Con decreto del Ministro dei lavori pubblici  11  marzo  1988  sono
state  approvate  le  "norme  tecniche  riguardanti  le  indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii e delle  scarpate,  i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione
ed  il  collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione".
  L'applicazione  di  tali  norme  ha   suscitato   frequenti   dubbi
interpretativi  circa  le  modalita'  di  redazione  delle  relazioni
geologica  e  geotecnica,  anche  in  riferimento   alle   competenze
professionali  fra  geologi  e  ingegneri,  per cui vari quesiti sono
stati formulati da amministrazioni pubbliche incaricate di  approvare
progetti, da ordini professionali e da associazioni di categoria.
  La  rilevanza  e  la  delicatezza  delle questioni sopracitate, con
particolare riguardo alla sicurezza delle costruzioni ed alla  tutela
della pubblica incolumita', pongono l'obbligo a questa aministrazione
di  fornire  i  seguenti chiarimenti e precisazioni, nel rispetto dei
pareri    recentemente    emessi,    sullo    specifico    argomento,
rispettivamente,  dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993, e dal  Consiglio
di Stato, nell'adunanza generale del 2 giugno 1994.
  Anzitutto,  si  rammenta  che  sia  la  relazione geologica, sia la
relazione geotecnica, sono prescritte dal decreto in parola,  per  la
realizzazione  delle  opere ivi indicate alle lettere E (manufatti di
materiali  sciolti),  F  (gallerie  e   manufatti   sotterranei),   G
(stabilita'   dei   pendii   naturali  e  dei  fronti  di  scavo),  H
(fattibilita' geotecnica di opere su grandi aree),  I  (discariche  e
colmate),  L  (emungimenti  da  falde  idriche), M (consolidamento di
terreni) ed O (ancoraggi).
  Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere C  (opere
di  fondazione),  D  (opere  di sostegno) ed N (drenaggi e filtri) e'
invece  richiesta  la  sola  relazione  geotecnica,  salvo  che   gli
interventi stessi ricadano in zone classificate sismiche o soggette a
vincoli   particolari;   in  tal  caso  sono  richieste  entrambe  le
relazioni.
  Riguardo alla finalita' ed ai contenuti delle relazioni  in  parola
si precisa che la relazione geologica comprende, fondamentalmente, lo
studio  dell'inquadramento  geologico  dei  luoghi  sulla  base delle
conoscenze  della  geologia  regionale,  la   identificazione   delle
formazioni  presenti  nel sito; lo studio dei tipi litologici e della
struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo. Per effettuare  tale
studio  e per fornire tali informazioni occorrono specifiche indagini
geologiche, sul campo ed in laboratorio.
  La relazione geologica, pertanto, prende  in  esame  ed  interpreta
tutte  le  operazioni  conoscitive riguardanti i caratteri naturali e
fisici dei terreni e delle rocce riferite ad una fase che precede  la
definizione   dei   parametri   tecnici   di  progetto;  definizione,
quest'ultima, che compete alla relazione geotecnica.
  Ai fini della sottoscrizione dei relativi atti  il  geologo  ha  la
competenza   a  redigere  la  relazione  geologica  con  le  relative
caratterizzazioni oltre che a programmare ed interpretare le indagini
geologiche necessarie.
  Riguardo alle finalita' ed ai contenuti della relazione geotecnica,
questa  ha lo scopo di definire il comportamento meccanico del volume
di terreno che e' influenzato, direttamente od indirettamente,  dalla
costruzione   del   manufatto  e  che,  a  sua  volta,  influenza  il
comportamento del manufatto stesso (volume significativo).
  Anche con riferimento al paragrafo B.5 del decreto ministeriale  11
marzo  1988  il  contenuto della relazione geotecnica si riconduce ai
seguenti punti essenziali:
   relazione sui criteri adottati per l'impostazione  delle  indagini
in   sito   ed   in   laboratorio,   esposizione   dei  risultati  ed
interpretazione  critica  degli  stessi.  E'   bene   precisare,   in
proposito,  che  le  indagini  geotecniche si differenziano da quelle
geologiche e corredano la relazione geotecnica;
   caratterizzazione geotecnica del terreno  interessato  dall'opera,
correlata con la relazione geologica. La caratterizzazione geotecnica
consiste  nella  modellazione  del terreno, da parte del progettista,
con riguardo sia al tipo di terreno, sia al tipo di problema  e  alle
caratteristiche dell'opera da realizzare; tale fase comporta anche la
definizione   numerica   dei  parametri  caratteristici  del  modello
adottato;
   calcolo degli sforzi e delle deformazioni, verifiche di stabilita'
del complesso terreno-struttura, studio delle modalita'  esecutive  e
relative  prescrizioni,  piano  dei  controlli  in corso d'opera e in
esercizio.
  Le suddette tematiche rappresentano aspetti tra  loro  strettamente
connessi ed inscindibili dal contesto progettuale dell'intervento, di
cui  soltanto  il progettista ha piena ed esclusiva responsabilita' e
pertanto la redazione della relazione geotecnica rientra  nell'ambito
della esclusiva competenza dello stesso progettista.
  Il   progettista   potra'   avvalersi,   per  lo  specifico  studio
geotecnico, come per altri aspetti,  della  collaborazione  di  altri
professionisti  qualificati negli specifici settori, i quali potranno
sottoscrivere  la  predetta  relazione,  unitamente  al   progettista
medesimo.
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrata alla Corte dei conti il 29 gennaio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 55