Agli assessorati regionali agricoltura All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) Alle organizzazioni professionali Ai fini di una tempestiva applicazione della normativa comunitaria vigente che ha modificato e innovato i regimi di premio nel settore bovino e ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati, con la presente circolare che integra e sostituisce le circolari n. 1 del 3 febbraio 1995 e n. 3 del 24 marzo 1995, i chiarimenti e le indicazioni idonee a proseguire la gestione dei regimi dei premi zootecnici. I - Settore bovino. Con il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sono state apportate notevoli e radicali modifiche ed innovazioni al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, fissando nuove discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche nutrici. I regimi di premio in oggetto sono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5. Occorre percio' disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92. 1. Sezione prima - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina. 1.1. Presentazione domande. Il produttore deve presentare domanda di aiuto alle superfici, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale, datata e firmata, deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Salvo le eccezioni espressamente previste per le domande di compensazione al reddito, regolamentate dalla circolare del settore cerealicolo n. D/1289 del 28 novembre 1995, per l'autentica della sottoscrizione restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale prevede forme diverse di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori. Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994, n. 490. L'A.I.M.A. provvede non oltre il 30 giorno successivo alla ricezione della domanda di premio a trasmettere i documenti amministrativi, prestampati sulla base dei dati dichiarati dai produttori, agli assessorati regionali competenti, i quali avranno cura di espletare tutti i controlli che si rendano necessari per le verifiche amministrative ed aziendali. I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura degli organismi regionali di controllo ai produttori cosi' come descritto nell'apposito capitolo della presente circolare. La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D/1289 gia' citata deve essere presentata entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" e, allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa. I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori, per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio speciale puo' essere presentata nei seguenti periodi: dal 15 marzo al 15 giugno; dal 1 settembre al 31 ottobre. L'acquisizione del diritto al premio interviene due volte nella vita dell'animale: a) al raggiungimento del 10 mese di eta'; b) al raggiungimento del 22 mese di eta'. Per ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90 capi per azienda e per anno civile. Pertanto in ciascuna domanda deve essere dichiarata la fascia d'eta' del bovino per cui si richiede il premio e il numero degli animali. Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno otto mesi e non oltre venti mesi per la prima fascia d'eta' e ventuno mesi per la seconda fascia d'eta' e siano detenuti in azienda per almeno due mesi dalla data di presentazione della domanda di premio. 1.2. Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi. L'A.I.M.A. provvede a prestampare i documenti amministrativi nazionali, per ogni singolo animale oggetto di premio da inviare agli assessorati regionali dell'agricoltura, al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta per fascia d'eta'. Tuttavia, l'A.I.M.A. puo' delegare gli organismi regionali al rilascio del documento amministrativo, purche' dispongano dell'apposito supporto informatico predisposto e fornito dall'Azienda stessa. I documenti amministrativi devono, comunque accompagnare gli animali in tutte le movimentazioni commerciali fino alla macellazione. Gli organismi regionali di controllo qualora rilevino delle inesattezze sui dati relativi ai produttori, prestampati sul documento amministrativo, comunicano all'A.I.M.A., entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti stessi, le rettifiche apportate. Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio (D.A.S.) rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92. Tale documento deve essere rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato. I bovini importati, per poter beneficiare del premio, dovranno essere provvisti del documento amministrativo nazionale. Per ottenere tale documento e' necessario farne apposita richiesta agli organismi regionali unitamente alla richiesta di marchiatura. Le regioni provvederanno ad inviare all'A.I.M.A., su supporto magnetico e/o cartaceo, le richieste di marchiatura, il registro di marchiatura e copia degli eventuali D.A.S. pervenuti. Per i bovini ammissibili al premio esportati verso altri Stati membri, gli operatori dovranno premunirsi del documento amministrativo di scambio che l'A.I.M.A. rilascera' a richiesta. 1.3. Importo del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 108,68 ECU. Esso puo' essere corrisposto per un numero di capi non superiore a quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4- b), paragrafo 3, lettera b), del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia, considerata come regione unica, e' il 1991. Qualora il numero dei premi richiesti superi quelli concessi nell'anno di riferimento, l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi nell'anno di riferimento e quelli richiesti per la campagna in questione, al fine di rispettare il plafond attribuito. 2. Sezione seconda - Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici. 2.1. Presentazione domande. Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A., casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - via Palestro n. 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale competente. Per l'identificazione dei sottoscrittori e per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia valgono, per le domande in argomento, le stesse modalita' riportate nella sezione I della presente circolare. La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D/1289 gia' citata nella sezione prima della presente circolare, deve essere presentata entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna casi particolari e, allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa. I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori, per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere presentata tra il 2 maggio ed il 31 ottobre. Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 1, ed in particolare: a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne; b) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che sostituisca una vacca nutrice. 2.2. Importo del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 144,90 ECU. All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale complementare di 30, 19 ECU per vacca, di cui i primi 24, 15 ECU sono finanziati dal FEOGA, Sezione garanzia, per le aziende situate nelle regioni previste all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 2.3. Aziende beneficiarie. Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.000 kg possono avvalersi del premio cosi' come prescritto dall'art. 4, lettera d), paragrafo 6 del regolamento n. 805/68. 1) In particolare: a) non possono beneficiare del premio le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1; b)non possono beneficiare del premio le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE 804/68 superiore a 120.000 kg. La limitazione di cui al punto b) non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette, le quali ricadono nelle norme di cui all'art. 4, lettera d), paragrafo 5, del regolamento CEE 805/68. Nel caso specificato le aziende devono disporre comunque di superfici foraggere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio e' richiesto e i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte ne' di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande; 2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche nutrici pari a quello per il quale il premio e' richiesto; 3) Le aziende debbono essere provviste del registro di stalla e le vacche per le quali e' stato richiesto il premio devono risultare identificate al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni appresso riportate. 2.4. Limite individuale di premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4, lettera d), paragrafo 2 del regolamento CEE 805/68, che per l'Italia e' il 1992, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entita' dei limiti individuali di premio. Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta rispetto alla potenzialita' aziendale, per effetto di intervenute circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento CEE 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione della limitazione individuale e' quello relativo ai premi corrisposti nel 1991. 2.5. Riserva nazionale. La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale" di cui all'art. 4, lettera f), paragrafi 1 e 3 del regolamento 805/68 e' affidata all'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino nei casi specificati all'art. 4, lettera f), paragrafo 2 del regolamento CEE 805/68, secondo le linee guida fornite dal Ministero; i produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui sopra devono presentare all'A.I.M.A. domanda motivata di ottenimento di diritto al premio entro il 31 marzo. Le domande di cui sopra devono essere redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A., che provvedera' a comunicare agli interessati, il piu' rapidamente possibile e comunque non oltre il 30 giugno l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti. 2.6. Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite: a) rapporto diretto tra produttori; b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. o soggetto pubblico da esso designato previa intesa; i diritti cosi' acquistati vanno tenuti distinti da quelli della riserva nazionale. L'A.I.M.A., che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati ad un prezzo che non puo' essere superiore a quello pagato. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4, lettera f), del regolamento CEE 805/68. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33, paragrafo 2 del regolamento CEE 3886/92. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente documentati e autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. La cessione temporanea e' considerata come utilizzo dei diritti al premio. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora il produttore non utilizzi almeno il 70% dei propri diritti in ciascuno dei due anni, la quota non utilizzata ogni anno viene riversata nella riserva nazionale. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti ai premi come sopra descritto. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio; b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio. Nessun limite e' fissato per i produttori che detengano meno di 10 diritti. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica, da redigere su apposito prestampato distribuito dall'A.I.M.A., deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio del produttore che riceve i diritti. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro 60 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari cosi' come prescritti dall'art. 38 del regolamento CEE 3886/92. 3. Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per le vacche nutrici. 3.1. Coefficiente di densita' aziendale. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unita' bovino adulto per ettaro foraggero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio. Il coefficiente di densita' e' fissato a 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996. La densita' aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto: a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonche' delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produt tore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del regolamento CEE 2328/91; b) della superficie foraggera, cioe' della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4, lettera g), paragrafo 3 secondo comma del regolamento CEE 805/68. Tuttavia, qualora nel periodo invernale venga utilizzata una superficie foraggera a nuovo ordinamento colturale, si ritiene che il produttore abbia fondamentalmente adempiuto alle disposizioni regolamentari relative ai premi zootecnici. Il calcolo della densita' viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter aggiungere anche a questi, un importo complementare di 36, 22 Ecu/capo qualora la densita' di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggero. L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore, il coefficiente di densita' accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta e per il quale puo' essere concesso il premio. 3.2. Identificazione del bestiame. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato nelle forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992. L'A.I.M.A., sentito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana specifiche disposizioni che consentano di identificare il bestiame in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, valide sino al recepimento nella normativa italiana della direttiva 92/102/CEE. 3.3. Registro di stalla. Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, e' tenuto a detenere un registro di stalla, vistato dal competente ufficio regionale di controllo, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili riguardanti il bestiame oggetto di domanda di premio ed in particolare: data di nascita (mese ed anno); razza di appartenenza; marca di identificazione, tipo e numero; eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato riduzione numerica del bestiame stesso; estremi del documento amministrativo di scambio per gli animali provenienti dagli altri Stati membri; estremi del documento amministrativo nazionale di accompagnamento per i bovini maschi oggetto di premio; ogni altra informazione sulla movimentazione dei capi oggetti di premio. Il registro deve riportare inoltre, con aggiornamento periodico almeno mensile, le informazioni utili per eventuali controlli riguardanti tutto il bestiame bovino presente in azienda per il quale non e' stato richiesto il premio. 3.4. Controlli in azienda. Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonche' la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonche' la presenza e la corretta compilazione del registro di stalla. L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli Organismi di controllo. Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile. Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4, lettera b), paragrafo 5, ultimo comma e 4 d), paragrafo 7, secondo comma del Regolamento CEE 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all' anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti. I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto: a) della corrispondenza del fattore di densita' aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi; b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare; c) dei numeri di identificazione del bestiame; d) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare una doppia corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di eta'; e) per il premio indicato alla sezione Il per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonche' la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 2 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio. I controlli di cui alla lettera e) devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalita' di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992. Gli accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione Il della presente circolare. Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto: a) dell'ammontare dei premi; b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti; c) delle dimensioni delle aziende; d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti; e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda. Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame dei registri di stalla. La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali oltre il periodo di detenzione del bestiame, non puo' superare comunque il 50% di quella prescritta. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonche' il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi dei registri di stalla. Il produttore o chi ne fa le veci puo' avvalersi della facolta', prescritta all'art. 12 del Regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni. Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati. 3.5. Diminuzione del numero di animali. Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Regolamento CEE 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo. Gli organismi di controllo, se nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili al premio rispetto a quelli per il quale e' stata presentata la domanda ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A. precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione. Il produttore puo' tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in domanda con altre vacche nutrici o con giovenche gravide di sostituzione, cosi come definite al punto 2.1, lettere a) e b), purche' la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo competente. La comunicazione va fatta solo nel periodo di detenzione obbligatoria. 3.6. Provvedimenti sanzionatori. L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE 3887/92. Qualora nel corso dei sopralluoghi in azienda si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorita' competenti, si provvede di ufficio: A) nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 animali; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali. Se l'eccedenza e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto; B) negli altri casi: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale al 5%; del 20% se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%; del 40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun aiuto. Le percentuali di cui alla lettera a) sono calcolate in base al numero di capi richiesti mentre quello di cui alla lettera b) sulla base del numero di capi determinati. In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE 3887/92 la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai venti giorni feriali, le domande di premio non possono essere accolte. 3.7. Comunicazioni. L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 56 del regolamento CEE 3886/92 entro i termini stabiliti informandone anche questo Ministero. II - Settore ovino e caprino. Con l'adozione del regolamento CEE 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che modifica il Regolamento CEE 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine, sono state emanate, nel quadro della riforma della P.A.C., le nuove norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine. 1.1. Presentazione delle domande. Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art. 1 del regolamento CEE 3493/90, che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda stessa. Esse devono essere compilate, datate e firmate, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri. Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori. Le associazioni dei produttori presentano domanda unica, con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore, su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli supplettivi riportanti la composizione dell'Associazione stessa. L'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994, n. 47, e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994, n. 490, ai fini dell'eventuale acquisizione della certificazione antimafia. Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 15 marzo di ogni anno in originale, all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, agli sportelli dell'A.I.M.A. - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Le domande di premio riguardanti meno di 10 percore e/o capre debbono essere respinte. 1.2. Animali ammissibili al premio: a) Il premio puo' essere erogato per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE 3493/90, vale a dire per "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di eta'". Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente). b) Sino al recepimento nella normativa italiana della direttiva 92/102/CEE, i produttori devono munirsi di un registro aziendale, prestampato dall'A.I.M.A., opportunamente vistato dal competente ufficio regionale. In tale documento dovra' essere annotata la situazione aziendale del gregge al 15 marzo ed ogni sua variazione nel corso dell'anno con una periodicita' che deve essere almeno mensile. 1.3. Calcolo del premio. L'importo del premio da erogare viene calcolato: 1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita; 2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%. 1.4. Transumanza. Qualora il produttore, la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zone svantaggiate, intenda avvalersi del disposto dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CEE 3493/90, e' tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni, rilasciate dalle autorita' locali o regionali, del luogo di transumanza, che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione. 1.5. Avvio all'ingrasso. Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio. In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A. possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale e' richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso. Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg. Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082/91, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda. Gli organismi regionali di controllo devono provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo ritenuto idoneo dagli organismi di controllo stessi. I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario. Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo di controllo e' tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo di controllo stesso. 1.6. Limiti individuali di premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 5-bis, paragrafo 1, del regolamento CEE 3013/89, che per l'Italia e' il 1991, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificandolo agli interessati. 1.7. Riserva nazionale e addizionale. La gestione della riserva nazionale e addizionale e' curata dall'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5-ter, paragrafo 2, del regolamento CEE 3013/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre il 15 febbraio, motivandone la richiesta. L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al successivo punto 1.8. 1.8. Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite: a) rapporto diretto tra produttori; b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. I diritti cosi' acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti la riserva nazionale. L'A.I.M.A., o un soggetto pubblico da esso designato previa intesa, che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati, ad un prezzo che non puo' essere superiore a quello pagato. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CEE 3013/89. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE 3567/92. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente documentati, ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. La cessione temporanea e' considerata come utilizzo dei diritti al premio. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al successivo capoverso. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora il produttore non utilizzi almeno il 70% dei propri diritti in ciascuno dei due anni, la quota non utilizzata ogni anno viene riversata nella riserva nazionale. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalita' sopra descritte. In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al paragrafo precedente non si applicano, purche' vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni: continuare ad essere aderenti all'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale e' stato notificato il trasferimento; avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del regolamento CEE 2385/91. Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano. Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti; b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio. Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non e' previsto alcun numero minimo. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda da parte del produttore che riceve i diritti redatta su apposito prestampato dall'A.I.M.A. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE 3567/92. 1.9. Controlli. L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare: 1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci; 2) la corrispondenza del numero di capi per i quali e' stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente. Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1.1, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, la rispondenza del limite individuale notificato al produttore dall'A.I.M.A., nonche' la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale. I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, senza preavviso e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle aziende per le quali e' stata inoltrata la domanda di premio. Il campione oggetto del sopralluogo e' determinato dall'A.I.M.A. e comunicato agli Organismi regionali di controllo. Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati. 1.10. Diminuzione numero animali. Qualora, nel corso degli accertamenti, venga riscontrata una diminuzione del numero di capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'A.I.M.A. ed all'organismo regionale di controllo nel termine di dieci giorni successivi all'avvenuta riduzione cosi' come prescritto dall'apposita normativa comunitaria, si applicano le disposizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento CEE 3887/92, e cioe': A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali, l'importo unitario dei premi e' diminuito: 1) della percentuale corrispondente alla riduzione accertata qualora la stessa sia inferiore o uguale a due animali; 2) della percentuale doppia all'eccedenza constatata se essa e' compresa tra 3 e 4 animali; 3) se la diminuzione e' superiore a 4 animali non e' concesso alcun aiuto; B) negli altri casi: 1) e' ridotto l'importo unitario dei premi della percentuale corrispondente alla diminuzione constatata qualora la stessa sia inferiore o uguale a 5%; 2) e' ridotto del 20% l'importo unitario dei premi se la diminuzione constatata risulti compresa tra il 5 e il 10% dei capi dichiarati in domanda; 3) e' ridotto del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere se la riduzione constatata risulti superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda; 4) e' respinta la domanda di premio qualora la riduzione accertata risulti superiore al 20% dei capi dichiarati in domanda. Le percentuali di cui alla lettera A) sono calcolate in base al numero di capi richiesti mentre quelle di cui alla lettera B) sulla base del numero di capi determinati. In caso di dichiarazioni non aderenti alla realta', formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai venti giorni feriali, le domande di premio non possono essere accolte. Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio. 1.11. Comunicazioni. L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE 3567/92 ed all'art. 2 del Regolamento CEE 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero. 1.12. Liquidazione dei premi. L'A.I.M.A., sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli organismi regionali di controllo, provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di premio. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 33