Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Etruschi Viterbesi", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" seguita dalle specificazioni relative al colore e al nome dei vitigni e/o alla specificazione novello o frizzante, e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi, amabili e passiti, rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.