall'organismo di controllo stesso.
  1.6. Limiti individuali di premio.
  Il numero dei premi da corrispondere  per  singolo  produttore  non
puo'  superare  quello  che  l'A.I.M.A.  ha  liquidato  "nell'anno di
riferimento" di cui all'art. 5-bis, paragrafo 1, del regolamento  CEE
3013/89,  che  per  l'Italia  e'  il 1991, fatta salva ogni eventuale
successiva  assegnazione  di  diritti   provenienti   dalla   riserva
nazionale,  oppure  acquisiti  per  acquisto  intervenuto tra privati
produttori o anche per  affitto  degli  stessi  da  altri  produttori
aventi diritto.
  L'A.I.M.A.,  per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il
massimale individuale notificandolo agli interessati.
  1.7. Riserva nazionale e addizionale.
  La  gestione  della  riserva  nazionale  e  addizionale  e'  curata
dall'A.I.M.A.
  I   diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella  riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano
nei casi specificati all'art. 5-ter, paragrafo 2, del regolamento CEE
3013/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali.
  I  produttori  che intendano avvalersi della disposizione di cui al
paragrafo  precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda   di
ottenimento   di   diritti   al   premio   su   modello   prestampato
dall'A.I.M.A., entro e non  oltre  il  15  febbraio,  motivandone  la
richiesta.
  L'A.I.M.A.  provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle
richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i  termini
di cui al successivo punto 1.8.
  1.8. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I  diritti  al  premio  attribuiti  ad  ogni  singolo produttore in
relazione agli  aiuti  concessi  nell'anno  di  riferimento,  possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
    a) rapporto diretto tra produttori;
    b)  rapporto  diretto  tra  cedente  e  A.I.M.A.  I diritti cosi'
acquistati vanno tenuti distinti da  quelli  costituenti  la  riserva
nazionale.
  L'A.I.M.A., o un soggetto pubblico da esso designato previa intesa,
che  assume  nel  caso  specificato  una funzione di intermediazione,
vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati,  ad  un  prezzo
che non puo' essere superiore a quello pagato.
  L'A.I.M.A.,  nella  gestione  della  riserva  nazionale, ha cura di
tenere una contabilita' separata per i diritti  acquistati  a  titolo
oneroso  e  per  i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi
del regolamento CEE 3013/89.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
70% dei diritti,  la  quota  non  utilizzata  viene  riversata  nella
riserva  nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6-bis, paragrafo
2, del regolamento CEE 3567/92. I produttori che hanno ottenuto dalla
riserva nazionale, a  titolo  gratuito,  i  diritti  al  premio,  non
possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali
debitamente  documentati,  ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili successivi.
  La cessione temporanea e' considerata come utilizzo dei diritti  al
premio.
  Il  produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire al successore tutti i diritti al premio,  cosi  come  puo'
trasferire  totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza il
trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in  tutto  o  in
parte i propri diritti.
  La  cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi
e per lo meno il numero  minimo  di  diritti  di  cui  al  successivo
capoverso.  Nell'arco  di un periodo di cinque anni a decorrere dalla
prima cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il
caso di trasferimento definitivo, per  utilizzarli  egli  stesso  nel
corso  di  almeno  due anni civili consecutivi. Qualora il produttore
non utilizzi almeno il 70% dei propri diritti  in  ciascuno  dei  due
anni, la quota non utilizzata ogni anno viene riversata nella riserva
nazionale.
  In   caso   di   trasferimento   di   diritti  senza  trasferimento
dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun compenso alla riserva nazionale,  per  essere  poi  distribuito
gratuitamente  ai produttori che presentino domanda di ottenimento di
diritti al premio con le modalita' sopra descritte.
  In caso di trasferimento  dei  diritti  tra  aderenti  alla  stessa
associazione,  le  disposizioni di cui al paragrafo precedente non si
applicano, purche' vengano rispettate da parte dei soci  le  seguenti
condizioni:
   continuare  ad  essere aderenti all'associazione almeno per le tre
campagne successive a quella per la  quale  e'  stato  notificato  il
trasferimento;
   avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del regolamento
CEE  3493/90  e  soddisfare  gli  obblighi  previsti  all'art.  2 del
regolamento CEE 2385/91.
  Tuttavia,  qualora  nel  corso  di  detto  periodo   triennale   il
produttore   cedente   trasferisca   ad   altro   produttore   membro
dell'associazione  la  propria  azienda  e  l'insieme   dei   diritti
restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.
  Il  mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta
il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 15%  dei  diritti  ceduti  che
verranno riversati nella riserva nazionale.
  Il  numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di
un trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o  di
cessione temporanea e' fissato a:
    a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;
    b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.
  Per  i  produttori che detengano meno di 20 diritti non e' previsto
alcun numero minimo.
  I trasferimenti dei  diritti  al  premio,  come  pure  le  cessioni
temporanee,  non  possono  diventare  effettivi  prima della notifica
congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce  e  di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica  deve  pervenire  entro la data di presentazione della
domanda da parte del produttore  che  riceve  i  diritti  redatta  su
apposito prestampato dall'A.I.M.A.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti
ad altri, sono assimilati al produttore che vende  o  trasferisce  la
propria azienda.
  L'A.I.M.A.,  nelle situazioni prese in considerazione, determina il
nuovo limite massimo  individuale  e  comunica  agli  interessati  il
numero dei loro diritti al premio entro sessanta giorni successivi al
termine ultimo di presentazione delle domande.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE 3567/92.
  1.9. Controlli.
  L'A.I.M.A.   provvede   ad   effettuare  un  preliminare  controllo
amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:
   1) per quelle presentate dalle  associazioni  dei  produttori  e/o
cooperative  il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra
i soci;
   2) la corrispondenza del numero di  capi  per  i  quali  e'  stato
richiesto  il  premio  con  il  limite  individuale  in  possesso del
richiedente.
  Entro cento  giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione  delle
domande  previsto  al punto 1.1, gli organismi regionali di controllo
sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare
la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento,  la  rispondenza
del   limite  individuale  notificato  al  produttore  dall'A.I.M.A.,
nonche'  la  presenza  e  la  corretta  compilazione   del   registro
aziendale.
  I  sopralluoghi  in  azienda  vanno  effettuati  a sondaggio, senza
preavviso e devono riguardare un campione non inferiore al 10%  delle
aziende per le quali e' stata inoltrata la domanda di premio.
  Il  campione oggetto del sopralluogo e' determinato dall'A.I.M.A. e
comunicato agli Organismi regionali di controllo.
  Il verbale deve essere redatto in triplice copia:  una  copia  deve
essere  rilasciata  obbligatoriamente  all'azienda visitata; un'altra
copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve  essere
inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
  1.10. Diminuzione numero animali.
  Qualora,  nel  corso  degli  accertamenti,  venga  riscontrata  una
diminuzione del numero di  capi  ammissibili  al  premio  rispetto  a
quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato
comunicazione  all'A.I.M.A.  ed  all'organismo regionale di controllo
nel termine di dieci giorni successivi all'avvenuta  riduzione  cosi'
come  prescritto dall'apposita normativa comunitaria, si applicano le
disposizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento CEE  3887/92,  e
cioe':
    A)  nel  caso  di  domande  riguardanti  al  massimo  20 animali,
l'importo unitario dei premi e' diminuito:
    1) della  percentuale  corrispondente  alla  riduzione  accertata
qualora la stessa sia inferiore o uguale a due animali;
    2)  della  percentuale doppia all'eccedenza constatata se essa e'
compresa tra 3 e 4 animali;
    3) se la diminuzione e' superiore a 4  animali  non  e'  concesso
alcun aiuto;
    B) negli altri casi:
    1)  e'  ridotto  l'importo  unitario  dei premi della percentuale
corrispondente alla diminuzione  constatata  qualora  la  stessa  sia
inferiore o uguale a 5%;
    2)  e'  ridotto  del  20%  l'importo  unitario  dei  premi  se la
diminuzione constatata risulti compresa tra il 5 e il  10%  dei  capi
dichiarati in domanda;
    3)   e'   ridotto   del  40%  l'importo  unitario  dei  premi  da
corrispondere se la riduzione constatata risulti superiore al  10%  e
uguale o inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda;
    4)  e'  respinta  la  domanda  di  premio  qualora  la  riduzione
accertata risulti superiore al 20% dei capi dichiarati in domanda.
  Le percentuali di cui alla lettera A) sono  calcolate  in  base  al
numero  di  capi richiesti mentre quelle di cui alla lettera B) sulla
base del numero di capi determinati.
  In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta',  formulate  per
negligenza  grave  o  deliberatamente,  il  produttore e' escluso dal
beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile  considerato  e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,   qualora   un  controllo  in  azienda  non  possa  essere
effettuato per motivazioni imputabili al titolare  della  domanda  di
premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6,
paragrafo  5,  del  regolamento  CEE 3887/92, la domanda stessa viene
respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande
di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A.  provvede
ad  applicare  una  riduzione  cumulativa degli importi di aiuto pari
all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i
casi le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di ritardo superiore ai venti giorni feriali, le domande di
premio non possono essere accolte.
  Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed  a
questo  Ministero  entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali
cause di forza maggiore o circostanze naturali che  hanno  comportato
una  riduzione  del  numero  di capi rispetto a quello per i quali e'
stato richiesto il premio.
  1.11. Comunicazioni.
  L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare  le  comunicazioni  prescritte
all'art.  5,  paragrafo  2, del regolamento CEE 3567/92 ed all'art. 2
del Regolamento CEE 2700/93 entro i termini  stabiliti,  informandone
anche questo Ministero.
  1.12. Liquidazione dei premi.
  L'A.I.M.A.,  sulla  base  delle  domande  ricevute e dei verbali di
accertamento  pervenuti  da  parte  degli  organismi   regionali   di
controllo,  provvede  ad effettuare, previa comunicazione da parte di
questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti  degli
aiuti  comunitari  improrogabilmente  entro  il  15 ottobre dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda di premio.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 33