Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione   di  origine  controllata  dei  vini  "Colli  Etruschi
Viterbesi",  ha  espresso  parere  favorevole  al  suo   accoglimento
proponendone   ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
ministeriale,  il  disciplinare  di  produzione  nel  testo  di   cui
appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta  giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     Proposta di disciplinare di produzione della denominazione
          di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi"
seguita dalle specificazioni relative al colore e al nome dei vitigni
e/o  alla  specificazione  novello  o frizzante, e' riservata ai vini
bianchi, rossi e rosati, secchi, amabili e  passiti,  rispondenti  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.