IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  23  giugno  1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,  e  in  particolare
l'art.  1,  il  quale,  nel  prevedere  la possibilita' di utilizzare
incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul
conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle
finanze  siano  approvate  le  norme  attuative   sulla   regolazione
contabile  per  i concessionari della riscossione, presso i quali, ai
sensi dell'art. 78, comma 29, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,
sono tenuti i conti fiscali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) in data 8 agosto 1995;
  Visti gli accordi intercorsi con il Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  ed  il  Ministero del tesoro ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Sentito il parere della commissione consultiva, prevista  dall'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1995;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota
n. 27 del 9 gennaio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sulla  base  di  quanto  disposto al punto 6 della delibera del
Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica  dell'8
agosto  1995  citata  in  premessa e secondo le modalita' allo stesso
punto  indicate,  il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  con  cadenza  settimanale,  trasmette al Ministero
delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato  1,
l'elenco  delle  imprese  le  cui  istanze,  dirette  ad  ottenere le
agevolazioni, risultano ammissibili, sulla base di quanto disposto ai
punti 1,  2  e  3  della  citata  delibera  indicandone  gli  estremi
identificativi e gli importi spettanti.
  2. Il Ministero delle finanze esegue con i dati in proprio possesso
il  controllo  dell'elenco  di  cui  al comma 1 ed entro dieci giorni
comunica   al   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  telematicamente  o  mediante  supporti  magnetici,
secondo le specifiche di cui all'allegato 1, l'elenco  delle  imprese
che non risultano intestatarie di conto fiscale.
  3.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tenuto  conto  delle  comunicazioni  trasmesse  dal  Ministero  delle
finanze  ai sensi del comma 2, adotta i provvedimenti di liquidazione
delle agevolazioni e, con le stesse modalita' e secondo  le  medesime
specifiche  tecniche  di cui al comma 1, trasmette al Ministero delle
finanze  l'elenco  delle  imprese per le quali e' stata effettuata la
liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti  e  la  data
dell'avvenuta liquidazione. Detta trasmissione va effettuata entro il
lunedi'  della settimana successiva al provvedimento di liquidazione,
ovvero il primo giorno lavorativo successivo.
  4. Nei dieci giorni successivi al ricevimento degli elenchi di  cui
al  comma  3,  il  Ministero  delle  finanze  effettua i controlli di
rispondenza delle comunicazioni (di cui al comma  3  alle  specifiche
tecniche  di cui all'allegato 1, informa il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  circa   le   comunicazioni   non
rispondenti  alle  specifiche  stesse  e trasmette ai concessionari i
dati corretti, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato
2.
  5. Il Ministero  delle  finanze  trasmette  gli  stessi  dati  alle
competenti direzioni generali delle entrate - sezioni staccate.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 1  del  D.L.  23  giugno
          1995,  n.  244,  recante  misure  dirette  ad accelerare il
          completamento degli interventi pubblici e la  realizzazione
          dei nuovi interventi nelle aree depresse:
             "Art.  1.  (Agevolazioni  in  forma automatica). - 1. Ai
          fini dell'immediato avvio dell'intervento  ordinario  nelle
          aree   depresse,   le   somme   individuate   dal  Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          per  consentire  l'erogazione  di  incentivi industriali in
          forma  automatica  nelle  aree  depresse   del   territorio
          nazionale  ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
          sezione del  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
          febbraio  1982,  n.  46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
          decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito  dalla
          legge   7   aprile   1995,   n.  104,  per  essere  versate
          trimestralmente all'entrata del  bilancio  dello  Stato  in
          relazione agli interventi di cui al comma 2.
             2.  Ai  sensi  dell'art. 9, comm 3, del decreto-legge 23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  marzo  1995,  n.  85,  il  CIPE, su proposta del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          nel  rispetto  dei  principi  e  degli  indirizzi stabiliti
          dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree  depresse,
          nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al comma 1, individua
          l'ammontare massimo dell'agevolazione, la  tipologia  degli
          investimenti   ammissibili   alle   agevolazioni  in  forma
          automatica,   detta   le   modalita'   e  le  procedure  di
          attuazione, approvando  altresi'  un  apposito  modello  di
          documento   dal   quale  dovra'  risultare  in  particolare
          l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio.  Il
          documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
          sara' utilizzato dal beneficiario delle  agevolazioni,  che
          si  avvale  del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
          1991, n. 413, e  successive  modificazioni,  solo  dopo  la
          liquidazione  finale  delle agevolazioni stesse, effettuata
          sulla  base  di  una  verifica  di  regolarita'   meramente
          formale,  per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
          stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
          di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
          di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
          della riscossione, ai quali viene concessa  una  tolleranza
          di  pari importo.   Con decreto del Ministro delle finanze,
          da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  del  presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  approvate  le
          norme   attuative   sulla   regolazione   contabile  per  i
          concessionari della riscossione.
             3. Il documento di cui  al  comma  2  e'  presentato  al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ai  fini  della  prenotazione  delle   risorse.   L'importo
          dell'agevolazione  in  forma  automatica  e' pari al 60 per
          cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
          dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in  forma
          automatica  esclude  ogni  possibilita'  di  richiedere  ed
          ottenere, a qualsiasi titolo, per i  medesimi  investimenti
          altre  agevolazioni.  La  limitazione  del 60 per cento non
          vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
          da   disposizioni   normative   finalizzate   a    favorire
          specialmente    l'occupazione,    sempre    nel    rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
             4. Ai  fini  della  fruizione  dell'agevolazione,  entro
          diciotto  mesi,  dalla  presentazione  del  documento  come
          prevista  dal  comma  3,  l'investimento   deve   risultare
          effettuato  ed  interamente pagato l'importo delle relative
          spese.
             5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni  penali,  al
          soggetto   beneficiario   delle   agevolazioni   in   forma
          automatica, che abbia rilasciato  false  dichiarazioni,  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
          due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
             6. Nel periodo intercorrente, tra la  presentazione  del
          documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e' tenuto
          ad acquisire  la  documentazione  antimafia  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  8  agosto  1994, n. 490, e successive
          modificazioni".
             - Si riporta il testo del comma 29  dell'art.  78  della
          legge  30  dicembre  1991, n. 413, recante disposizioni per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni  per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese, nonche' per riformare  il  contenzioso  e  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia per reati tributari;  istituzioni  dei  centri  di
          assistenza  fiscale  e  del  conto  fiscale:  "29. Il conto
          fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio  di
          riscossione  competente  per  territorio, che provvede alla
          riscossione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e   delle
          imposte  sui  redditi dovute anche in qualita' di sostituto
          d'imposta,  direttamente   versate   dai   contribuenti   o
          conseguenti ad iscrizione a ruolo".
             -  Si  riporta  il titolo del d.P.R. 28 gennaio 1988, n.
          43:  "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e
          di altre entrate dello Stato e di altri enti  pubblici,  ai
          sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n.
          657".
             - Si riporta l'epigrafe  della  deliberazione  del  CIPE
          dell'8  agosto  1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale   -   n.   246   del   20   ottobre   1995:
          "Determinazioni   in   materia  di  agevolazioni  in  forma
          automatica nelle aree depresse".
             - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7  agosto
          1990,   n.     241,  recante  nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi:
             "Art.  15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
          dall'art.  14, le amministrazioni pubbliche possono  sempre
          concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
          in collaborazione di attivita' di interesse comune.
             2.   Per   detti   accordi   si   osservano,  in  quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art.  11,  commi
          2, 3 e 5".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. 28
          gennaio 1988, n. 43:
             "Art. 3 (Commissione consultiva). - 1.  Entro  due  mesi
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento, con
          decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
          Ministri  dell'interno,  del  tesoro e del bilancio e della
          programmazione economica,  e'  istituita,  nell'ambito  del
          Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge 4 ottobre
          1986, n. 657.   La nomina a  componente  della  commissione
          degli  esperti  e'  incompatibile  con  la  sussistenza  di
          rapporto di lavoro o di collaborazione con i  concessionari
          o   con   il   consorzio   nazionale   obbligatorio  tra  i
          concessionari del servizio di riscossione.
             2. La commissione, sulla base degli indirizzi di  ordine
          generale  impartiti  dal  Ministro  ed  a  richiesta  dello
          stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:
               a)  individuazione  e  determinazione   degli   ambiti
          territoriali   delle   concessioni   e   delle   successive
          modificazioni;
               b)  determinazione iniziale e revisione biennale della
          commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli
          interessi di cui all'art. 61 spettanti ai concessionari;
               c) procedure di conferimento delle concessioni;
               d)   vigilanza   sull'attivita'   dei   concessionari,
          sull'efficienza   ed   economicita'   delle  gestioni,  con
          facolta' propositiva in materia  di  sospensione  cautelare
          dell'attivita'  di  gestione,  di revoca e di provvedimenti
          sanzionatori nei confronti dei concessionari,  compresa  la
          decadenza   dalla   concessione.  La  commissione  esprime,
          altresi', i pareri su ogni  altra  questione  attinente  al
          servizio della riscossione.
             3.  Nel  provvedimento adottato dal Ministro deve essere
          fatta  menzione  della  proposta   o   del   parere   della
          commissione,  evidenziandone  i  relativi contenuti; ove il
          provvedimento sia adottato in difformita' dalla proposta  o
          dal parere, ne sono specificati i motivi.
             4.  Ai  fini  della  formulazione  dei  pareri  e  delle
          proposte di cui al  comma  2,  la  commissione  dispone  la
          raccolta,  l'organizzazione  e  l'elaborazione  dei  dati e
          delle  informazioni  relativi   alle   diverse   forme   di
          riscossione.
             5.  La commissione si avvale della segreteria tecnica di
          cui all'art. 4 e, ove necessario,  di  volta  in  volta  su
          singole  questioni  puo'  consultare,  anche  a mezzo della
          segreteria stessa, singoli concessionari  o  rappresentanti
          della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti
          e   di   organizzazioni   professionali   o   universitarie
          specializzate in analisi di costi e di bilanci.
             6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al
          comma 5 e' disposto  con  provvedimento  del  Ministro,  su
          proposta  del  presidente  della commissione; gli incarichi
          devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo'
          superare  l'anno  finanziario.    Con  lo  stesso   o   con
          successivo   decreto   e'   determinato   il   compenso  da
          corrispondere, in relazione  alla  durata  dell'incarico  e
          dell'importanza   del   lavoro  affidato;  il  compenso  e'
          corrisposto  soltanto  al  termine  dell'incarico  dopo  la
          consegna  del  lavoro eseguito. Non possono essere affidati
          incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati
          nel comma 1, in attivita' di servizio, ovvero in quiescenza
          da meno di due anni.
             7. I  componenti  della  commissione  durano  in  carica
          cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una
          volta,  ferme restando le disposizioni in materia di limite
          massimo di eta' previsto per il pubblico impiego.
             8. La commissione e' convocata dal presidente.  In  caso
          di  assenza  o  impedimento  le funzioni di presidente sono
          svolte dal funzionario  del  Ministero  delle  finanze  con
          qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, da quello
          con maggiore anzianita'.
             9.  L'avviso  di  convocazione, con l'elenco dei temi da
          trattare, deve essere comunicato, di norma,  almeno  cinque
          giorni  prima  della  seduta  a  ciascun  componente. Dalla
          stessa data, il materiale  e  la  documentazione  dei  temi
          all'ordine  del giorno sono a disposizione dei membri della
          commissione presso l'ufficio di segreteria.
             10. Per la validita' delle riunioni della commissione e'
          necessario  l'intervento  della  maggioranza  assoluta  dei
          componenti  e  i  pareri e le proposte sono adottati con il
          voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in
          caso di parita' prevale il voto del presidente. La  mancata
          partecipazione    a    tre   riunioni   consecutive   della
          commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza
          dall'incarico.
             11. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  sono fissati i compensi da
          corrispondere ai componenti  della  commissione  in  misura
          adeguata   alla  qualita'  e  alla  quantita'  dell'impegno
          richiesto".
             - Il comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Si  riportano  i  testi  dei  punti 1, 2, 3 e 6 della
          citata delibera CIPE dell'8 agosto 1995.
             "1. Aree di applicazione.
             Le aree interessate dagli interventi di cui  all'art.  1
          del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244, sono quelle
          individuate  dalla  Commissione  dell'Unione  europea  come
          ammissibili   agli   interventi   dei   fondi  strutturali,
          obiettivi 1,  2  e  5b)  nonche'  quelle  rientranti  nelle
          fattispecie  dell'art.  92,  terzo  comma,  del trattato di
          Roma.
             2. Iniziative ammissibili.
             Possono accedere alle agevolazioni di cui alla  presente
          delibera  le  imprese, operanti nel settore delle attivita'
          estrattive e manufatturiere di cui alle sezioni C e D della
          "classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991" che
          sostengano   investimenti   fissi   costituiti   da   nuovi
          macchinari ed impianti da utilizzare nel ciclo produttivo e
          relativi   alla   creazione  di  un  nuovo  stabilimento  o
          all'ampliamento,   ristrutturazione,   razionalizzazione  o
          modernizzazione di uno stabilimento esistente.
             Non  sono  pertanto  ammissibili  investimenti  di  mero
          rinnovo   di  macchinari  ed  impianti  o  investimenti  in
          macchinari  ed  impianti  che  non  possiedano  un'autonoma
          funzionalita'  in  relazione  all'uso  produttivo  cui sono
          destinati, quali ad esempio parti o componenti di macchine.
             Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni
          o divieti  o  che  sono  oggetto  di  specifiche  normative
          comunitarie  si  applica  quanto  stabilito dalla normativa
          dell'Unione europea.
             3. Spese ammissibili.
             Sono ammissibili alle agevolazioni  le  spese  sostenute
          per  l'acquisto dei beni di cui al punto 2, i cui ordini di
          acquisto siano stati  emessi  a  decorrere  dalla  data  di
          pubblicazione della presente delibera.
             Gli acquisti possono essere effettuati anche nelle forme
          di  cui  all'art.  1523  del  codice  civile, alla legge 28
          novembre 1963, n.    1329,  ovvero  tramite  operazioni  di
          locazione  finanziaria:  in  tali casi i relativi contratti
          devono essere stati stipulati a  decorrere  dalla  predetta
          data.
             Tutti  i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il
          loro costo agevolabile e' costituito dal valore complessivo
          delle spese  fatturate,  incluse  quelle  per  montaggio  e
          collaudo  se  effettuati  dal fornitore dei beni stessi, al
          netto di imposte, spese notarili, interessi passivi,  oneri
          accessori,  ivi  compresi  il  trasporto  e  l'imballaggio,
          nonche'  delle  spese  murarie   comunque   connesse   agli
          investimenti,  il materiale di consumo e gli accessori. Nel
          caso di  operazioni  di  locazione  finanziaria  per  spese
          fatturate  s'intendono  quelle fatturate dal fornitore alla
          societa' di leasing.
             Gli investimenti si intendono effettuati ove:
               a) i beni siano stati tutti consegnati;
               b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente
          fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla  societa'  di
          locazione  finanziaria,  nel  caso di acquisizione mediante
          locazione finanziaria;
               c)  l'impresa  beneficiaria  dell'agevolazione   abbia
          effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni
          agevolati,   ovvero   per   le   operazioni   di  locazione
          finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo almeno
          pari all'agevolazione spettante e comunque  in  misura  non
          inferiore   al   15%  del  costo  dei  predetti  beni  come
          risultante  dalle  fatture   quietanzate   rilasciate   dal
          concedente alla societa' utilizzatrice.
             Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni:
               a)  i  beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa
          beneficiaria, ovvero installati in unita' locali diverse da
          quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;
                b)  i  beni  ordinati  anteriormente  alla  data   di
          pubblicazione della presente delibera ovvero quelli oggetto
          di autofatturazione;
               c)  gli investimenti per i quali siano state richieste
          e concesse altre agevolazioni.
             4. - 5. (Omissis).
              6.   Copertura   finanziaria   delle   minori   entrate
          conseguenti alle agevolazioni fruite.
             Ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23
          giugno 1995,  n.  244,  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio    e    dell'artigianato   versa,   con   cadenza
          trimestrale,  all'entrata  dello  Stato   l'importo   delle
          agevolazioni   effettivamente   fruito   dalle  imprese  in
          relazione agli interventi di cui alla presente delibera.  A
          tal fine si definiscono le seguenti procedure:
               a)   il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   trasmette,   preferibilmente   in    via
          telematica  e  comunque su supporto magnetico, al Ministero
          delle finanze l'elenco delle imprese cui e' stata liquidata
          l'agevolazione con i relativi importi, nonche' le eventuali
          successive variazioni;
               b)    il    Ministero    delle    finanze    comunica,
          successivamente,   ai   propri   concessionari   incaricati
          dell'esazione delle imposte, le informazioni  necessarie  a
          consentire  l'utilizzo  delle  agevolazioni  da  parte  dei
          beneficiari;
               c) il Ministero delle finanze,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dai  concessionari,  richiede periodicamente al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          il  versamento  delle  somme  corrispondenti  all'ammontare
          delle agevolazioni effettivamente utilizzate dalle imprese.
             Il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato,   il   Ministero   delle  finanze  ed  il
          Ministero del tesoro provvedono, con le  modalita'  di  cui
          all'art.  15  della legge 7 agosto 1990, n. 241, a regolare
          gli  aspetti  organizzativi  e  le  misure   attuative   in
          relazione a quanto previsto dal presente punto".