IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile  1971,  n.  287,
recanti  disposizioni  in  materia  di  concessioni autostradali e di
rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e societa' a
prevalente capitale pubblico;
  Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonche' la legge 28
marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente  alla  societa'
Autostrade,   del  gruppo  IRI,  la  concessione  di  costruzione  ed
esercizio di una rete autostradale;
  Vista la legge  12  agosto  1982,  n.  531,  concernente  il  piano
decennale  per  la  viabilita'  di  grande  comunicazione e misure di
riassetto del settore autostradale;
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  che  demanda
al  CIPE  l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia
dello Stato, per la revisione  degli  strumenti  convenzionali  e,  a
decorrere   dall'anno   1994,   per   la   revisione   delle  tariffe
autostradali;
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;
  Vista la propria delibera in data  21  settembre  1993,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1993, con la quale sono
state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato art.
11, comma 1, della legge n. 498/1992;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  citata delibera, le tariffe di
pedaggio autostradale  debbono  essere  fissate,  con  i  criteri  da
stabilire  in  via generale per la determinazione delle tariffe e dei
prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio  o  revisione  della
concessione,  sulla  base,  in  particolare, del piano finanziario da
redigere  in  conformita'  ad  un  modello  unificato  approvato  dal
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro del
bilancio e della programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del
tesoro;
  Vista  la  propria  delibera  del 7 dicembre 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995, con la quale  sono  state
emanate  ulteriori  direttive  per  la  revisione  delle  tariffe  di
pedaggio autostradale nelle more della definizione dei criteri per la
determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi;
  Vista la delibera dell'8 agosto 1995 con la quale questo  Comitato,
nell'esprimere  il  parere  di  cui  alla  decisione  n. 172/1995 del
Consiglio di Stato, ha confermato le determinazioni di cui  al  punto
11  della citata delibera del 21 settembre 1993, come meglio definite
al  punto  2.2  della  delibera  del  7  dicembre  1994  piu'   volte
richiamata,   in   ordine  della  base  su  cui  applicare  l'aumento
tariffario del 4%;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente  l'istituzione
di autorita' di regolazione per taluni servizi di pubblica utilita';
  Viste  le  proprie  determinazioni  assunte  il 20 novembre 1995 in
materia di disciplina dei  servizi  di  pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente   regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione  delle
relative tariffe;
  Vista  la  proposta del Ministro dei lavori pubblici, trasmessa con
nota n. 10472/28/133 del 19 dicembre 1995;
  Ritenuto di adeguare la disciplina dettata in via  transitoria  per
il  settore  autostradale ai principi relativi ai servizi di pubblica
utilita', tenendo  peraltro  conto  delle  specificita'  del  settore
medesimo,  e  considerata  -  in  tale  contesto  - l'opportunita' di
prevedere una formula per la revisione  periodica  delle  tariffe  di
pedaggio  intesa  a  determinare  le  variazioni  tariffarie  massime
ammesse  nell'arco  del  quadriennio  1996-99  ed  a  consentire   la
realizzazione  di  maggiori  recuperi  di produttivita', fissandone i
tassi di crescita;
  Considerato che per la tangenziale di Napoli sono in vigore tariffe
di gran lunga inferiori alla media di quelle  praticate  sulle  altre
autostrade;
  Ritenuto  opportuno stabilire uno specifico aumento per la suddetta
tangenziale di Napoli in relazione alla necessita' di  contenere  gli
oneri  a  carico  dello Stato correlati all'applicazione del disposto
dell'art. 12 della legge n. 531/1982;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
  Acquisito il concerto sulla citata proposta del Ministro dei lavori
pubblici espresso, in seduta,  dai  Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del tesoro;
                              Delibera:
  1. Adeguamento periodico delle tariffe autostradali.
  1.1.  Le  tariffe  di  pedaggio  autostradale vengono adeguate, con
decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base  della  seguente
formula:
           (delta)T = a ((delta)P - X) - (1 - a) (delta)V
dove
(delta)T  =  variazione  percentuale  delle  tariffe  applicabile con
decorrenza 1 gennaio;
a =  rappresenta  la  quota  dei  costi  di  gestione  che  risentono
dell'andamento  del  costo della vita rispetto al totale dei costi di
esercizio strettamente  inerenti  alla  concessione;  tale  parametro
viene  fissato  per  l'anno  1996  nello 0,75 e sara' successivamente
determinato  sulla  base  delle  indicazioni   desunte   dal   quadro
informativo  definito  ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 23
dicembre 1992, n. 498;
(delta)P = tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo  per
le  famiglie  di operai e impiegati riferito ai dodici mesi dell'anno
precedente a  quello  di  decorrenza  dell'adeguamento  tariffario  e
calcolato  sulla  base  del  dato  preconsuntivo  ISTAT  del  mese di
dicembre;
X = rappresenta l'incremento percentuale  annuo  della  produttivita'
attesa,  che  viene  determinato nella misura dello 0,80 per il 1996,
dell'1,40 per il 1997 e del 2,00 dal 1998;
(delta)V = variazione percentuale del volume di traffico, espresso in
chilometri percorsi, relativa ai dodici  mesi  che  terminano  il  30
giugno  immediatamente  anteriore  alla  decorrenza  dell'adeguamento
tariffario rispetto  ai  corrispondenti  dodici  mesi  precedenti  ai
primi.
  Ai  fini  dei conteggi (delta)P e (delta)V vanno assunte in termini
di unita' percentuali arrotondate (per eccesso o  per  difetto)  alla
frazione  centesimale  piu'  prossima.  Analogo  arrotondamento  alla
frazione centesimale di punto percentuale va  operato  per  (delta)T,
quale risultante dall'applicazione della formula sopra riportata.
  1.2.  Gli  adeguamenti  tariffari  sono resi attuativi, anche nelle
more dell'approvazione delle nuove convenzioni, con  decreto  emanato
ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 498/1992.
  1.3.  Le convenzioni potranno prevedere, a parita' di gettito degli
introiti di pedaggio, un regime di  flessibilita'  nell'articolazione
delle  tariffe,  da attuare, su motivate proposte del concessionario,
previa approvazione del concedente.
  2. Disposizioni specifiche per il 1996.
  2.1. La decorrenza degli adeguamenti tariffari  sara'  fissata  nel
decreto  da  emanarsi, come previsto al punto 1.2, ai sensi dell'art.
11, comma 2, della legge n. 498/1992.
  2.2. Al  fine  di  contenere  l'onere  a  carico  dello  Stato  per
l'integrazione   dei  minori  introiti  di  pedaggio  della  Societa'
tangenziale di Napoli derivanti dall'applicazione dell'art. 12  della
legge  12 agosto 1982, n. 531, e' autorizzato per la stessa societa',
con la decorrenza stabilita nel decreto  di  cui  al  punto  2.1,  un
incremento  del  12%  delle  tariffe  in vigore. L'arrotondamento del
pedaggio finale all'utente viene effettuato alle cinquanta lire.
  3. Verifiche. Ai fini  di  consentire  l'effettuazione  sistematica
delle  verifiche  previste  al  punto 5 della delibera del 7 dicembre
1994, l'ANAS fornira' indicazioni alle  concessionarie  affinche',  a
decorrere  dall'esercizio in corso, nelle note integrative ai bilanci
di esercizio vengano inseriti dati mensili  sui  volumi  di  traffico
espressi  in  chilometri  percorsi  e  riferiti  al traffico pagante,
suddiviso nelle categorie di veicoli pesanti e  di  veicoli  leggeri,
nonche'   dati   analoghi   per   gli   anni  precedenti  interessati
dall'applicazione della formula revisionale.
  4. Clausole finali.
  4.1.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
delibera  questo  Comitato  formulera'  ulteriori indicazioni circa i
criteri di redazione dei piani finanziari e  di  predisposizione  del
modello unificato di piano finanziario.
  4.2.  Restano  confermati  i  contenuti delle delibere 21 settembre
1993 e 7 dicembre  1994  che  non  siano  modificati  dalla  presente
delibera.
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 50