IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalita' di accesso ai servizi audiotex e videotex; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro il 28 febbraio 1996 le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex puo' avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Resta fissato al 18 febbraio 1996 il termine per evitare la disattivazione dei servizi previa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad informare l'abbonato dell'avvenuto mantenimento o della avvenuta nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi. 2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilita' sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, puo' autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo 2, comma 1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalita' di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale. 4. I concessionari di cui al comma 1, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3. 6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonche' quelle previste dal presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.