IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 luglio 1995, n. 385;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  disciplinare  le  modalita'  di accesso ai servizi
audiotex e videotex;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  concessionarie  del  servizio  telefonico  e  del  servizio
radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro il 28 febbraio
1996  le  linee  dei  servizi  audiotex;  tali  linee  possono essere
riattivate  soltanto  su  espressa  richiesta  scritta dell'abbonato.
L'attivazione  di  nuove  utenze  relative  ai  servizi audiotex puo'
avvenire  soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Resta
fissato  al 18 febbraio 1996 il termine per evitare la disattivazione
dei servizi previa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie
sono  tenute  ad  informare  l'abbonato  dell'avvenuto mantenimento o
della   avvenuta  nuova  attivazione  sui  primi  due  bollettini  di
fatturazione successivi.
  2.  Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi
di  particolare  utilita'  sociale,  anche  a  carattere informativo,
ovvero di esclusiva natura culturale, puo' autorizzare la deroga alle
disposizioni  di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo
2, comma 1.
  3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
con  proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni
delle  norme  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni  13  luglio  1995,  n. 385, per la disciplina delle
modalita'  di  accesso  e  di  espletamento  dei  servizi  audiotex e
videotex,   compresi   quelli   offerti  attraverso  una  numerazione
internazionale.
  4.  I  concessionari di cui al comma 1, che violino le disposizioni
del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.
  5.  Il  gestore  del  centro  servizi  audiotex  e  videotex  ed il
fornitore  di  informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione
di   lire  cinquanta  milioni  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento di cui al comma 3.
  6.  Oltre  le  sanzioni  previste  dall'articolo 21 del decreto del
Ministro  delle  poste  e  delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n.
385,  il  gestore  del  centro  servizi  audiotex  e  videotex  ed il
fornitore  di  informazioni  che  violano  le  disposizioni di cui al
suddetto  decreto  ministeriale, nonche' quelle previste dal presente
articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.